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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18009/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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Riesame di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso e in subordine sollecita la corte a valutare laconformità della normativa interna a quella sovranazionale laddove dovesseritenere di non applicare gli artt. 14 e 31 della direttiva citata nel ricorso n.41/2014.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello del PubblicoMinistero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro di rigetto del larichiesta di misura cautelare reale, ha disposto il sequestro ex artt. 321 comma1 e 2 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. dei terreni identificati catastalmente alfoglio 5 particelle 38 e 708 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma nella totaledisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sui quali risulta essere presente un fabbricatonon regolarizzato catastalmente sito in Nettuno in via Capodimonte n. 16.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato in ordine a due distinte ipotesi di reato di cuiall’art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 28 e 29).Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip aveva disposto il sequestropreventivo in forma diretta delle somme detenute presso istituti bancari e/ofinanziari, profitto dei reati su indicati, per l’importo di 315.000,00 euro e, incaso di incapienza, il sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili, benimobili registrati e dei beni immobili di cui dispone l’indagato e specificamentedei terreni identificati catastalmente al foglio 5 particelle 38 e 708 di proprietà diSandra [OSCURATO:PERSONA], ma nella totale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sui qualirisulta essere presente un fabbricato non regolarizzato catastalmente sito inNettuno in via Capodimonte n. 16. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, rigettato la richiesta disequestro preventivo ex artt. 321 e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/90sui terreni su indicati finalizzato alla confisca per sproporzione.Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., haaccolto la richiesta del Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro sui terrenisu indicati finalizzato alla confisca per sproporzione, ravvisando il fumus deireati contestati e il periculum in mora e ravvisando altresì il presupposto dellasproporzione del valore di tali beni rispetto alle capacità economichedell’indagato.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensore, formulando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degliartt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenutasussistenza del fumus commissi delicti.I difensori osservano che l’unica “fonte probatoria” rispetto ai reaticontestati sarebbe rappresentata dalle “interlocuzioni in chat”, illegittime einutilizzabili.Quanto alla illegittimità per violazione di legge, i difensori richiamano lasentenza del 24 giugno 2024 emessa dalla CGUE (domanda di pronunciapregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe determinatoun superamento dell’approdo italiano sul tema come cristallizzato nellepronunce delle Sezioni Unite.Nel caso in esame i documenti essenziali e decisivi, vale a dire l’origine e ilquadro giuridico del fascicolo di base Sky ECC ed Encrochat non sono staticomunicati dal pubblico ministero o dal giudice istruttore estero e rendonoimpossibile condurre efficacemente la difesa, violando così i diritti dell’indagato.Quanto alla inutilizzabilità della messaggistica rilevante, essa deriverebbedall’assenza tra gli atti del Tribunale dei file di log da equiparare alle registrazioniaudio.Sulla scorta dei più recenti approdi giurisprudenziali europei, su cui il motivodi ricorso si sofferma, in maniera invero disorganica, i difensori chiedono didichiarare la illegittimità delle fonti probatorie per violazione dell ’art. 6 CEDU edell’art. 32 direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio3.4.2014 relativa all’ordine europeo di indagine.2.2.

Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere il Tribunale ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] i terrenioggetto del provvedimento di sequestro.

Secondo i difensori la circostanza percui [OSCURATO:PERSONA] avesse fissato la residenza anagrafica nel fabbricato insistente suiterreni intestati alla ex moglie, non sarebbe di per se sola sufficiente adimostrare la disponibilità dell’immobile intestato alla ex moglie, in assenza diprove in ordine a chi avesse in concreto sopportato i costi di costruzione, tantopiù che la edificazione era avvenuta quando già era cessato il rapporto diconvivenza.2.3.

Con il terzo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.I difensori lamentano la carenza assoluta di motivazione in merito allanecessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione delgiudizio anche nell’ipotesi in cui si tratti di confisca obbligatoria.

Osservano chetale carenza assume carattere ancora più grave, ove si consideri che ilprecedente riesame nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terza interessataproprietaria del bene, era stato accolto proprio per omessa motivazione inordine al pericolo.

Il Tribunale, pur dovendo valutare la medesima fattispeciesostanziale e gli stessi presupposti cautelari, ha emesso un provvedimento incontrasto con il precedente, in violazione del principio di coerenza dell’azionegiudiziaria.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.In atti vi è memoria dei difensori del ricorrente di replica alle conclusioniscritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale con cui aveva chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo con cui si contesta la sussistenza del fumus commissidelicti sotto il profilo della inutilizzabilità delle prove richiamate nelprovvedimento impugnato, è inammissibile.In coerenza con il principio per cui nella valutazione del "fumus commissidelicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare lasussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla sempliceverifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettatidall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del08/11/2018, dep. 2019, Rv. 276283), il Tribunale ha dato conto in manieraesaustiva del compendio indiziario in relazione ad entrambe le fattispecie direato contestate.

In particolare i giudici, quanto al reato contestato al capo 28,hanno richiamato i contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativiall’acquisto di una partita di sostanza stupefacente da dividere con AlessandroRiitano, acquisto confermato dalle successive conversazioni registrate fraDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al reato contestato al capo 29,hanno richiamato la chat di gruppo creata da [OSCURATO:PERSONA] persollecitare i debitori, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di pregresseforniture rimaste insolute e le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] interloquisce conVetrano in merito ad un nuovo affare relativo a mezzo chilogrammo di cocaina.A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso deduce la illegittimitàdelle interlocuzioni in chat, richiamando in maniera generica la giurisprudenzasovranazionale delineatasi con riferimento agli [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, e lainutilizzabilità di tali interlocuzioni, che deriverebbe dall’assenza, tra gli atti delTribunale, dei file di log, equiparati alle registrazioni audio.Così congegnato il motivo, deve ritenersi inammissibile per difetto dispecificità sotto plurimi profili.

Vero è che in linea generale non si puòaffermare la sussistenza del "fumus delicti" in base ad un risultato investigativoinutilizzabile (in tal senso Sez. 3, n. 13500 del 28/01/2005 Rv. 231605 – 01).Tuttavia, è altrettanto vero che nel dedurre l’inutilizzabilità di una prova ilricorrente ha l’onere di indicare quali siano dette prove, sotto quali profili lestesse siano utilizzabili e, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "provadi resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamentediventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 -n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02 Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017,Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01;Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01).

Dopo che nell’ordinanza il Tribunale harichiamato il contenuto di alcune conversazioni, il ricorrente ha evocato il temadella utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiataitaliana mediante ordine europeo di indagine, senza dare modo alla Corte dicomprendere se e in che termini il tema avesse incidenza nel caso in esame e haesposto il contenuto di alcune pronunce sovranazionali sull’acquisizione diintercettazioni effettuate tramite ordine europeo di indagine, senza spiegare lericadute di tali pronunce rispetto alla fattispecie in esame.Inoltre il motivo è inammissibile anche perché, sviluppandosi, come detto,mediante un'esposizione generica e prolissa del contenuto di sentenze dellaCorte di Giustizia e di Tribunali stranieri, senza indicare i riflessi di tali pronuncerispetto al caso in esame anche alla luce della giurisprudenza italiana, fuoriescedai canoni di una ragionata censura della ordinanza impugnata (in tale senso explurimis Sez. 2 n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285800 – 01;Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379 – 01).L’inammissibilità del motivo per le ragioni anzidette preclude l’esame dellaquestione di legittimità costituzionale, prospettata, peraltro, in termini generici,ovvero senza dare modo alla Corte di apprezzarne la rilevanza.3.

Il secondo motivo e il terzo motivo, con cui si contesta la motivazione inordine alla riconducibilità dei beni sottoposti a sequestro a [OSCURATO:PERSONA] e in ordinealla sussistenza del periculum in mora, sono infondati.Deve premettersi che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso percassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., atenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324,il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cosesono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possonoproporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le SezioniUnite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge nonpossono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorsodistinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) odalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004,Rv. 226710].

Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 co. 1 c.p.p. citato,rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimitàsoltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co.1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916).Nel caso in esame il Tribunale ha desunto la disponibilità in capo alricorrente dei terreni dalla circostanza per cui nell’immobile ivi costruito ilricorrente aveva fissato la propria residenza.

Sotto il profilo del periculum inmora, ovvero del pericolo di dispersione e cessione dei beni, che pacificamentedeve essere oggetto di vaglio anche nell’ipotesi di provvedimento di sequestropreventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen. (Sez. 6,n. 45268 del 18/09/2024, Rv. 287311), il Tribunale ha sottolineato la condottadel [OSCURATO:PERSONA], consistita nello schermare le proprie sostanze illecitamenteaccumulate, attraverso la intestazione dei beni a prestanomi.I giudici hanno dato conto, quindi, delle ragioni per le quali i beni sequestrati,pur formalmente intestati ad altri, fossero in realtà riconducibili al ricorrente edhanno anche giustificato la necessità di apprensione immediata di tali beni conuna motivazione che vale a rendere comprensibile il percorso argomentativoadottato.4.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Gli atti devono essere trasmessi in cancelleria per gli adempimenti di cuiall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Deciso in Roma il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Riesame di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso e in subordine sollecita la corte a valutare laconformità della normativa interna a quella sovranazionale laddove dovesseritenere di non applicare gli artt. 14 e 31 della direttiva citata nel ricorso n.41/2014.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello del PubblicoMinistero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro di rigetto del larichiesta di misura cautelare reale, ha disposto il sequestro ex artt. 321 comma1 e 2 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. dei terreni identificati catastalmente alfoglio 5 particelle 38 e 708 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma nella totaledisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sui quali risulta essere presente un fabbricatonon regolarizzato catastalmente sito in Nettuno in via Capodimonte n. 16.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato in ordine a due distinte ipotesi di reato di cuiall’art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 28 e 29).Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip aveva disposto il sequestropreventivo in forma diretta delle somme detenute presso istituti bancari e/ofinanziari, profitto dei reati su indicati, per l’importo di 315.000,00 euro e, incaso di incapienza, il sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili, benimobili registrati e dei beni immobili di cui dispone l’indagato e specificamentedei terreni identificati catastalmente al foglio 5 particelle 38 e 708 di proprietà diSandra [OSCURATO:PERSONA], ma nella totale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sui qualirisulta essere presente un fabbricato non regolarizzato catastalmente sito inNettuno in via Capodimonte n. 16. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, rigettato la richiesta disequestro preventivo ex artt. 321 e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/90sui terreni su indicati finalizzato alla confisca per sproporzione.Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., haaccolto la richiesta del Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro sui terrenisu indicati finalizzato alla confisca per sproporzione, ravvisando il fumus deireati contestati e il periculum in mora e ravvisando altresì il presupposto dellasproporzione del valore di tali beni rispetto alle capacità economichedell’indagato.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensore, formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degliartt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenutasussistenza del fumus commissi delicti.I difensori osservano che l’unica “fonte probatoria” rispetto ai reaticontestati sarebbe rappresentata dalle “interlocuzioni in chat”, illegittime einutilizzabili.Quanto alla illegittimità per violazione di legge, i difensori richiamano lasentenza del 24 giugno 2024 emessa dalla CGUE (domanda di pronunciapregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe determinatoun superamento dell’approdo italiano sul tema come cristallizzato nellepronunce delle Sezioni Unite.Nel caso in esame i documenti essenziali e decisivi, vale a dire l’origine e ilquadro giuridico del fascicolo di base Sky ECC ed Encrochat non sono staticomunicati dal pubblico ministero o dal giudice istruttore estero e rendonoimpossibile condurre efficacemente la difesa, violando così i diritti dell’indagato.Quanto alla inutilizzabilità della messaggistica rilevante, essa deriverebbedall’assenza tra gli atti del Tribunale dei file di log da equiparare alle registrazioniaudio.Sulla scorta dei più recenti approdi giurisprudenziali europei, su cui il motivodi ricorso si sofferma, in maniera invero disorganica, i difensori chiedono didichiarare la illegittimità delle fonti probatorie per violazione dell ’art. 6 CEDU edell’art. 32 direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio3.4.2014 relativa all’ordine europeo di indagine.2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere il Tribunale ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] i terrenioggetto del provvedimento di sequestro. Secondo i difensori la circostanza percui [OSCURATO:PERSONA] avesse fissato la residenza anagrafica nel fabbricato insistente suiterreni intestati alla ex moglie, non sarebbe di per se sola sufficiente adimostrare la disponibilità dell’immobile intestato alla ex moglie, in assenza diprove in ordine a chi avesse in concreto sopportato i costi di costruzione, tantopiù che la edificazione era avvenuta quando già era cessato il rapporto diconvivenza.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.I difensori lamentano la carenza assoluta di motivazione in merito allanecessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione delgiudizio anche nell’ipotesi in cui si tratti di confisca obbligatoria. Osservano chetale carenza assume carattere ancora più grave, ove si consideri che ilprecedente riesame nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terza interessataproprietaria del bene, era stato accolto proprio per omessa motivazione inordine al pericolo. Il Tribunale, pur dovendo valutare la medesima fattispeciesostanziale e gli stessi presupposti cautelari, ha emesso un provvedimento incontrasto con il precedente, in violazione del principio di coerenza dell’azionegiudiziaria.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.In atti vi è memoria dei difensori del ricorrente di replica alle conclusioniscritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale con cui aveva chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo con cui si contesta la sussistenza del fumus commissidelicti sotto il profilo della inutilizzabilità delle prove richiamate nelprovvedimento impugnato, è inammissibile.In coerenza con il principio per cui nella valutazione del "fumus commissidelicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare lasussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla sempliceverifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettatidall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del08/11/2018, dep. 2019, Rv. 276283), il Tribunale ha dato conto in manieraesaustiva del compendio indiziario in relazione ad entrambe le fattispecie direato contestate. In particolare i giudici, quanto al reato contestato al capo 28,hanno richiamato i contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativiall’acquisto di una partita di sostanza stupefacente da dividere con AlessandroRiitano, acquisto confermato dalle successive conversazioni registrate fraDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al reato contestato al capo 29,hanno richiamato la chat di gruppo creata da [OSCURATO:PERSONA] persollecitare i debitori, fra cui anche [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di pregresseforniture rimaste insolute e le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] interloquisce conVetrano in merito ad un nuovo affare relativo a mezzo chilogrammo di cocaina.A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso deduce la illegittimitàdelle interlocuzioni in chat, richiamando in maniera generica la giurisprudenzasovranazionale delineatasi con riferimento agli [OSCURATO:PERSONA] di Indagine, e lainutilizzabilità di tali interlocuzioni, che deriverebbe dall’assenza, tra gli atti delTribunale, dei file di log, equiparati alle registrazioni audio.Così congegnato il motivo, deve ritenersi inammissibile per difetto dispecificità sotto plurimi profili. Vero è che in linea generale non si puòaffermare la sussistenza del "fumus delicti" in base ad un risultato investigativoinutilizzabile (in tal senso Sez. 3, n. 13500 del 28/01/2005 Rv. 231605 – 01).Tuttavia, è altrettanto vero che nel dedurre l’inutilizzabilità di una prova ilricorrente ha l’onere di indicare quali siano dette prove, sotto quali profili lestesse siano utilizzabili e, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "provadi resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamentediventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 -n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02 Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017,Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01;Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). Dopo che nell’ordinanza il Tribunale harichiamato il contenuto di alcune conversazioni, il ricorrente ha evocato il temadella utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiataitaliana mediante ordine europeo di indagine, senza dare modo alla Corte dicomprendere se e in che termini il tema avesse incidenza nel caso in esame e haesposto il contenuto di alcune pronunce sovranazionali sull’acquisizione diintercettazioni effettuate tramite ordine europeo di indagine, senza spiegare lericadute di tali pronunce rispetto alla fattispecie in esame.Inoltre il motivo è inammissibile anche perché, sviluppandosi, come detto,mediante un'esposizione generica e prolissa del contenuto di sentenze dellaCorte di Giustizia e di Tribunali stranieri, senza indicare i riflessi di tali pronuncerispetto al caso in esame anche alla luce della giurisprudenza italiana, fuoriescedai canoni di una ragionata censura della ordinanza impugnata (in tale senso explurimis Sez. 2 n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285800 – 01;Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379 – 01).L’inammissibilità del motivo per le ragioni anzidette preclude l’esame dellaquestione di legittimità costituzionale, prospettata, peraltro, in termini generici,ovvero senza dare modo alla Corte di apprezzarne la rilevanza.3. Il secondo motivo e il terzo motivo, con cui si contesta la motivazione inordine alla riconducibilità dei beni sottoposti a sequestro a [OSCURATO:PERSONA] e in ordinealla sussistenza del periculum in mora, sono infondati.Deve premettersi che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso percassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., atenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324,il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cosesono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possonoproporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le SezioniUnite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge nonpossono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorsodistinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) odalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004,Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 co. 1 c.p.p. citato,rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimitàsoltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co.1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916).Nel caso in esame il Tribunale ha desunto la disponibilità in capo alricorrente dei terreni dalla circostanza per cui nell’immobile ivi costruito ilricorrente aveva fissato la propria residenza. Sotto il profilo del periculum inmora, ovvero del pericolo di dispersione e cessione dei beni, che pacificamentedeve essere oggetto di vaglio anche nell’ipotesi di provvedimento di sequestropreventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen. (Sez. 6,n. 45268 del 18/09/2024, Rv. 287311), il Tribunale ha sottolineato la condottadel [OSCURATO:PERSONA], consistita nello schermare le proprie sostanze illecitamenteaccumulate, attraverso la intestazione dei beni a prestanomi.I giudici hanno dato conto, quindi, delle ragioni per le quali i beni sequestrati,pur formalmente intestati ad altri, fossero in realtà riconducibili al ricorrente edhanno anche giustificato la necessità di apprensione immediata di tali beni conuna motivazione che vale a rendere comprensibile il percorso argomentativoadottato.4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Gli atti devono essere trasmessi in cancelleria per gli adempimenti di cuiall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Deciso in Roma il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris