CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata esclusa la recidiva, senza indicare la relazione qualificata tra il nuovo reato e i precedenti del reo. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha rimarcato di "non potere escludere la recidiva applicata giacché i precedenti che fondano la sussistenza di tale aggravante, vantati dall'imputato, sono certamente indice di particolare propensione a delinquere e pericolosità sociale". Così argomentando, la Corte d'appello non solo ha preso in considerazione i precedenti penali dell'imputato ma ha anche correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato era sintomatico della sua maggiore pericolosità. Ne discende che la censura del ricorrente è priva di specificità, non confrontandosi con la motivazione adottata al riguardo dalla Corte del merito. Per di più il ricorrente non ha specificato qual è l'interesse posto a base della doglianza, dal momento che la recidiva è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , DE-POS!TA-Tri (-;FI