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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:435
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0310_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / AESA (causa C‑310/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di assunzione – Inquadramento nel grado – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 86 – Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) – Disposizioni generali di esecuzione – Contestazione del grado proposto – Revoca dell’offerta di impiego – Ricorso per risarcimento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Illecito amministrativo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Danno morale – Risarcimento»

1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Origine – Rapporto d’impiego – Fondamento giuridico – Applicazione a un candidato a un posto di funzionario o di agente (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 50‑54)

2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Violazione del dovere di sollecitudine – Obbligo per il giudice dell’Unione di esaminare tutte le circostanze dedotte dal ricorrente per determinare l’esistenza di un danno – Portata (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 55‑57)

3. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Revoca di un’offerta di impiego in violazione del dovere di sollecitudine – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 60‑64)

4. Funzionari – Agenti contrattuali – Reclutamento – Inquadramento nel grado – Agenti rientranti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti – Possibilità di inquadrare l’agente nel grado 15 del gruppo di funzioni IV – Esclusione [Statuto dei funzionari, art. 110; regime applicabile agli altri agenti, artt. 3, § 1, b), 86, § 1, i), 141 e 142] (v. punti 72, 73)

5. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Competenza delle istituzioni – Limiti – Possibilità per un organo dell’Unione di adottare regole che derogano allo statuto in attesa dell’approvazione da parte della Commissione delle disposizioni generali di esecuzione – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 110) (v. punto 75)

6. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Assenza di risposta a un candidato selezionato che ha fatto valere la non conformità dell’offerta di impiego ai requisiti del regime applicabile agli altri agenti – Illecito amministrativo che arreca un danno morale (Art. 340 TFUE) (v. punti 77, 78, 80‑82, 84, 86) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/AESA ( T‑817/17 , non pubblicata, EU:T:2019:74 ), è annullata. 2) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è condannata a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento pari a EUR 7500. 3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sopporta, oltre alle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nella causa T‑817/17 quanto al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] relative ai medesimi procedimenti. ( 1 ) GU C 255 del 29.7.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0310_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / AESA (causa C‑310/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di assunzione – Inquadramento nel grado – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 86 – Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) – Disposizioni generali di esecuzione – Contestazione del grado proposto – Revoca dell’offerta di impiego – Ricorso per risarcimento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Illecito amministrativo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Danno morale – Risarcimento» 1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Origine – Rapporto d’impiego – Fondamento giuridico – Applicazione a un candidato a un posto di funzionario o di agente (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 50‑54) 2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Violazione del dovere di sollecitudine – Obbligo per il giudice dell’Unione di esaminare tutte le circostanze dedotte dal ricorrente per determinare l’esistenza di un danno – Portata (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 55‑57) 3. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Revoca di un’offerta di impiego in violazione del dovere di sollecitudine – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 60‑64) 4. Funzionari – Agenti contrattuali – Reclutamento – Inquadramento nel grado – Agenti rientranti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti – Possibilità di inquadrare l’agente nel grado 15 del gruppo di funzioni IV – Esclusione [Statuto dei funzionari, art. 110; regime applicabile agli altri agenti, artt. 3, § 1, b), 86, § 1, i), 141 e 142] (v. punti 72, 73) 5. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Competenza delle istituzioni – Limiti – Possibilità per un organo dell’Unione di adottare regole che derogano allo statuto in attesa dell’approvazione da parte della Commissione delle disposizioni generali di esecuzione – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 110) (v. punto 75) 6. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Assenza di risposta a un candidato selezionato che ha fatto valere la non conformità dell’offerta di impiego ai requisiti del regime applicabile agli altri agenti – Illecito amministrativo che arreca un danno morale (Art. 340 TFUE) (v. punti 77, 78, 80‑82, 84, 86) Dispositivo 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/AESA ( T‑817/17 , non pubblicata, EU:T:2019:74 ), è annullata. 2) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è condannata a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento pari a EUR 7500. 3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sopporta, oltre alle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nella causa T‑817/17 quanto al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] relative ai medesimi procedimenti. ( 1 ) GU C 255 del 29.7.2019 .
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