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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22424/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ASL To5, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 571/2021,depositata il 20.5.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026Numero di raccolta generale 22424/2026Data pubblicazione 30/06/20261.

Con atto di citazione in opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] LocaleTo5 ha impugnato il decreto ingiuntivo immediatamenteesecutivo n. 5591/2017, emesso a favore della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], recante l’ingiunzione di pagamento perla somma di € 3.633.002,35, oltre interessi e spese, sullabase di una pluralità di fatture e riconoscimenti di debito.

LaAsl opponente deduceva di avere saldato al Policlinico la quasitotalità delle prestazioni erogate, entro i limiti del budgetmassimo remunerabile, e di non avere, invece, provveduto alpagamento di quelle extra-budget, in quanto non autorizzate.Il Tribunale, con sentenza n. 2527/2019, ha revocato ildecreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Asl opponenteal pagamento delle minor somma di € 4.709,43, oltreinteressi legali.2.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello ilPoliclinico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo l’omessa o erratavalutazione in ordine alla insussistenza di un valido contrattoper le prestazioni sanitarie rese negli anni 2014-2015 e 2016,ovvero in ordine alla ultrattività del contratto del 5 giugno2014.

La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame,con conseguente condanna alle spese.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in cassazioneavverso quest’ultima sentenza, formulando 8 motivi diimpugnazione.4.

Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] ASL To5, depositandocontrodeduzioni.5.

Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di2 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026norme di diritto (art. 132 c.p.c. e art. 8-quinquies, del d.lgs.Numero di raccolta generale 22424/2026n. 502 del 1992), ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.Dpat.ac p.u,b bpliceazrio ne 30/06/2026motivazione meramente apparente ed operata acriticamenteper relationem alla sentenza di primo grado.

In particolare, laricorrente si duole della mancata specificazione delle ragioniper le quali non era stata riconosciuta la ultrattività all’ultimocontratto sottoscritto dalle parti.

Deduce, altresì, l’erroneainterpretazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del1992, che non impone la sottoscrizione di accordi contrattualicon cadenza annuale tra Asl e Strutture convenzionate.2.

Il motivo è infondato.3.

E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si risolva in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusaqualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Ne consegueche non sono più configurabili le censure di contraddittorietàed insufficienza della motivazione, poiché il sindacato dilegittimità non può che essere circoscritto alla mera verificadella violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.111, comma 6, Cost.

La mancanza della motivazione, inoltre,riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre quando essamanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggettodel decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua3 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazioneNumero di raccolta generale 22424/2026- o quando essa formalmente esista come pDaartat epu bbldicaezlio ne 30/06/2026documento, ma le argomentazioni in essa contenute sianosvolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione deldecisum.

La motivazione, invece, è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interpreteil compito di integrarla con le più varie ed ipotetichecongetture (da ultimo, Cass. n. 13230 del 7.5.2026).4.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hanno datoconto del convincimento maturato sicuramente al di sopra delsuccitato “minimo costituzionale”, motivando ampiamente siasulla ratio dell’art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 30dicembre 1992, n. 502, sia sulla sua applicazione rispetto alcontratto del 5.6.2014.

In particolare, gli stessi giudici hannoesplicitato le ragioni della condivisione della statuizione delgiudice di primo grado, richiamando il verbale della riunionedel 27.2.2014 - nel senso che non può essere considerato unequipollente del contratto -, la delibera della Giunta regionalePiemonte del 4.8.2014, ed il rifiuto del Policlinico allasottoscrizione del contratto relativo al triennio incontestazione.

La sentenza impugnata ha, inoltre, posto inrilievo il tetto di spesa non superabile - e non, già, la asseritanecessità della durata annuale del contratto, per comededotto nel motivo di impugnazione, profilo ininfluente unavolta stabilito comunque che il contratto non poteva avereeffetti ultrattivi - evidenziando l’irrilevanza di comportamenti4 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026concludenti ovvero di eventuali effetti ultrattivi contrattualiNumero di raccolta generale 22424/2026alla luce della obbligatoria formazione della Datva opulbobnlictaàzio ne 30/06/2026amministrativa nelle forme di legge.

Ciò trova confermaanche in statuizioni della Suprema Corte, secondo la qualeper la P.A. sussiste un tetto di spesa per le prestazionisanitarie che costituisce un vincolo ineludibile, tanto che “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata illimite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazionisanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad unaspesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto aquelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite”(Cass. n. 13884 del 6.7.2020).5.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzial’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla circostanza che l’ultimo contratto sottoscritto dalle partiaveva una efficacia ultrattiva in ragione del disposto di cuialla deliberazione della Giunta regionale piemontese 4 agosto2014, n. 46-233 (art. 360, n. 5, c.p.c.).6.

Il motivo è inammissibile.7.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art.54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel sensoche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa chemanifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 29615 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026Numero di raccolta generale 22424/2026del 6.2.2025).

Detta pronuncia specifica ulteriormente inData pubblicazione 30/06/2026motivazione che “l’omesso esame cui si riferisce detta normanon si identifica con l’argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fattoo da una determinata situazione giuridica”.

È, dunque,inammissibile il motivo sollevato dalla ricorrente in ragionedel fatto che mira ad una rivalutazione nel merito delleconseguenze derivanti dalla delibera della Giunta regionalepiemontese del 4.8.2014, n. 46-233.8.

Con il terzo motivo di impugnazione, la parte ricorrentedenunzia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla circostanza che la delibera inerente i badget definitivierano stati pubblicati tardivamente, con conseguenteimpossibilità di pretenderne il rispetto da Parte del Policlinico(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).

Lamenta, in particolare, unamotivazione meramente apparente ed operata acriticamenteper relationem alla sentenza di primo grado nonché lacircostanza che la delibera concernente i badget definitivi erastata pubblicata solo in data 12.10.2015 per gli anni 2014-2015.9.

Il terzo motivo di impugnazione è infondato.E’ sufficiente richiamare quanto già affermato in ordine alprimo motivo di impugnazione ed all’orientamentointerpretativo della Suprema Corte, specificando che “Lasentenza d'appello può essere motivata "per relationem",purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione aimotivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le6 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativoNumero di raccolta generale 22424/2026esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisionDea tca opunbb lcicuaziio ne 30/06/2026la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 20883 del5.8.2019).

Nel caso di specie, il giudice di appello utilizza ilrichiamo alla motivazione della sentenza di primo grado perenucleare la successione di documenti che si sono formati neltempo, al fine di respingere le giustificazioni addotte dallaodierna ricorrente relative all’impossibilità di rispettare illimite massimo delle prestazioni erogabili prima di eseguirle,tanto da stabilire che “Dalla documentazione prodotta sidesume pertanto che il [OSCURATO:PERSONA] era in grado diconoscere, in tempi più che adeguati, gli elementi idonei alfine di regolare il volume della propria produzione mensile inconformità con i tetti di spesa deliberati dalla RegionePiemonte.

Era sufficiente che, in attesa della sottoscrizionedel contratto, l’appellante si attenesse ai limiti di spesa fissati,prima in via provvisoria e poi definitiva, dall’ente regionale”.Emerge con tutta evidenza che la conclusione da ultimoriportata si confronta con la documentazione richiamata perrelationem, che pone in rilievo i tetti di spesa approvatiprovvisoriamente e formalmente nella fase transitoria.Peraltro, la sentenza impugnata dà conto anche delprevedibile ritardo dell’approvazione degli schemi definitivicontrattuali, richiamando la giurisprudenza amministrativa, especificando che è una conseguenza fisiologica delle varie fasiprocedimentali per la definizione dei fondi utilizzabili.10.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente siduole della violazione o falsa applicazione delle norme didiritto in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.), poiché la Corte di appello ha ritenuto7 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026erroneamente come dimostrata la sussistenza di prestazioniNumero di raccolta generale 22424/2026extra-budget, che, invece, non sono state specificateD aetad pu iblb lcicuaziio ne 30/06/2026onere probatorio era a carico della ASL.11.

Il motivo è infondato.12.

Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art.2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito abbiaapplicato la regola di giudizio fondata sull'onere della provain modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaparte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regoledi scomposizione della fattispecie basate sulla differenza frafatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 12176 del 1.5.2026).Come sopra già richiamato, la stessa S.C. ha affermato nellamateria in esame che “in tema di pretese creditorie dellastruttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogatenell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo allastruttura medesima l'onere della prova dell'esistenza dirisorse disponibili per la remunerazione delle prestazionieseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza deltetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile”(Cass. n. 13884 del 6.7.2020).

Nel caso di specie, laricorrente si limita a dedurre genericamente la mancata provadel superamento dei limiti di spesa, senza individuare lespecifiche prestazioni cui la censura si riferisce, néconfrontarsi puntualmente con l’accertamento operato dalgiudice di merito.

Il motivo risulta, inoltre, incoerente rispettoalle ulteriori doglianze, con le quali si giustifica, nel merito, lapretesa al pagamento di prestazioni extra budget.13.

Con il quinto motivo di impugnazione, la partericorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2041 c.c., artt. 8-bis e quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992,art. 2697 c.c.) ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.,8 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026lamentando una motivazione apparente in ordine al rigettoNumero di raccolta generale 22424/2026della domanda di arricchimento senza causa.

Data pubblicazione 30/06/202614.

Il quinto motivo è infondato.15.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte “Intema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitarionazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla strutturaaccreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione,manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesasuperiore, l'arricchimento che la P.A. conseguedall'esecuzione di prestazioni extra budget assume uncarattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoiconfronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.” (Cass. n. 25514 del 24.9.2024). [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione di tali principi,evidenziando che il limite di spesa costituisce il presuppostoostativo al riconoscimento dell’indennizzo e dando conto, conmotivazione adeguata, del rigetto della domanda(“diversamente opinando “si costruirebbe un vero e proprioespediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazionioltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente ilcorrispettivo, soltanto sostituendogli l'"etichetta" giuridica:da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto aindennizzo ex art. 2041 c.c.”).16.

Con il sesto motivo di gravame, la ricorrente denunziala nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, tra cui l’art. 112 c.p.c., con riferimentoall’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensidell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., avendo omesso di motivareconcretamente il rigetto della domanda ex art. 2033 c.c.17.

Il sesto motivo è infondato.18.

Va esclusa la sussistenza della denunciata violazionedell'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve9 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa;Numero di raccolta generale 22424/2026e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che Dpatao psusbbolincaozio ne 30/06/2026essere proposte soltanto dalle parti”.

La norma ècostantemente interpretata da questa Corte di legittimità nelsenso che si è in presenza del vizio di omessa pronunciaquando il giudice di merito ometta di decidere su un capodella domanda, intendendosi per capo di domanda ognirichiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione inconcreto di una volontà di legge, che garantisca un beneall’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica,sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento odi rigetto.

L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degliartt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., va, quindi, tenutadistinta dal vizio di motivazione: la prima implica la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzionedel caso concreto, mentre il secondo presuppone che ilgiudice di merito abbia proceduto all’esame della questione,ma senza adeguata giustificazione.

Ad ogni modo, «nonricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancatadecisione su un punto specifico, quando la decisione adottatacomporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo»,ovvero qualora la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.12243 del 1.5.2026).

Nel caso di specie, la Corte di appello sipronuncia sulla domanda di indebito e la respinge,giustificandola nell’ambito di una logica-giuridica complessivadella decisione in tema di tetto di spese alle prestazionisanitarie ed all’interesse pubblico correlato.19.

Con il settimo motivo di gravame, la ricorrentedenunzia la nullità della sentenza per omesso di un fatto10 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026decisivo per il giudizio in relazione all’omesso esame eNumero di raccolta generale 22424/2026statuizione sulla domanda di condanna ai ASL TDoat5a pu bbpliceazrio ne 30/06/2026responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5,c.p.c.20.

Il motivo è inammissibile atteso che viene evocata dalricorrente una mancata decisione in merito alla responsabilitàprecontrattuale.

Come già ricordato “L'art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo” (Cass. n.2961 del 6.2.2025).

Peraltro, la ricorrente richiama nelleallegazioni difensive una violazione ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per sinteticità dei motivi, dando luogo ad unamescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazioneeterogenei che “mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 1155del 20.1.2026).21.

Con l’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrentedenunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione di norme di diritto (artt. 24 e 11 Cost.nonché articoli 115,116,187,188,189,191,210,244 c.p.c.)con riferimento alla mancata ammissione della consulenza11 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026tecnica di ufficio, dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. eNumero di raccolta generale 22424/2026delle prove testimoniali.

Data pubblicazione 30/06/202622.

Il motivo è inammissibile.23.

La Suprema Corte ha affermato, infatti che “ Lavalutazione delle circostanze in presenza delle quali èconsentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione dellaprova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori allaformazione di un documento, è demandata al poterediscrezionale del giudice di merito, il quale può ancheo ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sededi legittimità se congruamente motivato” (Cass. n. 25348 del16.9.2025).

La stessa Cassazione ha statuito che “il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciato per cassazione solonel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento”(Cass. n. 18072 del 1.7.2024).

L’ammissione delle proverichieste rientra nel potere discrezionale del giudice di meritoed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del viziomotivazionale nei termini rigorosi delineati dallagiurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 25348 del 16settembre 2025 e 18072 del 1° luglio 2024).

Nella specie, laCorte territoriale ha motivato puntualmente il rigetto delleistanze istruttorie, evidenziando, tra l’altro, l’inammissibilitàdella prova testimoniale in ragione dei requisiti formali dei12 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026rapporti contrattuali, rilievo non specificamente censuratoNumero di raccolta generale 22424/2026dalla ricorrente.

Data pubblicazione 30/06/202624.

Il ricorso, pertanto, è respinto.25.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi acarico della ricorrente, in virtù della soccombenza.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltreoneri di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, il 20.5.2026.Il PresidenteMauro Di Marzio13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ASL To5, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 571/2021,depositata il 20.5.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026Numero di raccolta generale 22424/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con atto di citazione in opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] LocaleTo5 ha impugnato il decreto ingiuntivo immediatamenteesecutivo n. 5591/2017, emesso a favore della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], recante l’ingiunzione di pagamento perla somma di € 3.633.002,35, oltre interessi e spese, sullabase di una pluralità di fatture e riconoscimenti di debito. LaAsl opponente deduceva di avere saldato al Policlinico la quasitotalità delle prestazioni erogate, entro i limiti del budgetmassimo remunerabile, e di non avere, invece, provveduto alpagamento di quelle extra-budget, in quanto non autorizzate.Il Tribunale, con sentenza n. 2527/2019, ha revocato ildecreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Asl opponenteal pagamento delle minor somma di € 4.709,43, oltreinteressi legali.2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello ilPoliclinico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo l’omessa o erratavalutazione in ordine alla insussistenza di un valido contrattoper le prestazioni sanitarie rese negli anni 2014-2015 e 2016,ovvero in ordine alla ultrattività del contratto del 5 giugno2014. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame,con conseguente condanna alle spese.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in cassazioneavverso quest’ultima sentenza, formulando 8 motivi diimpugnazione.4. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] ASL To5, depositandocontrodeduzioni.5. Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di2 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026norme di diritto (art. 132 c.p.c. e art. 8-quinquies, del d.lgs.Numero di raccolta generale 22424/2026n. 502 del 1992), ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.Dpat.ac p.u,b bpliceazrio ne 30/06/2026motivazione meramente apparente ed operata acriticamenteper relationem alla sentenza di primo grado. In particolare, laricorrente si duole della mancata specificazione delle ragioniper le quali non era stata riconosciuta la ultrattività all’ultimocontratto sottoscritto dalle parti. Deduce, altresì, l’erroneainterpretazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del1992, che non impone la sottoscrizione di accordi contrattualicon cadenza annuale tra Asl e Strutture convenzionate.2. Il motivo è infondato.3. E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si risolva in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusaqualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Ne consegueche non sono più configurabili le censure di contraddittorietàed insufficienza della motivazione, poiché il sindacato dilegittimità non può che essere circoscritto alla mera verificadella violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.111, comma 6, Cost. La mancanza della motivazione, inoltre,riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre quando essamanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggettodel decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua3 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazioneNumero di raccolta generale 22424/2026- o quando essa formalmente esista come pDaartat epu bbldicaezlio ne 30/06/2026documento, ma le argomentazioni in essa contenute sianosvolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione deldecisum. La motivazione, invece, è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interpreteil compito di integrarla con le più varie ed ipotetichecongetture (da ultimo, Cass. n. 13230 del 7.5.2026).4. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hanno datoconto del convincimento maturato sicuramente al di sopra delsuccitato “minimo costituzionale”, motivando ampiamente siasulla ratio dell’art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 30dicembre 1992, n. 502, sia sulla sua applicazione rispetto alcontratto del 5.6.2014. In particolare, gli stessi giudici hannoesplicitato le ragioni della condivisione della statuizione delgiudice di primo grado, richiamando il verbale della riunionedel 27.2.2014 - nel senso che non può essere considerato unequipollente del contratto -, la delibera della Giunta regionalePiemonte del 4.8.2014, ed il rifiuto del Policlinico allasottoscrizione del contratto relativo al triennio incontestazione. La sentenza impugnata ha, inoltre, posto inrilievo il tetto di spesa non superabile - e non, già, la asseritanecessità della durata annuale del contratto, per comededotto nel motivo di impugnazione, profilo ininfluente unavolta stabilito comunque che il contratto non poteva avereeffetti ultrattivi - evidenziando l’irrilevanza di comportamenti4 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026concludenti ovvero di eventuali effetti ultrattivi contrattualiNumero di raccolta generale 22424/2026alla luce della obbligatoria formazione della Datva opulbobnlictaàzio ne 30/06/2026amministrativa nelle forme di legge. Ciò trova confermaanche in statuizioni della Suprema Corte, secondo la qualeper la P.A. sussiste un tetto di spesa per le prestazionisanitarie che costituisce un vincolo ineludibile, tanto che “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata illimite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazionisanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad unaspesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto aquelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite”(Cass. n. 13884 del 6.7.2020).5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzial’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla circostanza che l’ultimo contratto sottoscritto dalle partiaveva una efficacia ultrattiva in ragione del disposto di cuialla deliberazione della Giunta regionale piemontese 4 agosto2014, n. 46-233 (art. 360, n. 5, c.p.c.).6. Il motivo è inammissibile.7. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art.54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel sensoche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa chemanifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica” (Cass. n. 29615 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026Numero di raccolta generale 22424/2026del 6.2.2025). Detta pronuncia specifica ulteriormente inData pubblicazione 30/06/2026motivazione che “l’omesso esame cui si riferisce detta normanon si identifica con l’argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fattoo da una determinata situazione giuridica”. È, dunque,inammissibile il motivo sollevato dalla ricorrente in ragionedel fatto che mira ad una rivalutazione nel merito delleconseguenze derivanti dalla delibera della Giunta regionalepiemontese del 4.8.2014, n. 46-233.8. Con il terzo motivo di impugnazione, la parte ricorrentedenunzia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla circostanza che la delibera inerente i badget definitivierano stati pubblicati tardivamente, con conseguenteimpossibilità di pretenderne il rispetto da Parte del Policlinico(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta, in particolare, unamotivazione meramente apparente ed operata acriticamenteper relationem alla sentenza di primo grado nonché lacircostanza che la delibera concernente i badget definitivi erastata pubblicata solo in data 12.10.2015 per gli anni 2014-2015.9. Il terzo motivo di impugnazione è infondato.E’ sufficiente richiamare quanto già affermato in ordine alprimo motivo di impugnazione ed all’orientamentointerpretativo della Suprema Corte, specificando che “Lasentenza d'appello può essere motivata "per relationem",purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione aimotivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le6 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativoNumero di raccolta generale 22424/2026esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisionDea tca opunbb lcicuaziio ne 30/06/2026la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 20883 del5.8.2019). Nel caso di specie, il giudice di appello utilizza ilrichiamo alla motivazione della sentenza di primo grado perenucleare la successione di documenti che si sono formati neltempo, al fine di respingere le giustificazioni addotte dallaodierna ricorrente relative all’impossibilità di rispettare illimite massimo delle prestazioni erogabili prima di eseguirle,tanto da stabilire che “Dalla documentazione prodotta sidesume pertanto che il [OSCURATO:PERSONA] era in grado diconoscere, in tempi più che adeguati, gli elementi idonei alfine di regolare il volume della propria produzione mensile inconformità con i tetti di spesa deliberati dalla RegionePiemonte. Era sufficiente che, in attesa della sottoscrizionedel contratto, l’appellante si attenesse ai limiti di spesa fissati,prima in via provvisoria e poi definitiva, dall’ente regionale”.Emerge con tutta evidenza che la conclusione da ultimoriportata si confronta con la documentazione richiamata perrelationem, che pone in rilievo i tetti di spesa approvatiprovvisoriamente e formalmente nella fase transitoria.Peraltro, la sentenza impugnata dà conto anche delprevedibile ritardo dell’approvazione degli schemi definitivicontrattuali, richiamando la giurisprudenza amministrativa, especificando che è una conseguenza fisiologica delle varie fasiprocedimentali per la definizione dei fondi utilizzabili.10. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente siduole della violazione o falsa applicazione delle norme didiritto in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.), poiché la Corte di appello ha ritenuto7 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026erroneamente come dimostrata la sussistenza di prestazioniNumero di raccolta generale 22424/2026extra-budget, che, invece, non sono state specificateD aetad pu iblb lcicuaziio ne 30/06/2026onere probatorio era a carico della ASL.11. Il motivo è infondato.12. Va ribadito che la violazione del precetto di cui all’art.2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito abbiaapplicato la regola di giudizio fondata sull'onere della provain modo erroneo, ossia attribuendo l'onus probandi ad unaparte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regoledi scomposizione della fattispecie basate sulla differenza frafatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 12176 del 1.5.2026).Come sopra già richiamato, la stessa S.C. ha affermato nellamateria in esame che “in tema di pretese creditorie dellastruttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogatenell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo allastruttura medesima l'onere della prova dell'esistenza dirisorse disponibili per la remunerazione delle prestazionieseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza deltetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile”(Cass. n. 13884 del 6.7.2020). Nel caso di specie, laricorrente si limita a dedurre genericamente la mancata provadel superamento dei limiti di spesa, senza individuare lespecifiche prestazioni cui la censura si riferisce, néconfrontarsi puntualmente con l’accertamento operato dalgiudice di merito. Il motivo risulta, inoltre, incoerente rispettoalle ulteriori doglianze, con le quali si giustifica, nel merito, lapretesa al pagamento di prestazioni extra budget.13. Con il quinto motivo di impugnazione, la partericorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2041 c.c., artt. 8-bis e quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992,art. 2697 c.c.) ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.,8 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026lamentando una motivazione apparente in ordine al rigettoNumero di raccolta generale 22424/2026della domanda di arricchimento senza causa. Data pubblicazione 30/06/202614. Il quinto motivo è infondato.15. Secondo l’orientamento costante di questa Corte “Intema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitarionazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla strutturaaccreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione,manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesasuperiore, l'arricchimento che la P.A. conseguedall'esecuzione di prestazioni extra budget assume uncarattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoiconfronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.” (Cass. n. 25514 del 24.9.2024). [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione di tali principi,evidenziando che il limite di spesa costituisce il presuppostoostativo al riconoscimento dell’indennizzo e dando conto, conmotivazione adeguata, del rigetto della domanda(“diversamente opinando “si costruirebbe un vero e proprioespediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazionioltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente ilcorrispettivo, soltanto sostituendogli l'"etichetta" giuridica:da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto aindennizzo ex art. 2041 c.c.”).16. Con il sesto motivo di gravame, la ricorrente denunziala nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, tra cui l’art. 112 c.p.c., con riferimentoall’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensidell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., avendo omesso di motivareconcretamente il rigetto della domanda ex art. 2033 c.c.17. Il sesto motivo è infondato.18. Va esclusa la sussistenza della denunciata violazionedell'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve9 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa;Numero di raccolta generale 22424/2026e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che Dpatao psusbbolincaozio ne 30/06/2026essere proposte soltanto dalle parti”. La norma ècostantemente interpretata da questa Corte di legittimità nelsenso che si è in presenza del vizio di omessa pronunciaquando il giudice di merito ometta di decidere su un capodella domanda, intendendosi per capo di domanda ognirichiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione inconcreto di una volontà di legge, che garantisca un beneall’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica,sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento odi rigetto. L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degliartt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., va, quindi, tenutadistinta dal vizio di motivazione: la prima implica la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzionedel caso concreto, mentre il secondo presuppone che ilgiudice di merito abbia proceduto all’esame della questione,ma senza adeguata giustificazione. Ad ogni modo, «nonricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancatadecisione su un punto specifico, quando la decisione adottatacomporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo»,ovvero qualora la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.12243 del 1.5.2026). Nel caso di specie, la Corte di appello sipronuncia sulla domanda di indebito e la respinge,giustificandola nell’ambito di una logica-giuridica complessivadella decisione in tema di tetto di spese alle prestazionisanitarie ed all’interesse pubblico correlato.19. Con il settimo motivo di gravame, la ricorrentedenunzia la nullità della sentenza per omesso di un fatto10 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026decisivo per il giudizio in relazione all’omesso esame eNumero di raccolta generale 22424/2026statuizione sulla domanda di condanna ai ASL TDoat5a pu bbpliceazrio ne 30/06/2026responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5,c.p.c.20. Il motivo è inammissibile atteso che viene evocata dalricorrente una mancata decisione in merito alla responsabilitàprecontrattuale. Come già ricordato “L'art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo” (Cass. n.2961 del 6.2.2025). Peraltro, la ricorrente richiama nelleallegazioni difensive una violazione ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per sinteticità dei motivi, dando luogo ad unamescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazioneeterogenei che “mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 1155del 20.1.2026).21. Con l’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrentedenunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione di norme di diritto (artt. 24 e 11 Cost.nonché articoli 115,116,187,188,189,191,210,244 c.p.c.)con riferimento alla mancata ammissione della consulenza11 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026tecnica di ufficio, dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. eNumero di raccolta generale 22424/2026delle prove testimoniali. Data pubblicazione 30/06/202622. Il motivo è inammissibile.23. La Suprema Corte ha affermato, infatti che “ Lavalutazione delle circostanze in presenza delle quali èconsentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione dellaprova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori allaformazione di un documento, è demandata al poterediscrezionale del giudice di merito, il quale può ancheo ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sededi legittimità se congruamente motivato” (Cass. n. 25348 del16.9.2025). La stessa Cassazione ha statuito che “il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimonialeo di altra prova può essere denunciato per cassazione solonel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento”(Cass. n. 18072 del 1.7.2024). L’ammissione delle proverichieste rientra nel potere discrezionale del giudice di meritoed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del viziomotivazionale nei termini rigorosi delineati dallagiurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 25348 del 16settembre 2025 e 18072 del 1° luglio 2024). Nella specie, laCorte territoriale ha motivato puntualmente il rigetto delleistanze istruttorie, evidenziando, tra l’altro, l’inammissibilitàdella prova testimoniale in ragione dei requisiti formali dei12 di 13Numero registro generale 30816/2021Numero sezionale 2217/2026rapporti contrattuali, rilievo non specificamente censuratoNumero di raccolta generale 22424/2026dalla ricorrente. Data pubblicazione 30/06/202624. Il ricorso, pertanto, è respinto.25. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi acarico della ricorrente, in virtù della soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltreoneri di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, il 20.5.2026.Il PresidenteMauro Di Marzio13 di 13
Decreto Cassazione n. 22424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris