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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09613/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione per non essere l'imputato l'amministratore della società al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, è inammissibile perché la specifica questione non era stata devoluto dal l'appello, sicché, presupponendo accertamenti di natura fattuale, non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che l'accertamento di tipo induttivo svolto dagli organi accertatori è stato giustificato dalla mancata presentazione della dichiarazione Irpef, e non avendo mai l'imputato, nemmeno nel corso del processo, fornito elementi concreti a prova contraria, idonei a dimostrare una possibile ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto accertato in sede di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione per non essere l'imputato l'amministratore della società al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, è inammissibile perché la specifica questione non era stata devoluto dal l'appello, sicché, presupponendo accertamenti di natura fattuale, non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che l'accertamento di tipo induttivo svolto dagli organi accertatori è stato giustificato dalla mancata presentazione della dichiarazione Irpef, e non avendo mai l'imputato, nemmeno nel corso del processo, fornito elementi concreti a prova contraria, idonei a dimostrare una possibile ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto accertato in sede di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris