Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17935/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 57/2017 del 16 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica quale docente; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non c era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice del termine; C i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni.

Il ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato.

Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 202 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati dopo il 24 ottobre 2001, con condanna di parte resistente a risarcire i danni in misura pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello incidentale.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 57/2017, ha accolto il solo appello incidentale, rigettando l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto a tempo indeterminato quale docente con immissione nei ruoli del MIUR per l'anno scolastico 2011-2012 e che il medesimo Serangeli nullaiii aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).

In ragione dell'esito della lite, le spese sono compensate.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la rado del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; - compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17935/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 57/2017 del 16 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica quale docente; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non c era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice del termine; C i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni. Il ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 202 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati dopo il 24 ottobre 2001, con condanna di parte resistente a risarcire i danni in misura pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 57/2017, ha accolto il solo appello incidentale, rigettando l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto a tempo indeterminato quale docente con immissione nei ruoli del MIUR per l'anno scolastico 2011-2012 e che il medesimo Serangeli nullaiii aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). In ragione dell'esito della lite, le spese sono compensate. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la rado del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014). P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; - compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella c
Sentenza Cassazione n. 29282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris