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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35718/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21675/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1959 e d ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4676 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] ì (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alcontroricorso; Rifiuto istanza autotutela classamento dati unità immobiliare – Interesse di rilevanza generale -controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 423/01/2021emessa dalla CTR Sicilia il 18/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il rifiuto che le era stato opposto sull’istanza di autotutela relativa al classamento dei dati concernenti una unità immobiliare urbana.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, affermando che era rivolto a prospettare vizi originari dell’atto di classamento.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che l’atto con il quale era stata respinta l’istanza in autotutela difettava di motivazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza emessa dalla CTR sostanzialmente priva di motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione a falsa applicazione degli artt. 2 quater d.l. n. 564/1994 e 2 d.m. n. 37/1997, nonché delle norme e dei principi in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’autotutela è un’attività contrassegnata da ampia discrezionalità e che, nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere.

3. I due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, siccome strettamente connessi, e si rivelano fondati per quanto di ragione.

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsia dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010; conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15194 del 03/07/2014 e Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014).

Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25563/2014, ha confermato, per una controversia che concerneva l’impugnazione del rifiuto di autotutela opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta presentata dal contribuente in relazione ad una cartella esattoriale, per omesso versamento dell’Irap e tardivo versamento dell’Iva, divenuta definitiva, che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di legge (cfr. art. 19, d.lgs. 546/1992) e non è quindi impugnabile, sia per il carattere discrezionale dell’autotutela, sia perché, diversamente, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo, fermo restando che il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.

Un intervento della Corte Costituzionale recente ha sancito l’esercizio dell’autotutela come un potere d’ufficio dell’Amministrazione e non strumento di protezione del contribuente (Corte Cost n. 181/2017). [OSCURATO:PERSONA], con la suddetta sentenza, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate nei confronti degli artt. 2-quater, co. 1, d.l. 564/1994, conv. con modif. dalla L. 656/1994, “nella parte in cui non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabilità –da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza”, e dell’art. 19, co. 1, d.lgs. 546/1992, “nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela proposta dal medesimo”, rispetto agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost.

In definitiva, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018; conf.

Sez. 5, Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, da un lato, l’Amministrazione, pur non essendovi dovuta, ha esplicitato, sebbene in modo sintetico, le ragioni del rigetto dell’istanza di autotutela e, dall’altro, la CTR avrebbe potuto accogliere il ricorso della contribuente solo in presenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto di classamento definitivo.

3.1. Né in senso opposto può essere invocato il precedente di questa Sezione n. 1803 del 2019.

Invero, in tal ordinanza il Collegio ha affermato quanto segue: Invero, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19 D.Igs 546/92, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr Cass. sez. 6 -5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014).

Non è contestato che il classamento dell'immobile in questione sia stato notificato alla contribuente e sia divenuto definitivo per mancata impugnazione; ora, come emerge dall'esame del provvedimento impugnato - riportato per esteso nel ricorso dell'Agenzia -l'Ufficio, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non è entrato nel merito dell'istanza di rettifica essendosi limitato a rilevare come la contribuente "non abbia dedotto alcunché riguardo a fatti, circostanze elementi nuovi che abbia inciso negativamente sulla redditività dell'abitazione, avvenuta in un periodo successivo al 2005, anno in cui è stato notificato l'ultimo classamento".

Trattasi di un atto di conferma c.d. impropria, cioè di un atto confermativo di un precedente provvedimento di classamento senza alcuna istruttoria e senza una nuova motivazione.

Nel caso, invece, di conferma c.d. propria, se l'amministrazione entra nel merito dell'istanza e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto.

In tal caso l'atto emanato si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto e il precedente provvedimento resta assorbito dal nuovo.

Solamente in tale evenienza è ammissibile l'impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela.

Il provvedimento meramente ripetitivo di un precedente provvedimento non impugnato tempestivamente, quale quello di cui si controverte nella specie, non è inveceimpugnabile autonomamente, come tutti gli atti amministrativi confermativi e contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria .

Orbene, è evidente che la motivazione resa dall’Ufficio sull’istanza di autotutela (secondo cui “non sono state riscontrate valide motivazioni, errori o presupposti censurati che possano costituire pregiudizio sul classamento attribuito.

Pertanto, non ravvisando l’opportunità di variare gli atti catastali, si confermano i dati del classamento acquisiti”) integra gli estremi di un atto confermativo di un precedente provvedimento di classamento senza alcuna istruttoria e senza una nuova motivazione.

Del resto, neppure la CTR ha messo in dubbio che il prodromico atto di classamento fosse stato regolarmente notificato al dante causa della ricorrente, atteso che, da un lato, non vi è menzione ditale aspetto nella sentenza qui impugnata e, dall’altro, la richiesta di chiarimenti indirizzata dalla Commissione all’Agenzia delle Entrate era finalizzata in via esclusiva a “consentire una valutazione del contenuto dell’atto di diniego”.

4. Con l’unicomotivo la ricorrente incidentale denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione rispetto a diversi motivi addotti nell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare gli ulteriori motivi di gravame reiterati con l’atto di appello, avuto particolare riguardo all’illegittimità dell’atto presupposto di classamento siccome viziato ab origine per assenza di notificazione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, in ordine alle questioni che la contribuente assume non essere state esaminate c’è stata una statuizione implicita (di rigetto) della CTR, avendo quest’ultima accolto l'appello della contribuente quanto al profilo (sul piano logico successivo rispetto a quello della omessa notifica dell'atto presupposto di classamento) del difetto assoluto di motivazione del diniego di autotutela.

In ogni caso, con valenza pregnante, va ribadito che nel giudizio di impugnazione del diniego non è possibile proporre questioni inerenti ad un atto impositivo divenuto definitivo per omessa impugnazione, a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, l’istanza del contribuente in autotutela venga rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei terminidi cui in motivazione, idue motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente inciden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21675/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1959 e d ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4676 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] ì (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alcontroricorso; Rifiuto istanza autotutela classamento dati unità immobiliare – Interesse di rilevanza generale -controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 423/01/2021emessa dalla CTR Sicilia il 18/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il rifiuto che le era stato opposto sull’istanza di autotutela relativa al classamento dei dati concernenti una unità immobiliare urbana. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, affermando che era rivolto a prospettare vizi originari dell’atto di classamento. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che l’atto con il quale era stata respinta l’istanza in autotutela difettava di motivazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza emessa dalla CTR sostanzialmente priva di motivazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione a falsa applicazione degli artt. 2 quater d.l. n. 564/1994 e 2 d.m. n. 37/1997, nonché delle norme e dei principi in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’autotutela è un’attività contrassegnata da ampia discrezionalità e che, nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere. 3. I due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, siccome strettamente connessi, e si rivelano fondati per quanto di ragione. Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsia dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15194 del 03/07/2014 e Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014). Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25563/2014, ha confermato, per una controversia che concerneva l’impugnazione del rifiuto di autotutela opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta presentata dal contribuente in relazione ad una cartella esattoriale, per omesso versamento dell’Irap e tardivo versamento dell’Iva, divenuta definitiva, che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di legge (cfr. art. 19, d.lgs. 546/1992) e non è quindi impugnabile, sia per il carattere discrezionale dell’autotutela, sia perché, diversamente, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo, fermo restando che il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Un intervento della Corte Costituzionale recente ha sancito l’esercizio dell’autotutela come un potere d’ufficio dell’Amministrazione e non strumento di protezione del contribuente (Corte Cost n. 181/2017). [OSCURATO:PERSONA], con la suddetta sentenza, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate nei confronti degli artt. 2-quater, co. 1, d.l. 564/1994, conv. con modif. dalla L. 656/1994, “nella parte in cui non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabilità –da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza”, e dell’art. 19, co. 1, d.lgs. 546/1992, “nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela proposta dal medesimo”, rispetto agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost. In definitiva, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021). Alla stregua delle considerazioni che precedono, da un lato, l’Amministrazione, pur non essendovi dovuta, ha esplicitato, sebbene in modo sintetico, le ragioni del rigetto dell’istanza di autotutela e, dall’altro, la CTR avrebbe potuto accogliere il ricorso della contribuente solo in presenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto di classamento definitivo. 3.1. Né in senso opposto può essere invocato il precedente di questa Sezione n. 1803 del 2019. Invero, in tal ordinanza il Collegio ha affermato quanto segue: Invero, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19 D.Igs 546/92, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr Cass. sez. 6 -5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014). Non è contestato che il classamento dell'immobile in questione sia stato notificato alla contribuente e sia divenuto definitivo per mancata impugnazione; ora, come emerge dall'esame del provvedimento impugnato - riportato per esteso nel ricorso dell'Agenzia -l'Ufficio, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non è entrato nel merito dell'istanza di rettifica essendosi limitato a rilevare come la contribuente "non abbia dedotto alcunché riguardo a fatti, circostanze elementi nuovi che abbia inciso negativamente sulla redditività dell'abitazione, avvenuta in un periodo successivo al 2005, anno in cui è stato notificato l'ultimo classamento". Trattasi di un atto di conferma c.d. impropria, cioè di un atto confermativo di un precedente provvedimento di classamento senza alcuna istruttoria e senza una nuova motivazione. Nel caso, invece, di conferma c.d. propria, se l'amministrazione entra nel merito dell'istanza e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto. In tal caso l'atto emanato si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto e il precedente provvedimento resta assorbito dal nuovo. Solamente in tale evenienza è ammissibile l'impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela. Il provvedimento meramente ripetitivo di un precedente provvedimento non impugnato tempestivamente, quale quello di cui si controverte nella specie, non è inveceimpugnabile autonomamente, come tutti gli atti amministrativi confermativi e contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria . Orbene, è evidente che la motivazione resa dall’Ufficio sull’istanza di autotutela (secondo cui “non sono state riscontrate valide motivazioni, errori o presupposti censurati che possano costituire pregiudizio sul classamento attribuito. Pertanto, non ravvisando l’opportunità di variare gli atti catastali, si confermano i dati del classamento acquisiti”) integra gli estremi di un atto confermativo di un precedente provvedimento di classamento senza alcuna istruttoria e senza una nuova motivazione. Del resto, neppure la CTR ha messo in dubbio che il prodromico atto di classamento fosse stato regolarmente notificato al dante causa della ricorrente, atteso che, da un lato, non vi è menzione ditale aspetto nella sentenza qui impugnata e, dall’altro, la richiesta di chiarimenti indirizzata dalla Commissione all’Agenzia delle Entrate era finalizzata in via esclusiva a “consentire una valutazione del contenuto dell’atto di diniego”. 4. Con l’unicomotivo la ricorrente incidentale denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione rispetto a diversi motivi addotti nell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare gli ulteriori motivi di gravame reiterati con l’atto di appello, avuto particolare riguardo all’illegittimità dell’atto presupposto di classamento siccome viziato ab origine per assenza di notificazione. 4.1. Il motivo è inammissibile. Invero, in ordine alle questioni che la contribuente assume non essere state esaminate c’è stata una statuizione implicita (di rigetto) della CTR, avendo quest’ultima accolto l'appello della contribuente quanto al profilo (sul piano logico successivo rispetto a quello della omessa notifica dell'atto presupposto di classamento) del difetto assoluto di motivazione del diniego di autotutela. In ogni caso, con valenza pregnante, va ribadito che nel giudizio di impugnazione del diniego non è possibile proporre questioni inerenti ad un atto impositivo divenuto definitivo per omessa impugnazione, a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, l’istanza del contribuente in autotutela venga rigettata. P.Q.M. La Corte accoglie, nei terminidi cui in motivazione, idue motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente inciden
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