CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Glac-ITer-eemeitice-etriettrM115 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Morina avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13-10- 2021, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'appello fosse generico, in quanto le doglianze formulate erano specifiche, essendo stata contestata, con il primo motivo, la declaratoria di responsabilità dell'imputato mediante un'analisi delle immagini estrapolate dai filmati delle telecamere di sorveglianza acquisite al fascicolo dibattimentale. Si è evidenziato nell'atto d'appello come da tali fotogrammi non potesse evincersi una partecipazione attiva dell'imputato, poiché essi riguardavano una sequenza temporale di pochi secondi in cui si vedeva unicamente il Morina scendere dall'autovettura per poi risalire quasi immediatamente. Si è altresì posto in luce come l'asserto formulato dal giudice di primo grado, secondo cui l'imputato aveva svolto la funzione di palo, non potesse che ritenersi una mera congettura. Con il secondo motivo d'appello si era contestata la mancata concessione delle attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena, evidenziando la marginalità dell'apporto dato dall'imputato all'azione criminosa e il valore economico non elevato di quanto si suppone essere stato sottratto, trattandosi di una comune valigia, lasciata pressoché incustodita, il cui effettivo contenuto non è mai stato accertato, senza che il bagaglio si contraddistinguesse per un particolare marchio. La Corte d'appello è di fatto entrata a valutare nel merito la fondatezza delle doglianze e ciò conferma che entrambi i motivi di appello erano connotati da sufficiente specificità intrinseca ed estrinseca. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. Non può, infatti, sostenersi che i motivi d'appello fossero generici. Al riguardo, occorre tener presente che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass., 18-10-1995, Arra, Rv. 203513). E' dunque necessaria una indicazione precisa delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5- 1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass., 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). E' poi inammissibile l'impugnazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che non contenga alcuna confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice, concretandosi ed esaurendosi nella testuale riproposizione di argomenti difensivi già utilizzati nella precedente fase del giudizio, in una prospettiva del tutto avulsa dall'impianto giustificativo della pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 27068 del 23-6-2011; Sez. 6 n. 18081 del 2011; Sez. 3, n. 16851 del 2010), sì da elidere la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012; Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008; Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008). In questa prospettiva, Sez. U, 27-10-2016, Galtelli, ha condivisibilmente stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Tuttavia, il grado di specificità dell'apparato argonnentativo dell'atto d'impugnazione nonchè delle indicazioni e delle confutazioni di cui esso deve essere intessuto va modulato sulla complessità dei lineamenti fattuali e giuridici della regiudicanda, della problematica attinta dai motivi di gravame e dell'impianto giustificativo della pronuncia impugnata. Ove la vicenda sub iudice sia assai semplice, l'appello investa punti assai circoscritti della regiudicanda e l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata non sia particolarmente ampio e articolato, i motivi di gravame ben possono essere formulati in termini sintetici e senza una illustrazione delle argomentazioni addotte particolarmente analitica, sempre che l'ambito del devolutum sia perimetrato con esattezza e la sostanza delle doglianze prospettate risulti individuata con sufficiente precisione. 2. Nel caso di specie, l'imputato, nell'atto di appello, ha sostenuto il carattere congetturale della prospettazione accusatoria, poiché gli unici elementi di prova erano costituiti dalle immagini estrapolate dai filmati delle telecamere di video sorveglianza da cui si evinceva soltanto che, mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] perpetrava l'azione di impossessamento del bagaglio, il Morina si limitava a scendere dall'autovettura, senza fornire alcun apporto alla condotta furtiva, che, per di più, era stata posta in essere con modalità fulminee, per cui nessun contributo avrebbe potuto essere fornito dal Morina. L'appellante ha poi specificato che non potevano trarsi elementi di prova dal fatto che anch'egli, che non possedeva altri mezzi per andarsene, fosse risalito sull'autovettura contestualmente al [OSCURATO:PERSONA], onde nel suo comportamento avrebbe potuto al massimo ravvisarsi una forma di connivenza, per non aver ostacolato l'azione contestata al [OSCURATO:PERSONA], ma non un concorso nel reato di furto. Con tali rilievi l'appellante ha controdedotto a quanto evidenziato dal primo giudice circa il ruolo di "palo" esplicato dal Met, il quale si guardava intorno, controllando che nulla potesse ostacolare l'agire del complice, mentre quest'ultimo si impossessava del trolley, per poi allontanarsi insieme a lui. 2.1. Con il secondo motivo di appello, il Met ha controdedotto in ordine a quanto posto in rilievo, relativamente al trattamento sanzionatorio, dal Tribunale, il quale aveva evidenziato l'allarme sociale che caratterizzava la condotta; l'intensità dell'offesa e dell'elemento psicologico; il valore non tenue dei beni sottratti; la mancanza di un risarcimento e di resipiscenza; la pregressa evasione dal carcere di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di gravame, lamentò l'eccessiva severità della pena e chiese la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo la marginalità del ruolo da lui esplicato nell'episodio delittuoso e la modestia dell'apporto causale arrecato e rappresentando che non era stato accertato l'effettivo contenuto del bagaglio sottratto; che egli non era stato trovato in possesso di nulla; che l'oggetto della condotta di sottrazione era una comune valigia trolley, lasciata pressoché incustodita; che non vi erano elementi idonei a indurre a presumere che all'interno potessero essere custoditi beni di elevato valore, trattandosi di una valigia senza particolari marchi. 3. Trattasi, per quanto attiene sia al primo che al secondo motivo di appello, di formulazioni sufficientemente specifiche per valicare, pur nella loro sinteticità, la soglia dell'ammissibilità, in considerazione anche della semplicità del fatto oggetto della regiudicanda e della piattaforma probatoria a fondamento dell'accusa, che non richiedeva né consentiva una maggiore elaborazione concettuale dei motivi di gravame né una più complessa articolazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Tant'è che la Corte d'appello, nella motivazione della pronuncia impugnata, è entrata nel merito dei rilievi formulati dall'imputato, dimostrandone l'inconsistenza e l'inidoneità ad infirmare la validità dell'apparato argomentativo a supporto delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado: ciò che conferma come lo stesso giudice a quo abbia argomentato nell'ottica non tanto della genericità quanto della infondatezza delle censure proposte, che, come è noto, non costituisce un motivo di inammissibilità ma di rigetto del gravame di merito. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispo