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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1985

Cassazione n. 28660/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Torino il 9 novembre 2017.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e alla mancata conversione della pena ex art. 53 e ss legge n.689/1981, è manifestamente infondato.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Nel caso di specie la Corte ha dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità con un pertinente richiamo alla gravità oggettiva della condotta, posta in essere mentre il ricorrente si trovata in regime di detenzione domiciliare.

La censura relativa alla mancata conversione della pena deve ritenersi inammissibile in quanto non dedotta in appello, secondo la non contestata elencazione di cui alla sentenza impugnata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Torino il 9 novembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e alla mancata conversione della pena ex art. 53 e ss legge n.689/1981, è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie la Corte ha dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità con un pertinente richiamo alla gravità oggettiva della condotta, posta in essere mentre il ricorrente si trovata in regime di detenzione domiciliare. La censura relativa alla mancata conversione della pena deve ritenersi inammissibile in quanto non dedotta in appello, secondo la non contestata elencazione di cui alla sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 28660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris