CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e l'insussistenza di una coltivazione penalmente rilevante è generico e manifestamente infondato alla luce di quanto già posto in evidenza dalla decisione di primo grado (sentenza che in ragione della decisione conforme si salda con quella di secondo grado) da cui emerge il quantitativo di sostanza stupefacente e del principio attivo escludendo che quella del ricorrente potesse costituire una coltivazione domestica (il riferimento è alla decisione di questa Corte nel suo massimo consesso, secondo cui «Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto», Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, 278624); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso