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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 23905/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30033-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 164/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 170/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.30033/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.6.22 la corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del 12.6.20 del tribunale di Pesaro, ha rigettato l’impugnativa dell’avvocatain epigrafe dell’avviso di accertamento INPS per contributi e sanzioni 2011 per euro 3017.

In particolare, la corte territoriale ha accertato l’abitualità dell’attività e la sussistenza dell’obbligo di contribuzionenella gestione separata e ha ritenuto il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) non decorso, tanto più che vi era occultamento del debito in ragione della mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione reddituale.

Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 comma 9 legge 335/95, 2935 c.c., 2941 n.8 c.c., 55 rdl 1827/35, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione.

Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità dell’ente di comunicare con altri enti al fine di conoscere la situazione reddituale dei contribuenti.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 116 comma 8 legge 388/00, per erronea applicazione della disciplina dell’evasione.

Il primo motivo è fondato.

Invero, il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall’1.7.12, termine per il pagamento dei contributi per l’anno in questione.

Né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) e difettando la prova dell’allegato occultamento.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; l a sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassatain relazione al motivo.

Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

La causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30033-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 164/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 170/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.30033/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.6.22 la corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del 12.6.20 del tribunale di Pesaro, ha rigettato l’impugnativa dell’avvocatain epigrafe dell’avviso di accertamento INPS per contributi e sanzioni 2011 per euro 3017. In particolare, la corte territoriale ha accertato l’abitualità dell’attività e la sussistenza dell’obbligo di contribuzionenella gestione separata e ha ritenuto il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) non decorso, tanto più che vi era occultamento del debito in ragione della mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione reddituale. Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 comma 9 legge 335/95, 2935 c.c., 2941 n.8 c.c., 55 rdl 1827/35, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione. Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità dell’ente di comunicare con altri enti al fine di conoscere la situazione reddituale dei contribuenti. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 116 comma 8 legge 388/00, per erronea applicazione della disciplina dell’evasione. Il primo motivo è fondato. Invero, il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall’1.7.12, termine per il pagamento dei contributi per l’anno in questione. Né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) e difettando la prova dell’allegato occultamento. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; l a sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassatain relazione al motivo. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo. La causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa c
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