CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 05703/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui ìn epigrafe !a corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Trani, in data 2.12.2014, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di tentato furto aggravato, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Gallo, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge, in quanto il processo a carico del Gallo si è svolto innanzi alla corte territoriale in assenza di quest'ultimo, perché ristretto agli arresti domiciliari, circostanza nota alla corte di appello sin dal momento in cui venne emesso l'avviso di trattazione in sede di udienza camerale, senza che, tuttavia, venisse disposta la traduzione del Gallo per tale udienza ed in assenza dì qualsiasi rinuncia dell'imputato a comparire. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni che io sostengono. Come chiarito dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, premesso che "l'impedimento dell'imputato si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello", l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manìfestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (cfr. Cass., Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835). L'esercizio di tale diritto, pertanto, come affermato in successivi e condivisibili arresti della Suprema Corte, è condizionato alla circostanza che l'imputato abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Rv. 258212). Ed invero, come si è di recente osservato, nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria, ragione per la quale è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658). Ne consegue che, nel caso in esame, trattandosi proprio di giudizio camerale di appello, in assenza di una tempestiva ed espressa richiesta dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari (il cui difensore, peraltro, presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ne chiedeva la traduzione) di voler presenziare all'udienza, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, legittimamente non è stata disposta dalla corte di appello la traduzione del Gallo. Principi, quelli ora richiamati, che non sembrano essere messi in discussione dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 4025/2021 del 30.9.2021, le cui motivazioni non risultano ancora depositate, nella quale si è affermato che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione." In quanto, come si evince dalla ordinanza di rimessione n. 23147 del 2021, il contrasto giurisprudenziale che ha determinato l'intervento regolatore del [OSCURATO:PERSONA] riguardava il tema del legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale, dunque nel giudizio ordinario, dell'imputato agli arresti domiciliari. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] e Il PrsIpte / [OSCURATO:PERSONA]