CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 20887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22329-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell’avv.to GIANCARLO GRECOche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -2- avverso la sentenza n. 671/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello diPalermo di parziale riforma della sentenza di primo grado. Accolta in primo grado la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati a muro perimetrale di confine, il Valenziano interponeva appello ed eccepiva, tra l’altro, la natura abusiva e l’incommerciabilità del muro, per inferirne l’insussistenza del danno patrimoniale lamentato dagli attori. La Corte territoriale dichiarava inammissibile il motivo, siccome diretto ad introdurre una questione nuova rispetto al thema decidendum del primo grado, mentre accoglieva gli altri motivi di gravame e, per l’effetto, riduceva l’ammontare del risarcimento. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. sulla dichiarazione di inammissibilità del motivo di gravame. L’abusività del manufatto sarebbe infatti rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l’eccezione costituirebbe una mera difesa. Il motivo è inammissibile. In primo grado il ricorrente aveva sostenuto solamente che il muro non fosse costruito a regola d’arte. L’abusività è stata dedotta per la prima volta solamente inappello e non è stata oggetto di alcuno specifico accertamento nel precedente grado, né emerge dagli atti di causa, tanto che il ricorrente si è limitato a dedurre l’abusività del muro alla luce delle relative condizioni di costruzione, ipotizzandone la necessaria difformità ai progetti o ipotizzando l’assenza stessa di progetti. Correttamente, quindi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del rilievo, siccome diretto ad ampliare l’oggetto del contendere. Il motivo, poi, ove invita a considerare l’abusività del muro alla luce della concreta modalità di costruzione descritta in CTU, sollecita in questa sede un inammissibile sindacato di merito. Il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, per non aver la Corte locale spiegato per quale ragione il nuovo motivo di appello non potesse consistere in una mera difesa, è assorbito. Esso è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di merito motivato le ragioni della dichiarata novità della questione. Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -4- Si deve infine osservare che la sentenza impugnata è fondata anche su altra ratio decidendi: la Corte territoriale, infatti, ha affermato comunque l’irrilevanza dell’eventuale natura abusiva dell’opera, perchè il muro di cinta, quale mera pertinenza destinata alla delimitazione delle proprietà, è di per sé privo di un’autonoma commerciabilità separata dal fondo, a prescindere dalla sua regolarità amministrativa. Dunque, afferma la Corte d’Appello, a venire in rilievo ai fini della tutela risarcitoria non è la commerciabilità in quanto tale del bene, ma il principio del neminem laedere, per cui l’autore del danno deve risarcire le necessarie riparazioni. Tale ratio, da sola idonea a sorreggere il rigetto del motivo di gravame, non è stata attinta da alcuna specifica censura, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. I ricorrenti hanno depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. In particolare, si sostiene la rilevabilitàanche di ufficio dell’abusività del muro sulla base di quanto risultante dagli atti. 4. In disparte ogni profilo di inammissibilità circa la possibilità di dedurre ex actis l’abusività del muro deve evidenziarsi che il ricorrente, come evidenziato nella proposta, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnatacirca l’irrilevanza della dedotta abusività . Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -5- l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Sez.6-5, Ord . n.9752 del 2017 ). In ogni caso anche le altre ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella proposta devono essere confermate. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific