Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42563/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/02/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 23/06/2021, che aveva condannato l'imputato in relazione al delitto di cui akartícoli9 6

I. 401/1989, alfg pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, ritenendo che la conferma si sarebbe fondata su mere clausole di stile, venendo la Corte di appello meno all'obbligo di autonoma motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

Il ricorrente, infatti, lamenta vizio di motivazione, ma non indica in alcun modo i precisi vizi che affliggerebbero la sentenza impugnata, limitandosi ad una generica contestazione, priva della necessaria specificità, del provvedimento impugnato, impedendo in tal modo alla Corte di svolgere qualsivoglia vaglio di legittimità.

Ed infatti, la sentenza impugnata motiva sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva (pag. 2), sia in ordine al fatto che il giudice di primo grado, pur parlando di giudizio di equivalenza, aveva, in fatto, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in prevalenza (pag. 3), come incontrovertibilmente dimostrato dalla irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale (otto mesi a fronte di un anno di reclusione).

Con il contenuto della sentenza il ricorrente non si confronta affatto, deducendo in rubrica vizi che non coltiva in narrativa, così destinando il ricorso all'inammissibilità.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/02/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 23/06/2021, che aveva condannato l'imputato in relazione al delitto di cui akartícoli9 6 I. 401/1989, alfg pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, ritenendo che la conferma si sarebbe fondata su mere clausole di stile, venendo la Corte di appello meno all'obbligo di autonoma motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, lamenta vizio di motivazione, ma non indica in alcun modo i precisi vizi che affliggerebbero la sentenza impugnata, limitandosi ad una generica contestazione, priva della necessaria specificità, del provvedimento impugnato, impedendo in tal modo alla Corte di svolgere qualsivoglia vaglio di legittimità. Ed infatti, la sentenza impugnata motiva sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva (pag. 2), sia in ordine al fatto che il giudice di primo grado, pur parlando di giudizio di equivalenza, aveva, in fatto, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in prevalenza (pag. 3), come incontrovertibilmente dimostrato dalla irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale (otto mesi a fronte di un anno di reclusione). Con il contenuto della sentenza il ricorrente non si confronta affatto, deducendo in rubrica vizi che non coltiva in narrativa, così destinando il ricorso all'inammissibilità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 sett
Sentenza Cassazione n. 42563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris