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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11256/2026

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entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 7015/2024 depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva indicato,nella dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2012, operazioni attive perNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026euro 856.915,00 usufruendo del differimento dell’imposta all’annosuccessivo.

Poiché dalla dichiarazione relativa al 2013 non emergeva ilversamento dell’IVA dovuta, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confrontidella società e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avvisodi accertamento TYS02FD02502, con recupero dell’IVA pari a euro179.952,00 e irrogazione di sanzione, nella misura massima del 180%, aisensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997.La società e i soci impugnavano separatamente l’atto avanti allaCommissione tributaria provinciale di Catania, che – con le sentenze n.5789/11/2020 e n. 7660/5/2021, di contenuto identico – confermaval’accertamento in punto d’imposta, accogliendo parzialmente i ricorsi conriguardo alle sanzioni, rideterminate dal massimo del 180% al minimoedittale del 90% in ragione della natura della violazione e delle circostanzedel caso concreto.L’Agenzia delle Entrate proponeva distinti appelli dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (R.G.A. nn. 2353/2021 e2061/2022), deducendo – in via principale – la violazione dell’art. 45 deld.lgs. n. 546/1992, per omessa declaratoria di estinzione del giudizio inconseguenza dell’inerzia di una delle parti, e – nel merito – l’erroneitàdella riduzione della sanzione applicata dai primi giudici.

Costituendosi, lacontribuente Falcinelli spiegava appello incidentale lamentando plurimeirregolarità procedimentali e sostenendo, nel merito, l’impossibilitàeconomica di adempiere al versamento dell’imposta non incassata, nonchél’illegittimità della sanzione in rapporto alla disciplina comunitaria; insubordine, chiedeva una ulteriore riduzione della sanzione al 30% per laposizione di socio accomandatario.Nel corso del giudizio di appello, entrambe le parti private depositavanomemoria affermando di aver presentato istanza di definizione agevolata(“rottamazione quater”) e chiedendo il rinvio o, in subordine, la riunioneNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026dei procedimenti, poi effettivamente disposta per connessione soggettiva eoggettiva.Con sentenza n. 7015/15/2024, resa in data 23 settembre 2024, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia gli appellidell’Agenzia delle Entrate, sia l’appello incidentale della contribuentecompensando le spese.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione articolato su due motivi.

I contribuenti si costituiscono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, deducendosi la nullità della sentenza impugnataper motivazione omessa o apparente.

L’Agenzia ricorrente lamenta che laCorte di giustizia tributaria di secondo grado, pur a fronte di specifichecensure svolte negli appelli erariali relativamente alla riduzione dellesanzioni, si sia limitata a “ricopiare” la motivazione resa dai primi giudici,senza confrontarsi con le doglianze concernenti l’affermata non gravitàdell’imposta evasa e la pretesa valorizzazione di un comportamentocollaborativo della contribuente, ritenuto invece irrilevante ai finisanzionatori.La censura investe la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado sotto il profilo del deficit di motivazione.Nell'illustrare tale censura, l’Agenzia delle Entrate premette che i giudici diprimo grado, pur confermando l’accertamento in punto d’imposta,avevano ridotto la sanzione dal massimo edittale del 180% al minimo del90%, sostenendo che l’imposta evasa non aveva un importo“particolarmente elevato” e valorizzando, come indice di minore gravitàNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026della condotta, la circostanza che la società avesse comunque indicato nel2012 le operazioni imponibili, consentendo così all’Ufficio di procedereall’accertamento per tabulas.

L’Amministrazione, appellando entrambe lesentenze, aveva invece articolato puntuali contestazioni, osservando —per un verso — che l’imposta non versata, pari a euro 179.952, eraconsiderevolmente superiore alla soglia di rilevanza penale previstadall’art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, fissata a 50.000 euro, di talché nonpoteva qualificarsi come “non particolarmente elevata”; e — per l’altroverso — che il richiamo a un supposto “comportamento meritevole” dellacontribuente risultava del tutto fuorviante, non essendo idoneo a incideresulla misura della sanzione né a rappresentare un fattore attenuante dellacondotta omissiva.Il ricorso denuncia, dunque, che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado, pur chiamata a confrontarsi con queste articolate critiche, avrebbetotalmente omesso di esaminarle, limitandosi a riprodurrepedissequamente il ragionamento dei giudici di primo grado, senzaaggiungere alcun autonomo scrutinio, né esporre le ragioni per le qualiriteneva infondate le doglianze dell’Ufficio.L’Agenzia lamenta che la motivazione impugnata si risolve in una meraripetizione delle argomentazioni della Commissione provinciale, senzaalcun effettivo esame dei motivi di appello e senza alcun vaglio criticodelle censure proposte.

Tale circostanza sarebbe particolarmente evidente— secondo quanto riportato nel ricorso — nel fatto che la Corte di secondogrado non avrebbe neppure menzionato le doglianze erariali, né datoconto della loro esistenza, né valutato gli elementi normativi che l’Ufficioaveva richiamato (in primis, la soglia di rilevanza penale dell’omessoversamento IVA, che i giudici di primo grado avevano completamentetrascurato).

La pronuncia impugnata, dunque, si presenterebbeapparente, priva di effettiva motivazione e strutturalmente inidonea a farNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026comprendere l’iter logico-giuridico seguito, così da determinare — secondol’Agenzia ricorrente — la nullità per difetto assoluto di motivazione.L’Amministrazione conclude pertanto sostenendo che la Corte territorialenon avrebbe esercitato la propria funzione decisoria, avendosostanzialmente eluso l’esame delle censure rivolte alla sentenza di primogrado e omesso qualsiasi valutazione autonoma, incorrendo così nellaviolazione dei parametri legali della motivazione e nel vizio diultrapetizione/omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c.La doglianza è fondata sol che si consideri come a fronte dell’articolatacensura dedotta dall’Agenzia, la corte regionale si sia limitata allaseguente lapidaria affermazione: “non si ravvisano ulteriori motivi per nonconfermare quanto già deciso in ordine all’imposta e, peraltro, solo lasocia ha proposto appello incidentale sul punto.

Lo stesso dicasi conriguardo alla rideterminazione della sanzione che, effettivamente, nellamisura massima irrogata dall’ufficio appare eccessiva tenuto conto di tuttele circostanze già evidenziate in prime cure e ribadite nellecontrodeduzioni della socia”.È orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi delladedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazionetotalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesidi «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibileindividuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale,funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede diimpugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succintaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata»(cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di«motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di unautonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata"per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora laNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specificadi esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n.22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste abase della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).In tale prospettiva, la motivazione resa dalla Corte territoriale non silimita ad essere sintetica, ma risulta strutturalmente incapace diconsentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito, ponendosi aldi sotto della soglia minima di giustificazione razionale richiestadall’ordinamento.

La totale mancanza di confronto con le specifichecensure sollevate dall’Amministrazione, nonché l’assenza di qualunqueargomentazione che consenta di comprendere se il giudice di appelloabbia preso in considerazione gli elementi evidenziati dall’Ufficio, integraun vizio che incide direttamente sulla funzione stessa della decisionegiurisdizionale, impedendo di verificare se essa sia il frutto di unautentico processo deliberativo.Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum ilprincipio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligodi legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioèdell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civileordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4(in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragionie l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè dichiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base diquali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in talmodo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicatoiuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, inmotivazione).

Tale doverosa esposizione non richiede un apparatoNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026argomentativo esteso, ma esige pur sempre una verifica del contenutodell’impugnazione e un coerente giudizio sulle questioni devolute,giudizio che, nella specie, risulta totalmente eluso.Questa Corte, del resto, con orientamento condiviso, ha affermato che lasentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudicedel gravame – diversamente da quanto accaduto nel caso di specie – diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione aimotivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla letturadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., 5 novembre 2018, n.28139; Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2397;Cass., 2 agosto 2022, n. 23997, in motivazione).Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4,del d.lgs. n. 471/1997, per avere il giudice di merito applicato il minimoedittale valorizzando circostanze che – secondo la ricorrente – risultanoestranee alla tipicità della violazione e non idonee a giustificare lariduzione della sanzione.

L’Agenzia contesta, in particolare, che l’importodell’imposta non versata possa qualificarsi come “non particolarmenteelevato”, evidenziando che il legislatore attribuisce rilevanza penaleall’omissione di versamenti IVA superiori a euro 50.000, mentre nellaspecie l’importo non versato ammontava a euro 179.952,00; censurainoltre che sia stato considerato “comportamento meritevole” l’avvenutaindicazione delle operazioni imponibili nell’anno precedente, poiché talecircostanza non attenuerebbe la gravità dell’omesso versamento néinciderebbe sulla misura della sanzione.Il secondo motivo resta assorbito, essendo fisiologicamente demandatoal giudice del rinvio di riesaminare in sede di rinvio il profilo concernente lesanzioni, segnatamente verificando, in detta sede, se la disciplinaNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026sanzionatoria applicabile risulti medio tempore modificata in senso piùfavorevole ai contribuenti, procedendo, in tal caso, all’eventualeadeguamento del trattamento sanzionatorio secondo i principi del favorrei.All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa perun nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondomotivo; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per un nuovo esame eper la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 7015/2024 depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. aveva indicato,nella dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2012, operazioni attive perNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026euro 856.915,00 usufruendo del differimento dell’imposta all’annosuccessivo. Poiché dalla dichiarazione relativa al 2013 non emergeva ilversamento dell’IVA dovuta, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confrontidella società e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avvisodi accertamento TYS02FD02502, con recupero dell’IVA pari a euro179.952,00 e irrogazione di sanzione, nella misura massima del 180%, aisensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997.La società e i soci impugnavano separatamente l’atto avanti allaCommissione tributaria provinciale di Catania, che – con le sentenze n.5789/11/2020 e n. 7660/5/2021, di contenuto identico – confermaval’accertamento in punto d’imposta, accogliendo parzialmente i ricorsi conriguardo alle sanzioni, rideterminate dal massimo del 180% al minimoedittale del 90% in ragione della natura della violazione e delle circostanzedel caso concreto.L’Agenzia delle Entrate proponeva distinti appelli dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (R.G.A. nn. 2353/2021 e2061/2022), deducendo – in via principale – la violazione dell’art. 45 deld.lgs. n. 546/1992, per omessa declaratoria di estinzione del giudizio inconseguenza dell’inerzia di una delle parti, e – nel merito – l’erroneitàdella riduzione della sanzione applicata dai primi giudici. Costituendosi, lacontribuente Falcinelli spiegava appello incidentale lamentando plurimeirregolarità procedimentali e sostenendo, nel merito, l’impossibilitàeconomica di adempiere al versamento dell’imposta non incassata, nonchél’illegittimità della sanzione in rapporto alla disciplina comunitaria; insubordine, chiedeva una ulteriore riduzione della sanzione al 30% per laposizione di socio accomandatario.Nel corso del giudizio di appello, entrambe le parti private depositavanomemoria affermando di aver presentato istanza di definizione agevolata(“rottamazione quater”) e chiedendo il rinvio o, in subordine, la riunioneNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026dei procedimenti, poi effettivamente disposta per connessione soggettiva eoggettiva.Con sentenza n. 7015/15/2024, resa in data 23 settembre 2024, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia gli appellidell’Agenzia delle Entrate, sia l’appello incidentale della contribuentecompensando le spese.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione articolato su due motivi. I contribuenti si costituiscono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, deducendosi la nullità della sentenza impugnataper motivazione omessa o apparente. L’Agenzia ricorrente lamenta che laCorte di giustizia tributaria di secondo grado, pur a fronte di specifichecensure svolte negli appelli erariali relativamente alla riduzione dellesanzioni, si sia limitata a “ricopiare” la motivazione resa dai primi giudici,senza confrontarsi con le doglianze concernenti l’affermata non gravitàdell’imposta evasa e la pretesa valorizzazione di un comportamentocollaborativo della contribuente, ritenuto invece irrilevante ai finisanzionatori.La censura investe la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado sotto il profilo del deficit di motivazione.Nell'illustrare tale censura, l’Agenzia delle Entrate premette che i giudici diprimo grado, pur confermando l’accertamento in punto d’imposta,avevano ridotto la sanzione dal massimo edittale del 180% al minimo del90%, sostenendo che l’imposta evasa non aveva un importo“particolarmente elevato” e valorizzando, come indice di minore gravitàNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026della condotta, la circostanza che la società avesse comunque indicato nel2012 le operazioni imponibili, consentendo così all’Ufficio di procedereall’accertamento per tabulas. L’Amministrazione, appellando entrambe lesentenze, aveva invece articolato puntuali contestazioni, osservando —per un verso — che l’imposta non versata, pari a euro 179.952, eraconsiderevolmente superiore alla soglia di rilevanza penale previstadall’art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, fissata a 50.000 euro, di talché nonpoteva qualificarsi come “non particolarmente elevata”; e — per l’altroverso — che il richiamo a un supposto “comportamento meritevole” dellacontribuente risultava del tutto fuorviante, non essendo idoneo a incideresulla misura della sanzione né a rappresentare un fattore attenuante dellacondotta omissiva.Il ricorso denuncia, dunque, che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado, pur chiamata a confrontarsi con queste articolate critiche, avrebbetotalmente omesso di esaminarle, limitandosi a riprodurrepedissequamente il ragionamento dei giudici di primo grado, senzaaggiungere alcun autonomo scrutinio, né esporre le ragioni per le qualiriteneva infondate le doglianze dell’Ufficio.L’Agenzia lamenta che la motivazione impugnata si risolve in una meraripetizione delle argomentazioni della Commissione provinciale, senzaalcun effettivo esame dei motivi di appello e senza alcun vaglio criticodelle censure proposte. Tale circostanza sarebbe particolarmente evidente— secondo quanto riportato nel ricorso — nel fatto che la Corte di secondogrado non avrebbe neppure menzionato le doglianze erariali, né datoconto della loro esistenza, né valutato gli elementi normativi che l’Ufficioaveva richiamato (in primis, la soglia di rilevanza penale dell’omessoversamento IVA, che i giudici di primo grado avevano completamentetrascurato). La pronuncia impugnata, dunque, si presenterebbeapparente, priva di effettiva motivazione e strutturalmente inidonea a farNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026comprendere l’iter logico-giuridico seguito, così da determinare — secondol’Agenzia ricorrente — la nullità per difetto assoluto di motivazione.L’Amministrazione conclude pertanto sostenendo che la Corte territorialenon avrebbe esercitato la propria funzione decisoria, avendosostanzialmente eluso l’esame delle censure rivolte alla sentenza di primogrado e omesso qualsiasi valutazione autonoma, incorrendo così nellaviolazione dei parametri legali della motivazione e nel vizio diultrapetizione/omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c.La doglianza è fondata sol che si consideri come a fronte dell’articolatacensura dedotta dall’Agenzia, la corte regionale si sia limitata allaseguente lapidaria affermazione: “non si ravvisano ulteriori motivi per nonconfermare quanto già deciso in ordine all’imposta e, peraltro, solo lasocia ha proposto appello incidentale sul punto. Lo stesso dicasi conriguardo alla rideterminazione della sanzione che, effettivamente, nellamisura massima irrogata dall’ufficio appare eccessiva tenuto conto di tuttele circostanze già evidenziate in prime cure e ribadite nellecontrodeduzioni della socia”.È orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi delladedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazionetotalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesidi «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibileindividuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale,funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede diimpugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succintaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata»(cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di«motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di unautonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata"per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora laNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specificadi esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n.22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste abase della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).In tale prospettiva, la motivazione resa dalla Corte territoriale non silimita ad essere sintetica, ma risulta strutturalmente incapace diconsentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito, ponendosi aldi sotto della soglia minima di giustificazione razionale richiestadall’ordinamento. La totale mancanza di confronto con le specifichecensure sollevate dall’Amministrazione, nonché l’assenza di qualunqueargomentazione che consenta di comprendere se il giudice di appelloabbia preso in considerazione gli elementi evidenziati dall’Ufficio, integraun vizio che incide direttamente sulla funzione stessa della decisionegiurisdizionale, impedendo di verificare se essa sia il frutto di unautentico processo deliberativo.Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum ilprincipio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligodi legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioèdell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civileordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4(in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragionie l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè dichiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base diquali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in talmodo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicatoiuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, inmotivazione). Tale doverosa esposizione non richiede un apparatoNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026argomentativo esteso, ma esige pur sempre una verifica del contenutodell’impugnazione e un coerente giudizio sulle questioni devolute,giudizio che, nella specie, risulta totalmente eluso.Questa Corte, del resto, con orientamento condiviso, ha affermato che lasentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudicedel gravame – diversamente da quanto accaduto nel caso di specie – diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione aimotivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla letturadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., 5 novembre 2018, n.28139; Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 3 febbraio 2021, n. 2397;Cass., 2 agosto 2022, n. 23997, in motivazione).Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4,del d.lgs. n. 471/1997, per avere il giudice di merito applicato il minimoedittale valorizzando circostanze che – secondo la ricorrente – risultanoestranee alla tipicità della violazione e non idonee a giustificare lariduzione della sanzione. L’Agenzia contesta, in particolare, che l’importodell’imposta non versata possa qualificarsi come “non particolarmenteelevato”, evidenziando che il legislatore attribuisce rilevanza penaleall’omissione di versamenti IVA superiori a euro 50.000, mentre nellaspecie l’importo non versato ammontava a euro 179.952,00; censurainoltre che sia stato considerato “comportamento meritevole” l’avvenutaindicazione delle operazioni imponibili nell’anno precedente, poiché talecircostanza non attenuerebbe la gravità dell’omesso versamento néinciderebbe sulla misura della sanzione.Il secondo motivo resta assorbito, essendo fisiologicamente demandatoal giudice del rinvio di riesaminare in sede di rinvio il profilo concernente lesanzioni, segnatamente verificando, in detta sede, se la disciplinaNumero registro generale 4062/2025Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 11256/2026Data pubblicazione 27/04/2026sanzionatoria applicabile risulti medio tempore modificata in senso piùfavorevole ai contribuenti, procedendo, in tal caso, all’eventualeadeguamento del trattamento sanzionatorio secondo i principi del favorrei.All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa perun nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondomotivo; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per un nuovo esame eper la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente
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