Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:435
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0310_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / AESA
(causa C‑310/19 P) (
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)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di assunzione – Inquadramento nel grado – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 86 – Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) – Disposizioni generali di esecuzione – Contestazione del grado proposto – Revoca dell’offerta di impiego – Ricorso per risarcimento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Illecito amministrativo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Danno morale – Risarcimento»
1.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Origine – Rapporto d’impiego – Fondamento giuridico – Applicazione a un candidato a un posto di funzionario o di agente
(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)
(v. punti 50‑54)
2.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Violazione del dovere di sollecitudine – Obbligo per il giudice dell’Unione di esaminare tutte le circostanze dedotte dal ricorrente per determinare l’esistenza di un danno – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 55‑57)
3.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Revoca di un’offerta di impiego in violazione del dovere di sollecitudine – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 60‑64)
4.
Funzionari – Agenti contrattuali – Reclutamento – Inquadramento nel grado – Agenti rientranti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti – Possibilità di inquadrare l’agente nel grado 15 del gruppo di funzioni IV – Esclusione
[Statuto dei funzionari, art. 110; regime applicabile agli altri agenti, artt. 3, § 1, b), 86, § 1, i), 141 e 142]
(v. punti 72, 73)
5.
Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Competenza delle istituzioni – Limiti – Possibilità per un organo dell’Unione di adottare regole che derogano allo statuto in attesa dell’approvazione da parte della Commissione delle disposizioni generali di esecuzione – Esclusione
(Statuto dei funzionari, art. 110)
(v. punto 75)
6.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Assenza di risposta a un candidato selezionato che ha fatto valere la non conformità dell’offerta di impiego ai requisiti del regime applicabile agli altri agenti – Illecito amministrativo che arreca un danno morale
(Art. 340 TFUE)
(v. punti 77, 78, 80‑82, 84, 86)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/AESA (
T‑817/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:74
), è annullata.
2)
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è condannata a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento pari a EUR 7500.
3)
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sopporta, oltre alle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nella causa T‑817/17 quanto al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] relative ai medesimi procedimenti.
(
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)
GU C 255 del 29.7.2019
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