CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Giannina ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Monza di condanna della predetta, nella qualità di [OSCURATO:SOCIETA]. e datore di lavoro di CIRINCIONE Andrea, per il reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. (in Arcore, 10/11/2015), ha riconosciuto alla stessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., rideterminando la pena e confermando nel resto; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente propositivi delle stesse doglianze sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, facendo applicazione dei principi di diritto in materia (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che la decisione censurata è del tutto coerente con la giurisprudenza consolidata di questa stessa Sezione, anche quanto alla valutazione del comportamento del lavoratore e alla sua incidenza sul decorso causale (ex multis, sez. 4, n. 701.2 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237-01, in cui si ribadito che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia; n. 33976 del 17/3/2021, Vigo, Rv. 281748-01; n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Em9 Liele/[OSCURATO:PERSONA] C,1 2 D PO S: - A IN C