CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17229/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato mediante [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro Comune di Teramo; -intimato - avverso la sentenza n. 598/2021 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata in data 16/4/2021; Premessoin fatto che: Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 30 ottobre 2019, rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Teramo da [OSCURATO:PERSONA], per i danni che avrebbe subito l’autocarro di questa il 3 agosto 2009 mentre percorreva un raccordo stradale nel territorio del Comune, sbandandosi e ribaltandosi il veicolo per una macchia oleosa non visibile presso una curva destrorsa in discesa. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva il Comune. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva parzialmente il gravame: riteneva infatti responsabile del sinistro il Comune ex articolo 2051 c.c. ma riduceva rispetto a quanto richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (gli unici ritenuti risarcibili) a 1361,60 oltre accessori. La di Santeha proposto ricorso sulla base di cinque motivi - illustrati anche con memoria -, da cui non si è difeso il Comune. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 61 e 191 c.p.c. Si critica la quantificazione dei danni patrimoniali, che è derivata dall’avere il giudice d’appello ritenuto difetto di prova da parte dell’attuale ricorrente. In particolare, si lamenta la mancata disposizione della richiesta consulenza tecnica d’ufficioper accertare e determinare i danni subiti dall’autocarro. 1.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., motivazione apparente e/o apodittica e quindi omessa, con violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 111 Cost.3 Si ritorna alla questione della mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio, argomentando sulla sua possibile valenza -“ben avrebbe potuto essere utilizzata quale fonte oggettiva di prova e quindi essere autorizzata” - e lamentando l’omessa motivazione al riguardo nella sentenza impugnata. 1.3 Questimotivi meritano vaglio congiunto, in quanto concernono entrambi la mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio. Si tratta, peraltro, di una valutazione rimessa chiaramente al giudice di merito e il fatto che non vi sia espressa considerazione nella motivazione nulla cambia, dato che dalle pagine della sentenza dedicate alla quantificazione (che si vedranno infraa proposito del prossimo motivo) emerge inequivocamente che il giudice d’appello ha ritenuto in sostanza insufficienti gli elementi probatori da presentare eventualmente al vaglio tecnico di un CTU, e ha pertanto proceduto alla quantificazione senza avvalersi di un ausiliario - al che quale peritus peritorumnon è obbligato - . Priva di consistenza è dunque la censura. 2.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2058, secondo comma, c.c. Si censura la sentenza per avere accolto l’appello limitatamente all’ane avere invece affermato difetto diprova per la parte più cospicua del danno, “come quantificata nel preventivo di spesa del 26. 08. 2009 della Florianese di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., pari ad € 22.570,00”. Tali danni sarebbero stati confermati quanto alla loro esistenza anche “dal teste escusso all’udienza del 28. 05. 2018”, onde la corte territoriale avrebbe dovuto quantificare il danno equitativamente ex articolo 1226 c.c. Si critica inoltre la sentenza per avere “da un lato … adombrata l’ipotesi di una riparazione antieconomica” e “dall’altro” non aver “considerata una liquidazione del danno per equivalente” ex articolo 2058, secondo comma, c.c. Dalla motivazione emergerebbe che sarebbe stato riconosciuto a titolo di risarcimento soltanto l’esborso documentato, concernente spese marginali, “omettendo ogni ristoro dei danni effettivi riportati dal mezzo dell’attrice, non liquidati né in via equitativa né per equivalente”.Si argomenta sulla possibilità ex articolo 2056 c.c. per il danneggiato di chiedere la reintegrazione in forma specifica del danno, salvo che il giudice ritenga di dover concedere il risarcimento per equivalente ex articolo 2058, secondo comma, c.c., per sostenere che il criterio del risarcimento secondo il valore anteriore al sinistro del mezzo non potrebbe essere “l’unico parametro di valutazione del giudice”. Il valore d’altronde avrebbe dovuto essere quantificato, nel caso in cuila riparazione fosse antieconomica, tenendo conto del valore di mercato cui si assommano le spese di demolizione del mezzo e quelle di immatricolazione nuova, detratto il presumibile valore del relitto. La corte territoriale avrebbe invece violato tali norme nonché l’articolo 1226 c.c. 2.2 Anche qui si critica direttamente una valutazione fattuale del giudice d’appello, che ha ritenuto risarcibile l’importo di euro 1361,60, argomentando specificamente sulle ragioni della limitazione a tali danni (sentenza, pagine 9- 11): osserva infatti che “sia le fotografie prodotte, sia la sommaria descrizione dei danni … contenuta nel rapporto della [OSCURATO:PERSONA] … non consentono di individuare esattamente i danni stessi, dovendosi constatare che le foto rappresentano un mezzo (ed in particolare il cassone dello stesso) sostanzialmente integro, salva qualche ammaccatura … Né utili precisazioni emergono dal compendio testimoniale (essendosi i testi escussi in proposito limitati a confermare fatture e preventivi prodotti dall’attrice) e lo stesso compendio documentale, mentre attesta come si trattasse di un automezzo di risalente (al marzo 1996) immatricolazioneacquistato dall’appellante nel 2005, è privo di indicazioni circa il prezzo di acquisto…”. Segue un’analisi dei documenti riguardo agli esborsi e anche il contenuto dei tre preventivi prodotti, così pervenendo, in conclusione, nel senso che solo uno dei preventivi indica un importo attendibile. È del tutto evidente, quindi, che la corte territorialeha ritenuto non identificabile in modo completo la situazione che aveva l’autocarro prima dell’incidente, e pertanto sia trovata nella impossibilità di effettuare un risarcimento in forma specifica, ma, d’altronde, non abbia neppure dovuto applicare la linea equitativa, avendo rinvenuto comunque una determinazione del quantumsulla base di quel che si è appena richiamato. 3.1 Il quarto motivo denuncia, ex artico lo 370, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 18 d.p.r. 633/1972. Si richiama il passo della motivazione relativo all’unico preventivo che ha ritenuto il giudice d’appello idoneo come indicazione attendibile della diminuzione di valore dell’autocarro, per lamentare il mancato riconoscimento dell’Iva da calcolare su tale somma, violando la norma di cui in rubrica. 3.2 Sussiste effettivamente una giurisprudenza specifica conforme alla prospettazione della ricorrente in ordine al risarcimento dei danni a un veicolo, che viene a costituire direttamente una prestazione di servizi - in tal caso, di riparazione -. La già risalente Cass. sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023 ha infatti affermato : "Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente";la successiva Cass. sez. 3, 27 gennaio 2010 n. 1688 è conforme. Da ultimo la recente Cass. sez. 2, ord. 19 luglio 2022 n. 22580 ha ribadito questo specifico insegnamentodichiarando come segue: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”.Condividendo pienamente questo insegnamento questo Collegio ritiene che il motivo meriti accoglimento, c assando pertanto la pronuncia in parte qua e decidendo nel merito nel senso dicondannare il Comune di Teramo a pagare alla ricorrente l’importo dell’Iva come previsto dall’attinente normativa sulla somma costituente il risarcimento del danno. 4. Il quinto motivo, che lamenta la mancanza di compensazione delle spese da parte del giudice d’appello in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. viene ovviamente assorbito dall’accoglimento del quarto motivo. 5. In conclusione, disattesi i primi tre motivi, deve accogliersi il quarto motivo - con assorbimento del quinto -, cassando la sentenza impugnata per quanto di ragione e decidendo come appena statuito. All’accoglimento del ricorso, che comporta la (pur parziale, come si è visto) cassazione della sentenza impugnata, consegue la necessità di dirimere in ordine alle speseprocessuali del grado d’appello , spese che si reputa equo compensare integralmente per la reciproca soccombenza. Anche in questo giudizio, infine, ricorre una reciproca soccombenza che si stima atta a giustificare la compensazione delle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo, disattesi i primi tre e assorbito il quinto, cassa per quanto di ragionela sentenza impugnata e , decidendo nel merito, condanna il Comune di Teramo a corrispondere alla ricorrente l’importo dell’Iva come per legge s