CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 e 385 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Rilevato che i motivi dedotti, oltre che talora declinati in punto di fatto, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato (v. pag. 2 sent.), alla conseguente ricorrenza del dolo di resistenza (ancora pag. 2) nonché alla concreta applicabilità della continuazione (interna) in ragione della pluralità delle persone offese dal suddetto reato (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]' uolo D E l" O S I