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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04285/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035KHYR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Caggegi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità stessa del delitto di oltraggio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigli e etqsore Il P lesidente 00 Fido '411 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MI 2025 tI Fun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035KHYR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Caggegi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità stessa del delitto di oltraggio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigli e etqsore Il P lesidente 00 Fido '411 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MI 2025 tI Fun
Sentenza Cassazione n. 04285/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris