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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33925/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 20/09/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto - ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, nonché unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione - lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.

3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili.

A fronte delle argomentazioni sussunte in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto dì valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 20/09/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto - ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, nonché unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione - lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. 3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazioni sussunte in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto dì valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio