Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13570/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

aria [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che preliminarmente ha chiesto il rigetto dell’istanza di rinviodell’udienza presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di [OSCURATO:PERSONA],perché tardiva e non documentata; nel merito, ha chiesto di dichiararsi inammissibilientrambi i ricorsi;nessuno è presente per le imputate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Lecce il 9 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di utilizzo di una carta bancopostadi provenienza illecita, perché sottratta alla persona offesa, e, concesse le circostanzecondannate alla pena ritenuta di giustizia.

L'ulteriore contestazione di ricettazione dellacarta di debito, è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela, previariqualificazione della condotta in furto.2.

Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso le due imputate, con attosottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quantosegue.2.1.

Violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. poiché la Corte diappello ha dichiarato le due imputate libere assenti, ma il decreto di citazione a giudiziodi appello non risulta notificato alle stesse presso il domicilio eletto.

Tale omessa notificaha determinato una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello.La Corte non ha, peraltro, considerato che, al momento dell'emissione deldecreto di citazione a giudizio in appello e della notifica, le due imputate non eranolibere, come affermato in sentenza, ma detenute, sicchè il Collegio avrebbe dovutodisporre l'eventuale traduzione delle imputate, mentre la decisione della Corte èavvenuta in violazione delle norme che regolano la citazione e la comparizione delleimputate.2.2.

Violazione di legge, in particolare dell'art. 493-ter cod. pen. e vizio dimotivazione poiché la Corte ha affermato la responsabilità delle due imputate anche sedalla informativa di polizia giudiziaria in atti emerge che era stata [OSCURATO:PERSONA] edeffettuare tre prelievi indebiti e che la stessa era stata individuata dai verbalizzanti.Osserva la difesa che tale individuazione non può costituire base unica dellaaffermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe materialmentepartecipato all'attività di prelievo, ma avrebbe svolto un ruolo di assistenza al prelievoeffettuato dalla figlia, sostando alle sue spalle.La conclusione cui perviene la Corte di merito ha natura congetturale poiché laprossimità fisica all'autore di un reato non dimostra la qualificata correità, in assenza dielementi che possano palesarla e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia madre della Morellinon è di per sé idonea a dimostrare il suo concorso.2.3.

Violazione dell'art. 99 cod. pen. e illegittimità della motivazione poiché laCorte ha ritenuto per entrambe le imputate la recidiva specifica, ma non ha fatto correttaapplicazione dei princìpi affermati in tema dalla giurisprudenza, secondo cui il giudiziodi pericolosità per rendere legittimo il riconoscimento della recidiva deve essereeffettuato in concreto, esplicitando le ragioni di tale pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi reiterativi emanifestamente infondati.1.1.

Preliminarmente vanno ribadite le ragioni poste a sostegno del rigettodell’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dinanzi a questa Corte dal nuovo difensoredell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], già sinteticamente esplicitate nell’ordinanza resain udienza.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] con nota trasmessa il 17 marzo 2026 (giorno antecedenteall’udienza) ha comunicato di essere stato nominato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nellamedesima data, allegando nomina manoscritta e autenticata con revoca di ogniprecedente mandato, e ha chiesto termine a difesa allegando di non poter comunquepartecipare all’udienza in ragione di non meglio specificati problemi di salute, noncomprovati da documentazione, non potendo inoltre essere sostituito dalla collega distudio, impegnata contestualmente nella trattazione di altro processo.Con nota trasmessa in data odierna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di avererinunziato al mandato nei confronti dell’imputata [OSCURATO:PERSONA].1.2.

Al riguardo va ricordato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc.pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il dirittodell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendoil diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processoed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema dicontrollo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep.2023, Fattore, Rv. 284094 - 01).Nel caso in esame, il difensore è stato nominato alla vigilia dell’udienza e l’istanzadi concessione dei termini a difesa non può essere accolta in quanto la nomina tardivada parte della ricorrente non può intralciare il normale svolgimento del processo dinanzia questa Corte, nel rispetto dei principi suindicati.In tal senso si è affermato che, nel giudizio per cassazione, nel caso di revocadel precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza dellacelebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché,in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti chesi celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui ilcontraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n-2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01): principio che deveritenersi valido anche in sede di trattazione del ricorso con il rito orale, atteso che, anchein tale evenienza, la partecipazione è puramente eventuale ed il giudizio vieneugualmente celebrato anche se il difensore decide di non comparireNé, inoltre, può essere riconosciuto in favore del nuovo difensore un legittimoimpedimento realmente ostativo alla sua presenza in udienza, in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rassegna una situazione di assoluta impossibilità a comparire, né – tantomeno - neesplicita e documenta le ragioni, limitandosi ad allegare una condizione di malesserenon meglio precisata (sull’impossibilità di sostituzione con altro difensore, l’istanza èoltremodo generica, non allegando le ragioni della priorità del diverso procedimento nédocumentando l’impossibilità di avvalersi di altro sostituto processuale).Infine, la nota con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunziare al mandato nei confrontidell’imputata [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data odierna, non assume alcun rilievo ai fini dellacelebrazione dell’udienza, poiché il difensore non allega prova che sia stata datacomunicazione della revoca all’imputata e deve ritenersi vincolato ad espletare il suomandato sino alla sua sostituzione.

Invero, in ossequio alla prevalente (e più recente)giurisprudenza, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice dinominare un difensore d’ufficio all’imputato che non abbia provveduto alla nomina di undifensore di fiducia, nemmeno nell’ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sua presenza siaobbligatoria (cfr., Sez. 1, n. 30066 del 29/05/2025, Fontana, non mass.; Sez. 2, n. 731del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555-01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv.287167-01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795-01; Sez. 5, n. 3094del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052-01).2.

Passando al merito dell’impugnazione, deve osservarsi che la prima eccezionedi nullità sollevata dalla difesa è manifestamente infondata sotto entrambi i profilidedotti.2.1.

Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello è statonotificato a [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dai Carabinieri della Stazione di Eboli,e a [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuta, a mani proprie in carcere.La notifica alla [OSCURATO:PERSONA] è pertanto avvenuta nel pieno rispetto di quanto dispostodall’art. 156 cod. proc. pen. che prevede la notifica al detenuto nel luogo di detenzionemediante consegna di copia alla persona.Anche la notifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita, nel rispetto dell’art.157-ter cod. proc. pen., in forza del quale l’autorità giudiziaria può disporre che lanotificazione all’imputato della citazione a giudizio avvenga ad opera della poliziagiudiziaria, e non ha comportato alcuna violazione delle prerogative difensive.2.2.

L’udienza, inoltre, si è tenuta senza la partecipazione delle parti e con ritocartolare, poiché il difensore di fiducia ritualmente avvisato non ha avanzato istanza ditrattazione orale per l’udienza del 24 settembre 2025, sicchè le imputate non avevanodiritto a partecipare e non sono state dichiarate assenti.3.

La seconda censura in merito alle modalità di identificazione della [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondata, poiché il Tribunale ha evidenziato che, dalla acquisitacomunicazione di reato, emerge non soltanto il riconoscimento dell’imputata da partedei verbalizzanti, che hanno visionato le immagini tratte dal sistema divideosorveglianza, ma anche la presenza di inequivoci elementi distintivi della identitàsomatica dell'autrice del prelievo che consentono di identificarla nella [OSCURATO:PERSONA], in ragionedi alcuni nei sul viso, riscontrati dal confronto operato su una foto di archivio.Il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato è stato ritenuto evidente, poiché, dalleimmagini della videocamera, si evince che la stessa rimaneva alle spalle della figlia, cosìcoprendola ed assistendola, al fine di consentire alla coimputata di compiere l’operazionedi prelievo indisturbata, condividendo con lei l'attività criminosa.

La Corte ha poispiegato che, in merito alle due altre transazioni effettuate presso i negozi Zara eoperazioni devono ritenersi logicamente ascrivibili alle medesime autrici che hanno agitocooperando; il comune ricorso, al riguardo, non espone alcuna censura specifica.4.

La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguatamotivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della recidiva, evidenziando chele due imputate sono entrambe gravate da una pletora di precedenti specifici commessiin diverse zone del territorio nazionale, sicchè nei loro confronti deve formularsi ungiudizio di spiccata pericolosità sociale, che trova conferma nel coinvolgimentonell'ulteriore analoga condotta illecita, sintomo evidente di una sempre più accresciutapericolosità sociale.5.

In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate i ricorsi non superano il vagliodi ammissibilità.L’inammissibilità delle impugnazioni comporta la condanna delle ricorrenti alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che preliminarmente ha chiesto il rigetto dell’istanza di rinviodell’udienza presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di [OSCURATO:PERSONA],perché tardiva e non documentata; nel merito, ha chiesto di dichiararsi inammissibilientrambi i ricorsi;nessuno è presente per le imputate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Lecce il 9 Marzo 2023 che ha dichiarato la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di utilizzo di una carta bancopostadi provenienza illecita, perché sottratta alla persona offesa, e, concesse le circostanzecondannate alla pena ritenuta di giustizia. L'ulteriore contestazione di ricettazione dellacarta di debito, è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela, previariqualificazione della condotta in furto.2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso le due imputate, con attosottoscritto dal comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quantosegue.2.1. Violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. poiché la Corte diappello ha dichiarato le due imputate libere assenti, ma il decreto di citazione a giudiziodi appello non risulta notificato alle stesse presso il domicilio eletto. Tale omessa notificaha determinato una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello.La Corte non ha, peraltro, considerato che, al momento dell'emissione deldecreto di citazione a giudizio in appello e della notifica, le due imputate non eranolibere, come affermato in sentenza, ma detenute, sicchè il Collegio avrebbe dovutodisporre l'eventuale traduzione delle imputate, mentre la decisione della Corte èavvenuta in violazione delle norme che regolano la citazione e la comparizione delleimputate.2.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 493-ter cod. pen. e vizio dimotivazione poiché la Corte ha affermato la responsabilità delle due imputate anche sedalla informativa di polizia giudiziaria in atti emerge che era stata [OSCURATO:PERSONA] edeffettuare tre prelievi indebiti e che la stessa era stata individuata dai verbalizzanti.Osserva la difesa che tale individuazione non può costituire base unica dellaaffermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe materialmentepartecipato all'attività di prelievo, ma avrebbe svolto un ruolo di assistenza al prelievoeffettuato dalla figlia, sostando alle sue spalle.La conclusione cui perviene la Corte di merito ha natura congetturale poiché laprossimità fisica all'autore di un reato non dimostra la qualificata correità, in assenza dielementi che possano palesarla e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia madre della Morellinon è di per sé idonea a dimostrare il suo concorso.2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e illegittimità della motivazione poiché laCorte ha ritenuto per entrambe le imputate la recidiva specifica, ma non ha fatto correttaapplicazione dei princìpi affermati in tema dalla giurisprudenza, secondo cui il giudiziodi pericolosità per rendere legittimo il riconoscimento della recidiva deve essereeffettuato in concreto, esplicitando le ragioni di tale pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi reiterativi emanifestamente infondati.1.1. Preliminarmente vanno ribadite le ragioni poste a sostegno del rigettodell’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dinanzi a questa Corte dal nuovo difensoredell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], già sinteticamente esplicitate nell’ordinanza resain udienza.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] con nota trasmessa il 17 marzo 2026 (giorno antecedenteall’udienza) ha comunicato di essere stato nominato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nellamedesima data, allegando nomina manoscritta e autenticata con revoca di ogniprecedente mandato, e ha chiesto termine a difesa allegando di non poter comunquepartecipare all’udienza in ragione di non meglio specificati problemi di salute, noncomprovati da documentazione, non potendo inoltre essere sostituito dalla collega distudio, impegnata contestualmente nella trattazione di altro processo.Con nota trasmessa in data odierna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di avererinunziato al mandato nei confronti dell’imputata [OSCURATO:PERSONA].1.2. Al riguardo va ricordato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc.pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il dirittodell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendoil diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processoed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema dicontrollo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep.2023, Fattore, Rv. 284094 - 01).Nel caso in esame, il difensore è stato nominato alla vigilia dell’udienza e l’istanzadi concessione dei termini a difesa non può essere accolta in quanto la nomina tardivada parte della ricorrente non può intralciare il normale svolgimento del processo dinanzia questa Corte, nel rispetto dei principi suindicati.In tal senso si è affermato che, nel giudizio per cassazione, nel caso di revocadel precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza dellacelebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché,in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti chesi celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui ilcontraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n-2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01): principio che deveritenersi valido anche in sede di trattazione del ricorso con il rito orale, atteso che, anchein tale evenienza, la partecipazione è puramente eventuale ed il giudizio vieneugualmente celebrato anche se il difensore decide di non comparireNé, inoltre, può essere riconosciuto in favore del nuovo difensore un legittimoimpedimento realmente ostativo alla sua presenza in udienza, in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rassegna una situazione di assoluta impossibilità a comparire, né – tantomeno - neesplicita e documenta le ragioni, limitandosi ad allegare una condizione di malesserenon meglio precisata (sull’impossibilità di sostituzione con altro difensore, l’istanza èoltremodo generica, non allegando le ragioni della priorità del diverso procedimento nédocumentando l’impossibilità di avvalersi di altro sostituto processuale).Infine, la nota con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunziare al mandato nei confrontidell’imputata [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data odierna, non assume alcun rilievo ai fini dellacelebrazione dell’udienza, poiché il difensore non allega prova che sia stata datacomunicazione della revoca all’imputata e deve ritenersi vincolato ad espletare il suomandato sino alla sua sostituzione. Invero, in ossequio alla prevalente (e più recente)giurisprudenza, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice dinominare un difensore d’ufficio all’imputato che non abbia provveduto alla nomina di undifensore di fiducia, nemmeno nell’ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sua presenza siaobbligatoria (cfr., Sez. 1, n. 30066 del 29/05/2025, Fontana, non mass.; Sez. 2, n. 731del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555-01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv.287167-01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795-01; Sez. 5, n. 3094del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052-01).2. Passando al merito dell’impugnazione, deve osservarsi che la prima eccezionedi nullità sollevata dalla difesa è manifestamente infondata sotto entrambi i profilidedotti.2.1. Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione in appello è statonotificato a [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dai Carabinieri della Stazione di Eboli,e a [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuta, a mani proprie in carcere.La notifica alla [OSCURATO:PERSONA] è pertanto avvenuta nel pieno rispetto di quanto dispostodall’art. 156 cod. proc. pen. che prevede la notifica al detenuto nel luogo di detenzionemediante consegna di copia alla persona.Anche la notifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita, nel rispetto dell’art.157-ter cod. proc. pen., in forza del quale l’autorità giudiziaria può disporre che lanotificazione all’imputato della citazione a giudizio avvenga ad opera della poliziagiudiziaria, e non ha comportato alcuna violazione delle prerogative difensive.2.2. L’udienza, inoltre, si è tenuta senza la partecipazione delle parti e con ritocartolare, poiché il difensore di fiducia ritualmente avvisato non ha avanzato istanza ditrattazione orale per l’udienza del 24 settembre 2025, sicchè le imputate non avevanodiritto a partecipare e non sono state dichiarate assenti.3. La seconda censura in merito alle modalità di identificazione della [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondata, poiché il Tribunale ha evidenziato che, dalla acquisitacomunicazione di reato, emerge non soltanto il riconoscimento dell’imputata da partedei verbalizzanti, che hanno visionato le immagini tratte dal sistema divideosorveglianza, ma anche la presenza di inequivoci elementi distintivi della identitàsomatica dell'autrice del prelievo che consentono di identificarla nella [OSCURATO:PERSONA], in ragionedi alcuni nei sul viso, riscontrati dal confronto operato su una foto di archivio.Il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato è stato ritenuto evidente, poiché, dalleimmagini della videocamera, si evince che la stessa rimaneva alle spalle della figlia, cosìcoprendola ed assistendola, al fine di consentire alla coimputata di compiere l’operazionedi prelievo indisturbata, condividendo con lei l'attività criminosa. La Corte ha poispiegato che, in merito alle due altre transazioni effettuate presso i negozi Zara eoperazioni devono ritenersi logicamente ascrivibili alle medesime autrici che hanno agitocooperando; il comune ricorso, al riguardo, non espone alcuna censura specifica.4. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguatamotivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della recidiva, evidenziando chele due imputate sono entrambe gravate da una pletora di precedenti specifici commessiin diverse zone del territorio nazionale, sicchè nei loro confronti deve formularsi ungiudizio di spiccata pericolosità sociale, che trova conferma nel coinvolgimentonell'ulteriore analoga condotta illecita, sintomo evidente di una sempre più accresciutapericolosità sociale.5. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate i ricorsi non superano il vagliodi ammissibilità.L’inammissibilità delle impugnazioni comporta la condanna delle ricorrenti alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13570/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris