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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18166/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; atre blULIO ROMANO cke-i,ter-carrettrse-c434edendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. propone ricorso avverso la sentenza di Tribunale di Paola che ha confermato la pronuncia di assoluzione dai reati a lui ascritti (artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.), emessa 15 novembre 2022 dal locale Giudice di pace.

1.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge in specie dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando che il Giudice di secondo grado non abbia fornito una valida ed esaustiva motivazione sulla presunta inattendibilità del Giannone; alla medesima stregua, lamenta la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e generico. 2.

Le considerazioni svolte dal ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Giova invero ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

Con riguardo poi alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca una violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027-04).

Il ricorso, inoltre, si pone in termini di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, così appalesandosi come generico, posto che la mancanza di specificità del ricorso va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

La sentenza impugnata ha dato atto della limitata credibilità soggettiva del Giannone - costituitosi parte civile e dunque portatore di istanze economiche nei confronti dell'imputato - in ragione dell'esistenza di un'indubbia conflittualità tra le parti; ha reputato le sue dichiarazioni imprecise e generiche nel descrivere gli episodi di tentate lesioni e minaccia di cui sarebbe stato vittima, non avendo fornito elementi utili per contestualizzare le condotte né avendo descritto in modo compiuto l'azione: asserzioni imprecise che, secondo il Tribunale, non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei fatti e della condotta ai fini di una corretta valutazione in termini di idoneità e univocità degli atti presuntivamente integranti i tentativi di lesione. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello ha ritenuto parimenti generico il racconto dell'episodio di minaccia e non ha ravvisato elementi di riscontro alle dichiarazioni della parte civile nelle ulteriori risultanze istruttorie.

In conclusione, il Giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; atre blULIO ROMANO cke-i,ter-carrettrse-c434edendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. propone ricorso avverso la sentenza di Tribunale di Paola che ha confermato la pronuncia di assoluzione dai reati a lui ascritti (artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.), emessa 15 novembre 2022 dal locale Giudice di pace. 1.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge in specie dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando che il Giudice di secondo grado non abbia fornito una valida ed esaustiva motivazione sulla presunta inattendibilità del Giannone; alla medesima stregua, lamenta la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e generico. 2. Le considerazioni svolte dal ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova invero ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Con riguardo poi alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027-04). Il ricorso, inoltre, si pone in termini di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, così appalesandosi come generico, posto che la mancanza di specificità del ricorso va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). La sentenza impugnata ha dato atto della limitata credibilità soggettiva del Giannone - costituitosi parte civile e dunque portatore di istanze economiche nei confronti dell'imputato - in ragione dell'esistenza di un'indubbia conflittualità tra le parti; ha reputato le sue dichiarazioni imprecise e generiche nel descrivere gli episodi di tentate lesioni e minaccia di cui sarebbe stato vittima, non avendo fornito elementi utili per contestualizzare le condotte né avendo descritto in modo compiuto l'azione: asserzioni imprecise che, secondo il Tribunale, non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei fatti e della condotta ai fini di una corretta valutazione in termini di idoneità e univocità degli atti presuntivamente integranti i tentativi di lesione. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello ha ritenuto parimenti generico il racconto dell'episodio di minaccia e non ha ravvisato elementi di riscontro alle dichiarazioni della parte civile nelle ulteriori risultanze istruttorie. In conclusione, il Giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gen
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