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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 37753/2021

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARBEN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di ALIA] ARBEN ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 12/3/2018 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 5/11/2009, che lo aveva condannato per la ricettazione di un'autovettura.

Deduce:

1.1. Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione nel giudizio di appello.

Con il primo motivo viene richiamata l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Firenze che aveva rilevato che il giudizio di appello si era svolto senza la regolare citazione dell'imputato e che -conseguentemente- aveva rimesso l'odierno ricorrente nei termini utili per proporre ricorso per cassazione.

Sulla base di ciò, deduce la nullità della sentenza di appello, in quanto pronunciata all'esito di un giudizio celebrato senza la partecipazione dell'imputato, per come riconosciuto dall'ordinanza richiamata.

2. Violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 4, cod.proc.pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva e violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. con riguardo alla testimonianza resa dagli ufficiali di Polizia giudiziaria.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia la mancata assunzione della testimonianza della persona offesa, individuata nella proprietaria dell'autovettura provento di delitto; l'illegittimità del contenuto della testimonianza resa dagli operanti di Polizia giudiziaria, in quanto assunta in violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, atteso che -per come rilevato dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza richiamata dal ricorrente- il giudizio di appello si è svolto senza che l'imputato venisse ritualmente e regolarmente citato in giudizio.

Risulta pacifico, infatti, che il decreto di citazione in appello è stato notificato presso il difensore d'ufficio, mentre l'imputato -all'atto di proporre appello- aveva nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio.

2. La fondatezza del primo motivo e la valida instaurazione del rapporto processuale portano a rilevare che il reato si è ormai estinto per prescrizione.

Infatti, avendo riguardo alla data di commissione del reato, ai massimi edittali per esso previsti, alla presenza di atti interruttivi e alla compresenza di cause di sospensione, in applicazione degli artt. 157 e 161, cod.pen., la fattispecie estintiva è giunta a maturazione il 28/7/2018.

3. Da ciò discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] D enico Ga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARBEN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di ALIA] ARBEN ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 12/3/2018 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 5/11/2009, che lo aveva condannato per la ricettazione di un'autovettura. Deduce: 1.1. Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione nel giudizio di appello. Con il primo motivo viene richiamata l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Firenze che aveva rilevato che il giudizio di appello si era svolto senza la regolare citazione dell'imputato e che -conseguentemente- aveva rimesso l'odierno ricorrente nei termini utili per proporre ricorso per cassazione. Sulla base di ciò, deduce la nullità della sentenza di appello, in quanto pronunciata all'esito di un giudizio celebrato senza la partecipazione dell'imputato, per come riconosciuto dall'ordinanza richiamata. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 4, cod.proc.pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva e violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. con riguardo alla testimonianza resa dagli ufficiali di Polizia giudiziaria. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia la mancata assunzione della testimonianza della persona offesa, individuata nella proprietaria dell'autovettura provento di delitto; l'illegittimità del contenuto della testimonianza resa dagli operanti di Polizia giudiziaria, in quanto assunta in violazione dell'art. 195, comma 4, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, atteso che -per come rilevato dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza richiamata dal ricorrente- il giudizio di appello si è svolto senza che l'imputato venisse ritualmente e regolarmente citato in giudizio. Risulta pacifico, infatti, che il decreto di citazione in appello è stato notificato presso il difensore d'ufficio, mentre l'imputato -all'atto di proporre appello- aveva nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio. 2. La fondatezza del primo motivo e la valida instaurazione del rapporto processuale portano a rilevare che il reato si è ormai estinto per prescrizione. Infatti, avendo riguardo alla data di commissione del reato, ai massimi edittali per esso previsti, alla presenza di atti interruttivi e alla compresenza di cause di sospensione, in applicazione degli artt. 157 e 161, cod.pen., la fattispecie estintiva è giunta a maturazione il 28/7/2018. 3. Da ciò discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] D enico Ga
Decreto Cassazione n. 37753/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris