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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13027/2026

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municazionidelle notificazioni relative al presente procedimento sRia.nGo.

Ne. ffettuate11368/2017presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, inpersona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura1 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Crippa, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, n. 140/2021, depositata il 9/4/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. [OSCURATO:PERSONA] presentava il 30/7/2015 domanda dipercezione degli incentivi alle imprese per la realizzazione diinterventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro,in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008.L’incentivo, a fondo perduto, era pari al 65% dell’importo delprogetto, mentre il restante 35% restava a carico dell’istante.In realtà, in precedenza, nel periodo tra il 3/3/2015 e il 7/5/2015le imprese inserivano le loro domande nel sito dell’Inail, facendo unasimulazione al fine di raggiungere la soglia di 120.Una volta raggiunta la soglia, si otteneva un codice identificativodella domanda, da utilizzare successivamente.Le domande venivano inviate on-line (click day).L’Inail, dunque, pubblicava gli esiti in base all’ordine di ricezionedelle domande e l’impresa riceveva la comunicazione di ammissioneal finanziamento.Nei 30 giorni successivi l’impresa inviava all’Inail la domanda, giàpresentata on-line, con i documenti previsti dall’avviso pubblico, adimostrazione del superamento della soglia di 120.2 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/20262.

Nella specie, l’Inail ammetteva al finanziamento il Mandras perl’acquisto di un escavatore nuovo, in luogo di quello del 2003, chepoteva essere ceduto o rottamato (ma nella specie il Mandras avevaoptato per la cessione).3.

Il 15/1/2016 veniva superata la fase di verifica, con ilriconoscimento del contributo per euro 94.250,00, mentre il fornitoreemetteva la fattura del 29/1/2016 con riferimento all’usato, ossial’escavatore del 2003, che veniva valutato euro 47.000,00 (fattura28/7/2016).Il prezzo, da listini ufficiali, al netto dell’Iva, attestato da periziagiurata, stilata su modello predisposto dall’Inail, era di euro207.582,00, Iva esclusa, scontato ad euro 144.000,00, al nettodell’Iva; tale somma andava aggiunto l’importo di euro 1000,00 peril costo della perizia.Pertanto, il contributo era pari ad euro 145.000,00 X 65%, ossiaeuro 94.250,00.A fronte del contributo concesso il ricorrente stipulava la polizzafideiussoria in favore dell’Inail.L’impresa avrebbe dovuto realizzare il progetto entro un anno,come pure entro un anno doveva essere inviata la documentazione:pagamento in favore dei fornitori; avvenuta rottamazione o venditao permuta del macchinario da sostituire.4.

Iniziava, dunque, la fase di rendicontazione, di cui all’art. 20dell’avviso pubblico, da effettuarsi entro 90 giorni dalla ricezionedella documentazione.5.

L’Inail con la nota del 15/5/2017 emanava un preavviso dirigetto e successivamente, dopo le osservazioni dell’impresa in data19/5/2017, con provvedimento del 23/5/2017 ammetteva soloparzialmente l’impresa al finanziamento, reputando che, in realtà, il3 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026fornitore aveva riconosciuto un prezzo esorbitante all’escavatore del2003, pari ad euro 47.000,00, mentre il valore sul mercato dell’usatoera tra euro 24.000,00 ed euro 26.000,00.Pertanto, il finanziamento veniva ridotto proprio della somma dieuro 22.000,00, ossia il valore riconosciuto dal fornitoreall’escavatore del 2003, pari ad euro 47.000,00, sottraendovi ilvalore sul mercato dell’usato pari ad euro 25.000,00.Il finanziamento veniva, dunque, ridotto ad euro 79.950 (euro145.000,00 con sottrazione di euro 22.000,00, pari ad euro123.000,00; 123.000,00 × 65% uguale euro 79.950).Chiedeva, dunque, la somma di euro 14.300,00 (euro 94.250 -euro 79.950).6.

Pertanto, con atto di citazione del 21/7/2017 il Mandras, qualetitolare dell’omonima ditta individuale, conveniva in giudizio dinanzial tribunale di Sassari l’Inail, chiedendo la corresponsione dellasomma di euro 14.300,00, al netto di quanto già erogato, pari adeuro 79.950,00.7.

Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 1320/2018, depositatail 16/12/2018, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizionesollevata dall’Inail, e condannava quest’ultima pagare la somma dieuro 14.300,00.8.

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,con sentenza n. 140/2021, depositata il 9/4/2021, accoglieval’appello e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,in favore del giudice amministrativo.In particolare, per quel che qui ancora rileva, evidenziava cheanche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo,erano ravvisabili situazioni di interesse legittimo, invece che dirittosoggettivo.4 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò accadeva nei casi di «regressione» della posizione giuridicadel soggetto privato, allorché la mancata erogazione, oppure il ritiroo la revoca di essa, conseguiva all’esercizio di poteri di carattereautoritativo, espressione della tutela della PA, sia per vizi dilegittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto conl’interesse pubblico.Trattandosi di riproposizione di un aspetto relativo allaponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione spettavagiudice amministrativo.Nella specie, l’ente pubblico aveva riscontrato, all’atto dellaverifica tecnica della domanda, l’esistenza di profili di incongruitàdell’importo per cui era stato richiesto il beneficio, «tali dacomportare una rivisitazione dei presupposti di legge per laconcessione del contributo nella misura inizialmente preventivata».Il progetto era risultato non conforme ai presupposti del beneficioe, segnatamente, «la cifra indicata per l’acquisto dell’escavatore NewHolland E 245C era risultata più elevata di quella finanziabile dalmomento che il venditore aveva ritirato l’usato per un prezzoestremamente più alto di quello di mercato».A seguito di osservazioni dell’impresa, l’Inail con provvedimentosuccessivo del 23/5/2017 riduceva la misura del contributo,parametrato al valore dell’usato ritenuto aderente al mercato, oltreche alle riferite condizioni degradate del mezzo, così«ridimensionando il valore del progetto».Trattavasi, allora, di un nuovo provvedimento di ammissione alcontributo, previo esame dei presupposti stabiliti dal bando, chesostituiva in autotutela quello precedente e «di una mera faseesecutiva della determinazione assunta nel gennaio 2016»; nonsussisteva dunque un diritto soggettivo del beneficiario ad ottenereil pagamento dell’importo riconosciuto in prima istanza, ma solo una5 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026posizione giuridica di interesse «alla conformità del bando dellavalutazione espressa in sede di autotutela».9.

Avverso tale sentenza proposto ricorso per cassazione ilMandras, depositando anche memoria.10.

Ha resistito con controricorso l’Inail.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione art. 113 Costituzione, articoli 1, 37 c.p.c., articoli 2 e 5,commi 3,4, d.lgs. 31/3/1998, n. 123, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c.; mancato riconoscimento della giurisdizione delgiudice ordinario».1.1.

Per il ricorrente ci si troverebbe in presenza di un contributoriconosciuto direttamente dalla legge, sicché la posizione delrichiedente sarebbe qualificata ab origine di diritto soggettivo,restando tale per tutto il procedimento, sicché la giurisdizione delgiudice ordinario si imporrebbe senza necessità di ulteriori indagini.Alla stregua delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico «ISI2014», ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di fattispecie in cui gliinteressati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delledisponibilità finanziarie previste alla legge, essendo stata utilizzatala procedura valutativa «a sportello» di cui all’art. 5, comma 3, deld.lgs. n. 123 del 1998, dovendosi tener conto esclusivamentedell’ordine cronologico di presentazione delle domande.Ci si troverebbe dinanzi ad disposizioni dettagliate in ordineall’ammontare del contributo, alle spese ammesse a contributo e aquelle non ammesse.Le modalità di presentazione delle domande sarebbero stateesclusivamente telematiche, con l’utilizzo della procedura6 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026informatica, per verificare il raggiungimento della soglia diammissibilità.Seguiva la comunicazione formale dell’esito della verifica daparte dell’Inail, con cui si concludeva il procedimento di ammissione.Pertanto, si tratterebbe di un procedimento in cui ilriconoscimento del contributo deriverebbe «direttamente dallalegge» e dalla normativa regolamentare che evita attuazione.Nella fase di verifica di cui al punto 17 dell’avviso pubblico, l’entedeve limitarsi semplicemente a controllare che sussistono glielementi di requisiti dichiarati e documentati da richiedente nelladomanda on-line, con attribuzione di un punteggio per ciascunadomanda ed elaborazione automatica dei dati.Sarebbe assente ogni valutazione discrezionale da partedell’Inail.1.2.

Ove poi, si volesse considerare il procedimento comecaratterizzato da discrezionalità amministrativa, comunque lacontroversia apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.In sostanza, la macchina da acquistare è stata stimatacorrettamente, nella somma di euro 144.000,00, in base ai listini eai prezzi ufficiali, in vigore, praticati dalla casa produttrice, attestatidal tecnico.A nulla rileva che il fornitore abbia poi accordato uno sconto del31% sul prezzo di listino.Non vi sarebbero margini per alcuna valutazione da partedell’Inail, in quanto il prezzo della macchina nuova, operatrice, cuicorrispondeva in percentuale del contributo, è solo quello riportatonei listini ufficiali della casa produttrice.La fase di ammissione si era dunque chiusa positivamente, conl’acquisto del veicolo nuovo (fattura del 29/1/2016) e con vendita il28/7/2016 del mezzo usato.7 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ma in questo momento ci si trova dinanzi alla fase di «attuazionedel progetto», nella quale l’Inail ha esclusivamente il compito «dieseguire la verifica in sede di rendicontazione sulla base delladocumentazione attestante la realizzazione del progetto».L’Inail è, poi, con la nota del 23/5/2017 ha ritenuto chel’escavatore usato fosse stato valutato ad un prezzo eccessivo dalfornitore, giungendo così a ridurre l’importo del contributo inprecedenza riconosciuto.Ma in tal caso l’Inail ha operato esercitando la facoltà di verificaprevista dall’avviso pubblico, che però non concerne «le inizialicondizioni di ammissibilità della domanda - oggetto di verifica aisensi del punto 17 dell’avviso pubblico - ma la verifica della correttaprestazione patrimoniale pubblica già ammessa».Pertanto, attraverso tale riduzione dell’ammontare della sommaerogabile per l’acquisto del mezzo nuovo, sulla base di un elemento(il prezzo dell’usato) che era del tutto estraneo ai requisiti diammissibilità della domanda, che «viene ad esistenza solo nella fasedell’adempimento da parte della ditta e ne costituisce una modalità».Di qui la giurisdizione del giudice ordinario.2.

La fattispecie in esame presenta talune peculiarità cheinducono questo Collegio a disporre la trasmissione degli atti al PrimoPresidente della Corte di Cassazione al fine della eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.L'art. 374 c.p.c. va, infatti, interpretato nel senso che, tranne neicasi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e dellaCorte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizionepossono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regolafinale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioniunite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla8 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanzadei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesseetc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno ointerno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizioneanche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass.,Sez.U., n. 1599 del 2022).Sulla questione della verifica «a sportello» non si sono ancorapronunciate le Sezioni Unite, che pure hanno esaminato fattispeciesimilari, ma non esattamente collimanti con quella in esame.3.

In particolare, con giurisprudenza costante di questa corte, asezioni unite (Cass., Sez.U., 18/1/2024, n. 1946) in materia digiurisdizione in tema di contributi pubblici, si distinguono tre ipotesi:a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quandoil finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre allapubblica amministrazione è demandato soltanto il compito diverificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senzaprocedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, eil quomodo dell’erogazione (Cass.,Sez.U., 18/7/2008, n. 19806);b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o diripetizione del contributo sul presupposto di un addottoinadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede dierogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto alprogramma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati comerevoca, decadenza risoluzione, purché essi si fondinosull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte allaconcessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare diun diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudiceordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto9 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinatoil concreto provvedimento di attribuzione;c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva diinteresse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudiceamministrativo, solo ove la controversia riguardi una faseprocedimentale precedente al provvedimento discrezionaledel beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizidi legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, manon per inadempienza del beneficiario.In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di unfinanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privatobeneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nellagiurisdizione del giudice ordinario, qualora la contestazione facciaesclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senzacoinvolgere in alcun modo l’illegittimo esercizio dell’apprezzamentodiscrezionale del concedente circa an, quid e quomododell’erogazione (Cass., Sez.U., 6/7/2023, n. 19160; Cass.Sez.U.,12/7/2023, n. 19966).In sostanza, la controversia promossa per ottenerel’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamentopubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è dunquedevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cuil’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza delbeneficiario dal contributo, in ragione della mancata osservanza, daparte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o ilprovvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda unaposizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione algiudice amministrativo) allorché la mancata erogazione delfinanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di10 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare ilprovvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrastooriginario con l’interesse pubblico (Cass., n. 1946 del 2024).4.

Nella specie, trattasi di procedimento che si svolge, nellaprima parte, cui segue l’ammissione al contributo, in modalitàesclusivamente telematiche, attraverso l’invio della domanda on-linenel giorno stabilito (click day), dopo essersi muniti di uno specificocodice identificativo.La questione, dopo l’effettiva ammissione al contributo di euro94.250,00, avvenuta il 15/1/2016, si è verificata esclusivamentenella fase di «rendicontazione», laddove l’Inail ha reputato che,fermo restando il prezzo dell’escavatore nuovo, pari ad euro145.000,00 (essendo riconosciuto il contributo pari al 65% di talevalore), tuttavia il fornitore aveva riconosciuto alla ricorrente unvalore, riguardante l’escavatore usato del 2003, pari ad euro47.000,00, mentre il prezzo di mercato oscillava tra euro 24.000,00di euro 26.000,00, con una differenza di euro 25.000,00 circa (taleultima cifra si rinviene sottraendo dal valore riconosciuto dalfornitore all’escavatore del 2003, pari ad euro 47.000,00, il valoresul mercato dell’usato pari ad euro 25.000,00).La somma risparmiata (euro 22.000,00, ossia euro 47.000 –euro 25.000), attraverso lo sconto eccessivo sull’ usato, è statadecurtata proprio dal contributo di euro 94.250,00, con ilriconoscimento della somma inferiore pari ad euro 79.950 (euro145.000,00 con sottrazione di euro 22.000,00, pari ad euro123.000,00; 123.000,00 × 65% uguale euro 79.950).5.

Pertanto, il differente metodo di calcolo è stato utilizzatoesclusivamente in sede di rendicontazione, quindi in data 23/5/2017,11 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026dopo che il procedimento amministrativo si era concluso in data15/1/2016, con il riconoscimento del contributo integrale.Si tratta, allora, di valutare se si è verificata una riduzione delcontributo, alla stregua di una valutazione tecnica operata dalla p.a.,con coinvolgimento dell’interesse pubblico, sotto il profilo delladiscrezionalità tecnica (giudice amministrativo) oppure se si è inpresenza di un diritto soggettivo, attinente alla fase esecutiva delrapporto, trattandosi di mero accertamento tecnico (giudiceordinario).6.

Potrebbe, quindi, trattarsi alternativamente:1) di revoca delprovvedimento di ammissione alla stregua di un vizio originariorelativo all’ammissibilità del progetto (Cass. Sez.U., 30/7/2020, n.16457; Cass., Sez.U., 20/5/2024. n. 13992, ove la revoca delcontributo originario era avvenuta per violazione dei principidell’evidenza pubblica), con giurisdizione del giudiceamministrativo;2) esclusivamente di una revoca parziale nella faseesecutiva del progetto (Cass., Sez.U., 25/7/2006, n. 16896), congiurisdizione del giudice ordinario.7.

Del resto, in fattispecie similare, si è ritenuto che in tema disovvenzione di imprese concessionarie di un pubblico servizio ditrasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributirichiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al difuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabilenel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributimomenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubbliciin gioco, ma esclusivamente l’applicazione di parametri normativipredeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudiziodalla parte che assume di essere creditrice natura di dirittosoggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,Sez.U., 13/1/2022, n. 929; con riferimento ad inadempienze del12 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026percettore e giurisdizione del giudice ordinario Cass., Sez.U.,17/2/2016, n. 3057; Cass., Sez.U., 11/7/2014, n. 15941, in assenzadi margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblicointeresse sottese all’erogazione del contributo).Anche in altra fattispecie affrontata da questa Corte (Cass., n.25211 del 2015), si è ritenuta sussistere la giurisdizione del giudiceordinario, in una ipotesi di revoca parziale del contributooriginariamente concesso dalla regione, a seguitodell’inadempimento da parte della beneficiaria, «consistente nellarendicontazione di una spesa inferiore a quella preventivata inmisura eccedente il previsto limite del 25%».Si è affermato (Cass. n. 25211 del 2015), dunque, che non sitrattava della mancata corrispondenza al pubblico interesse delcontributo, in quanto la revoca parziale era «intervenuto nella fasesuccessiva alla concessione del contributo» e - anche e soprattutto– perché «la contestazione posta a base di detto provvedimentotrova fondamento in una mera attività di verifica dell’adempimentomeno dell’obbligazione gravante sul beneficiario e non comportaalcuna (ri)valutazione comparativa degli interessi apprezzati in sededi concessione del contributo, tantomeno di quelli sottesi alla sceltaespressa nel bando di fissare nella misura percentuale del 25% illimite massimo di scostamento tra la spesa preventivata e quellarendicontata».8.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Latina,25/6/2015, n. 493; TAR Sardegna, Cagliari, 6/6/2016, n. 485),pronunciatasi proprio in ordine alla procedura «a sportello» di cuiall’art. 5 del d.lgs. n. 123 del 1998, ha ritenuto che la stessa nonimplica il compimento di alcuna valutazione discrezionale inamministrativa.13 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026La controversia – per il giudice amministrativo - ha, quindi, adoggetto un diritto soggettivo, in quanto attiene al riconoscimento delcontributo e quest’ultimo si colloca all’interno di una procedura cheesclude ogni forma di esercizio di discrezionalità amministrativa, inparticolare ogni forma di comparazione tra gli aspiranti, da partedell’Inail e lascia la responsabilità dei richiedenti di dichiarare ilpossesso dei requisiti per la fruizione del beneficio.Le condizioni per l’attribuzione del contributo – sempre ad avvisodel giudice amministrativo - sono interamente predeterminate,mentre il compito della PA è limitato ad una mera verifica della lorosussistenza ex post, ossia nella fase successiva alla realizzazione delprogetto.Si è anche evidenziato che l’attribuzione del contributo, in talicasi, non è subordinata ad una valutazione di discrezionalitàamministrativa, cioè ad una valutazione comparativa di interessipubblici e privati, ma esclusivamente ad un apprezzamento deipresupposti prestabiliti, per quanto tale apprezzamento possaimplicare una valutazione di tipo tecnico.Tuttavia – per il giudice amministrativo - la circostanza che l’Inailerogante debba compiere una valutazione di carattere tecnico nonesclude che il richiedente sia comunque titolare di un dirittosoggettivo; la previsione di una valutazione tecnica - che comunquenon implica la ponderazione di interessi pubblici, ma sempliceverifica della riconducibilità al paradigma normativo del tipo diprogetto presentato - non vale ad attribuirgli un interesse legittimo.9.

Non vi sono, però, pronunce di questa Corte, a sezioni unite,che abbiano affrontato in modo espresso tale questione.

P.Q.M14 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., rimette gliassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio15 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
municazionidelle notificazioni relative al presente procedimento sRia.nGo. Ne. ffettuate11368/2017presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, inpersona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura1 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Crippa, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, n. 140/2021, depositata il 9/4/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. [OSCURATO:PERSONA] presentava il 30/7/2015 domanda dipercezione degli incentivi alle imprese per la realizzazione diinterventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro,in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008.L’incentivo, a fondo perduto, era pari al 65% dell’importo delprogetto, mentre il restante 35% restava a carico dell’istante.In realtà, in precedenza, nel periodo tra il 3/3/2015 e il 7/5/2015le imprese inserivano le loro domande nel sito dell’Inail, facendo unasimulazione al fine di raggiungere la soglia di 120.Una volta raggiunta la soglia, si otteneva un codice identificativodella domanda, da utilizzare successivamente.Le domande venivano inviate on-line (click day).L’Inail, dunque, pubblicava gli esiti in base all’ordine di ricezionedelle domande e l’impresa riceveva la comunicazione di ammissioneal finanziamento.Nei 30 giorni successivi l’impresa inviava all’Inail la domanda, giàpresentata on-line, con i documenti previsti dall’avviso pubblico, adimostrazione del superamento della soglia di 120.2 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/20262. Nella specie, l’Inail ammetteva al finanziamento il Mandras perl’acquisto di un escavatore nuovo, in luogo di quello del 2003, chepoteva essere ceduto o rottamato (ma nella specie il Mandras avevaoptato per la cessione).3. Il 15/1/2016 veniva superata la fase di verifica, con ilriconoscimento del contributo per euro 94.250,00, mentre il fornitoreemetteva la fattura del 29/1/2016 con riferimento all’usato, ossial’escavatore del 2003, che veniva valutato euro 47.000,00 (fattura28/7/2016).Il prezzo, da listini ufficiali, al netto dell’Iva, attestato da periziagiurata, stilata su modello predisposto dall’Inail, era di euro207.582,00, Iva esclusa, scontato ad euro 144.000,00, al nettodell’Iva; tale somma andava aggiunto l’importo di euro 1000,00 peril costo della perizia.Pertanto, il contributo era pari ad euro 145.000,00 X 65%, ossiaeuro 94.250,00.A fronte del contributo concesso il ricorrente stipulava la polizzafideiussoria in favore dell’Inail.L’impresa avrebbe dovuto realizzare il progetto entro un anno,come pure entro un anno doveva essere inviata la documentazione:pagamento in favore dei fornitori; avvenuta rottamazione o venditao permuta del macchinario da sostituire.4. Iniziava, dunque, la fase di rendicontazione, di cui all’art. 20dell’avviso pubblico, da effettuarsi entro 90 giorni dalla ricezionedella documentazione.5. L’Inail con la nota del 15/5/2017 emanava un preavviso dirigetto e successivamente, dopo le osservazioni dell’impresa in data19/5/2017, con provvedimento del 23/5/2017 ammetteva soloparzialmente l’impresa al finanziamento, reputando che, in realtà, il3 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026fornitore aveva riconosciuto un prezzo esorbitante all’escavatore del2003, pari ad euro 47.000,00, mentre il valore sul mercato dell’usatoera tra euro 24.000,00 ed euro 26.000,00.Pertanto, il finanziamento veniva ridotto proprio della somma dieuro 22.000,00, ossia il valore riconosciuto dal fornitoreall’escavatore del 2003, pari ad euro 47.000,00, sottraendovi ilvalore sul mercato dell’usato pari ad euro 25.000,00.Il finanziamento veniva, dunque, ridotto ad euro 79.950 (euro145.000,00 con sottrazione di euro 22.000,00, pari ad euro123.000,00; 123.000,00 × 65% uguale euro 79.950).Chiedeva, dunque, la somma di euro 14.300,00 (euro 94.250 -euro 79.950).6. Pertanto, con atto di citazione del 21/7/2017 il Mandras, qualetitolare dell’omonima ditta individuale, conveniva in giudizio dinanzial tribunale di Sassari l’Inail, chiedendo la corresponsione dellasomma di euro 14.300,00, al netto di quanto già erogato, pari adeuro 79.950,00.7. Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 1320/2018, depositatail 16/12/2018, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizionesollevata dall’Inail, e condannava quest’ultima pagare la somma dieuro 14.300,00.8. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,con sentenza n. 140/2021, depositata il 9/4/2021, accoglieval’appello e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,in favore del giudice amministrativo.In particolare, per quel che qui ancora rileva, evidenziava cheanche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo,erano ravvisabili situazioni di interesse legittimo, invece che dirittosoggettivo.4 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò accadeva nei casi di «regressione» della posizione giuridicadel soggetto privato, allorché la mancata erogazione, oppure il ritiroo la revoca di essa, conseguiva all’esercizio di poteri di carattereautoritativo, espressione della tutela della PA, sia per vizi dilegittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto conl’interesse pubblico.Trattandosi di riproposizione di un aspetto relativo allaponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione spettavagiudice amministrativo.Nella specie, l’ente pubblico aveva riscontrato, all’atto dellaverifica tecnica della domanda, l’esistenza di profili di incongruitàdell’importo per cui era stato richiesto il beneficio, «tali dacomportare una rivisitazione dei presupposti di legge per laconcessione del contributo nella misura inizialmente preventivata».Il progetto era risultato non conforme ai presupposti del beneficioe, segnatamente, «la cifra indicata per l’acquisto dell’escavatore NewHolland E 245C era risultata più elevata di quella finanziabile dalmomento che il venditore aveva ritirato l’usato per un prezzoestremamente più alto di quello di mercato».A seguito di osservazioni dell’impresa, l’Inail con provvedimentosuccessivo del 23/5/2017 riduceva la misura del contributo,parametrato al valore dell’usato ritenuto aderente al mercato, oltreche alle riferite condizioni degradate del mezzo, così«ridimensionando il valore del progetto».Trattavasi, allora, di un nuovo provvedimento di ammissione alcontributo, previo esame dei presupposti stabiliti dal bando, chesostituiva in autotutela quello precedente e «di una mera faseesecutiva della determinazione assunta nel gennaio 2016»; nonsussisteva dunque un diritto soggettivo del beneficiario ad ottenereil pagamento dell’importo riconosciuto in prima istanza, ma solo una5 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026posizione giuridica di interesse «alla conformità del bando dellavalutazione espressa in sede di autotutela».9. Avverso tale sentenza proposto ricorso per cassazione ilMandras, depositando anche memoria.10. Ha resistito con controricorso l’Inail.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione art. 113 Costituzione, articoli 1, 37 c.p.c., articoli 2 e 5,commi 3,4, d.lgs. 31/3/1998, n. 123, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c.; mancato riconoscimento della giurisdizione delgiudice ordinario».1.1. Per il ricorrente ci si troverebbe in presenza di un contributoriconosciuto direttamente dalla legge, sicché la posizione delrichiedente sarebbe qualificata ab origine di diritto soggettivo,restando tale per tutto il procedimento, sicché la giurisdizione delgiudice ordinario si imporrebbe senza necessità di ulteriori indagini.Alla stregua delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico «ISI2014», ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di fattispecie in cui gliinteressati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delledisponibilità finanziarie previste alla legge, essendo stata utilizzatala procedura valutativa «a sportello» di cui all’art. 5, comma 3, deld.lgs. n. 123 del 1998, dovendosi tener conto esclusivamentedell’ordine cronologico di presentazione delle domande.Ci si troverebbe dinanzi ad disposizioni dettagliate in ordineall’ammontare del contributo, alle spese ammesse a contributo e aquelle non ammesse.Le modalità di presentazione delle domande sarebbero stateesclusivamente telematiche, con l’utilizzo della procedura6 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026informatica, per verificare il raggiungimento della soglia diammissibilità.Seguiva la comunicazione formale dell’esito della verifica daparte dell’Inail, con cui si concludeva il procedimento di ammissione.Pertanto, si tratterebbe di un procedimento in cui ilriconoscimento del contributo deriverebbe «direttamente dallalegge» e dalla normativa regolamentare che evita attuazione.Nella fase di verifica di cui al punto 17 dell’avviso pubblico, l’entedeve limitarsi semplicemente a controllare che sussistono glielementi di requisiti dichiarati e documentati da richiedente nelladomanda on-line, con attribuzione di un punteggio per ciascunadomanda ed elaborazione automatica dei dati.Sarebbe assente ogni valutazione discrezionale da partedell’Inail.1.2. Ove poi, si volesse considerare il procedimento comecaratterizzato da discrezionalità amministrativa, comunque lacontroversia apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.In sostanza, la macchina da acquistare è stata stimatacorrettamente, nella somma di euro 144.000,00, in base ai listini eai prezzi ufficiali, in vigore, praticati dalla casa produttrice, attestatidal tecnico.A nulla rileva che il fornitore abbia poi accordato uno sconto del31% sul prezzo di listino.Non vi sarebbero margini per alcuna valutazione da partedell’Inail, in quanto il prezzo della macchina nuova, operatrice, cuicorrispondeva in percentuale del contributo, è solo quello riportatonei listini ufficiali della casa produttrice.La fase di ammissione si era dunque chiusa positivamente, conl’acquisto del veicolo nuovo (fattura del 29/1/2016) e con vendita il28/7/2016 del mezzo usato.7 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ma in questo momento ci si trova dinanzi alla fase di «attuazionedel progetto», nella quale l’Inail ha esclusivamente il compito «dieseguire la verifica in sede di rendicontazione sulla base delladocumentazione attestante la realizzazione del progetto».L’Inail è, poi, con la nota del 23/5/2017 ha ritenuto chel’escavatore usato fosse stato valutato ad un prezzo eccessivo dalfornitore, giungendo così a ridurre l’importo del contributo inprecedenza riconosciuto.Ma in tal caso l’Inail ha operato esercitando la facoltà di verificaprevista dall’avviso pubblico, che però non concerne «le inizialicondizioni di ammissibilità della domanda - oggetto di verifica aisensi del punto 17 dell’avviso pubblico - ma la verifica della correttaprestazione patrimoniale pubblica già ammessa».Pertanto, attraverso tale riduzione dell’ammontare della sommaerogabile per l’acquisto del mezzo nuovo, sulla base di un elemento(il prezzo dell’usato) che era del tutto estraneo ai requisiti diammissibilità della domanda, che «viene ad esistenza solo nella fasedell’adempimento da parte della ditta e ne costituisce una modalità».Di qui la giurisdizione del giudice ordinario.2. La fattispecie in esame presenta talune peculiarità cheinducono questo Collegio a disporre la trasmissione degli atti al PrimoPresidente della Corte di Cassazione al fine della eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.L'art. 374 c.p.c. va, infatti, interpretato nel senso che, tranne neicasi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e dellaCorte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizionepossono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regolafinale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioniunite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla8 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanzadei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesseetc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno ointerno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizioneanche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass.,Sez.U., n. 1599 del 2022).Sulla questione della verifica «a sportello» non si sono ancorapronunciate le Sezioni Unite, che pure hanno esaminato fattispeciesimilari, ma non esattamente collimanti con quella in esame.3. In particolare, con giurisprudenza costante di questa corte, asezioni unite (Cass., Sez.U., 18/1/2024, n. 1946) in materia digiurisdizione in tema di contributi pubblici, si distinguono tre ipotesi:a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quandoil finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre allapubblica amministrazione è demandato soltanto il compito diverificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senzaprocedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, eil quomodo dell’erogazione (Cass.,Sez.U., 18/7/2008, n. 19806);b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o diripetizione del contributo sul presupposto di un addottoinadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede dierogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto alprogramma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati comerevoca, decadenza risoluzione, purché essi si fondinosull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte allaconcessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare diun diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudiceordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto9 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinatoil concreto provvedimento di attribuzione;c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva diinteresse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudiceamministrativo, solo ove la controversia riguardi una faseprocedimentale precedente al provvedimento discrezionaledel beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizidi legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, manon per inadempienza del beneficiario.In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di unfinanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privatobeneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nellagiurisdizione del giudice ordinario, qualora la contestazione facciaesclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senzacoinvolgere in alcun modo l’illegittimo esercizio dell’apprezzamentodiscrezionale del concedente circa an, quid e quomododell’erogazione (Cass., Sez.U., 6/7/2023, n. 19160; Cass.Sez.U.,12/7/2023, n. 19966).In sostanza, la controversia promossa per ottenerel’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamentopubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è dunquedevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cuil’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza delbeneficiario dal contributo, in ragione della mancata osservanza, daparte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o ilprovvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda unaposizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione algiudice amministrativo) allorché la mancata erogazione delfinanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di10 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare ilprovvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrastooriginario con l’interesse pubblico (Cass., n. 1946 del 2024).4. Nella specie, trattasi di procedimento che si svolge, nellaprima parte, cui segue l’ammissione al contributo, in modalitàesclusivamente telematiche, attraverso l’invio della domanda on-linenel giorno stabilito (click day), dopo essersi muniti di uno specificocodice identificativo.La questione, dopo l’effettiva ammissione al contributo di euro94.250,00, avvenuta il 15/1/2016, si è verificata esclusivamentenella fase di «rendicontazione», laddove l’Inail ha reputato che,fermo restando il prezzo dell’escavatore nuovo, pari ad euro145.000,00 (essendo riconosciuto il contributo pari al 65% di talevalore), tuttavia il fornitore aveva riconosciuto alla ricorrente unvalore, riguardante l’escavatore usato del 2003, pari ad euro47.000,00, mentre il prezzo di mercato oscillava tra euro 24.000,00di euro 26.000,00, con una differenza di euro 25.000,00 circa (taleultima cifra si rinviene sottraendo dal valore riconosciuto dalfornitore all’escavatore del 2003, pari ad euro 47.000,00, il valoresul mercato dell’usato pari ad euro 25.000,00).La somma risparmiata (euro 22.000,00, ossia euro 47.000 –euro 25.000), attraverso lo sconto eccessivo sull’ usato, è statadecurtata proprio dal contributo di euro 94.250,00, con ilriconoscimento della somma inferiore pari ad euro 79.950 (euro145.000,00 con sottrazione di euro 22.000,00, pari ad euro123.000,00; 123.000,00 × 65% uguale euro 79.950).5. Pertanto, il differente metodo di calcolo è stato utilizzatoesclusivamente in sede di rendicontazione, quindi in data 23/5/2017,11 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026dopo che il procedimento amministrativo si era concluso in data15/1/2016, con il riconoscimento del contributo integrale.Si tratta, allora, di valutare se si è verificata una riduzione delcontributo, alla stregua di una valutazione tecnica operata dalla p.a.,con coinvolgimento dell’interesse pubblico, sotto il profilo delladiscrezionalità tecnica (giudice amministrativo) oppure se si è inpresenza di un diritto soggettivo, attinente alla fase esecutiva delrapporto, trattandosi di mero accertamento tecnico (giudiceordinario).6. Potrebbe, quindi, trattarsi alternativamente:1) di revoca delprovvedimento di ammissione alla stregua di un vizio originariorelativo all’ammissibilità del progetto (Cass. Sez.U., 30/7/2020, n.16457; Cass., Sez.U., 20/5/2024. n. 13992, ove la revoca delcontributo originario era avvenuta per violazione dei principidell’evidenza pubblica), con giurisdizione del giudiceamministrativo;2) esclusivamente di una revoca parziale nella faseesecutiva del progetto (Cass., Sez.U., 25/7/2006, n. 16896), congiurisdizione del giudice ordinario.7. Del resto, in fattispecie similare, si è ritenuto che in tema disovvenzione di imprese concessionarie di un pubblico servizio ditrasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributirichiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al difuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabilenel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributimomenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubbliciin gioco, ma esclusivamente l’applicazione di parametri normativipredeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudiziodalla parte che assume di essere creditrice natura di dirittosoggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,Sez.U., 13/1/2022, n. 929; con riferimento ad inadempienze del12 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026percettore e giurisdizione del giudice ordinario Cass., Sez.U.,17/2/2016, n. 3057; Cass., Sez.U., 11/7/2014, n. 15941, in assenzadi margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblicointeresse sottese all’erogazione del contributo).Anche in altra fattispecie affrontata da questa Corte (Cass., n.25211 del 2015), si è ritenuta sussistere la giurisdizione del giudiceordinario, in una ipotesi di revoca parziale del contributooriginariamente concesso dalla regione, a seguitodell’inadempimento da parte della beneficiaria, «consistente nellarendicontazione di una spesa inferiore a quella preventivata inmisura eccedente il previsto limite del 25%».Si è affermato (Cass. n. 25211 del 2015), dunque, che non sitrattava della mancata corrispondenza al pubblico interesse delcontributo, in quanto la revoca parziale era «intervenuto nella fasesuccessiva alla concessione del contributo» e - anche e soprattutto– perché «la contestazione posta a base di detto provvedimentotrova fondamento in una mera attività di verifica dell’adempimentomeno dell’obbligazione gravante sul beneficiario e non comportaalcuna (ri)valutazione comparativa degli interessi apprezzati in sededi concessione del contributo, tantomeno di quelli sottesi alla sceltaespressa nel bando di fissare nella misura percentuale del 25% illimite massimo di scostamento tra la spesa preventivata e quellarendicontata».8. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Latina,25/6/2015, n. 493; TAR Sardegna, Cagliari, 6/6/2016, n. 485),pronunciatasi proprio in ordine alla procedura «a sportello» di cuiall’art. 5 del d.lgs. n. 123 del 1998, ha ritenuto che la stessa nonimplica il compimento di alcuna valutazione discrezionale inamministrativa.13 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026La controversia – per il giudice amministrativo - ha, quindi, adoggetto un diritto soggettivo, in quanto attiene al riconoscimento delcontributo e quest’ultimo si colloca all’interno di una procedura cheesclude ogni forma di esercizio di discrezionalità amministrativa, inparticolare ogni forma di comparazione tra gli aspiranti, da partedell’Inail e lascia la responsabilità dei richiedenti di dichiarare ilpossesso dei requisiti per la fruizione del beneficio.Le condizioni per l’attribuzione del contributo – sempre ad avvisodel giudice amministrativo - sono interamente predeterminate,mentre il compito della PA è limitato ad una mera verifica della lorosussistenza ex post, ossia nella fase successiva alla realizzazione delprogetto.Si è anche evidenziato che l’attribuzione del contributo, in talicasi, non è subordinata ad una valutazione di discrezionalitàamministrativa, cioè ad una valutazione comparativa di interessipubblici e privati, ma esclusivamente ad un apprezzamento deipresupposti prestabiliti, per quanto tale apprezzamento possaimplicare una valutazione di tipo tecnico.Tuttavia – per il giudice amministrativo - la circostanza che l’Inailerogante debba compiere una valutazione di carattere tecnico nonesclude che il richiedente sia comunque titolare di un dirittosoggettivo; la previsione di una valutazione tecnica - che comunquenon implica la ponderazione di interessi pubblici, ma sempliceverifica della riconducibilità al paradigma normativo del tipo diprogetto presentato - non vale ad attribuirgli un interesse legittimo.9. Non vi sono, però, pronunce di questa Corte, a sezioni unite,che abbiano affrontato in modo espresso tale questione. P.Q.M14 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22956/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13027/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., rimette gliassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio15 RG n. 22956/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 13027/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris