CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti n.18656-2016 r.g. e n.36012-2018 r.g. rispettivamente proposti il n. 18656-2016 r.g. da: [OSCURATO:PERSONA] 2C SRL, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39-F, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 25/1/2016; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 e il ricorso n. 36012-2018 r.g. promosso da : Numero sezionale 7/2022Numero di raccolta generale 17156/2022 [OSCURATO:PERSONA] 2C SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 39-F, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 05/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M., che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti; sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente che ha concluso come in atti in relazione ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il tribunale di Bolzano ha emesso decreto ingiuntivo, a favore della società [OSCURATO:PERSONA] 2C s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di euro 9.000,00, oltre accessori, quale saldo non corrisposto di una fattura recante l’importo totale di 46.206,00 euro, in relazione ad un contratto di engineering avente per oggetto lo studio di soluzioni per una migliore utilizzabilità dell’Aeroporto di Bolzano. 2.ADB [OSCURATO:PERSONA] si è opposta al decreto, eccependo che la suddetta somma era stata dalla stessa trattenuta sul corrispettivo dovuto alla Tecno a titolo di penale per il ritardo nella consegna degli elaborati. 3.Con sentenza n. 935/2014, il tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione proposta, ritenendo dimostrato, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 aveva subito in corso di esecuzione delle importanti modifiche Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 richieste dalla committente. 3.1. Il tribunale rilevava che ABD [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova in ordine ad un’eventuale colpa dell’opposta nella consegna degli elaborati. 3.2. Pertanto, i termini pattuiti per la consegna degli elaborati dovevano ritenersi non più vincolanti e la penale non più dovuta, in assenza di una esplicita rinegoziazione sul punto e avendo la committente accettato senza contestazione gli elaborati. 4.Avverso la predetta sentenza ABD [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, lamentando, in primo luogo, l’incongruenza del dispositivo, che oltre a confermare il decreto ingiuntivo, condannava l’opponente al pagamento della somma già riportata nel decreto. 4.1.Nel merito, l’appellante contestava che vi fosse mai stata sua accondiscendenza rispetto ai ritardi di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pianificazione cronologica di cui al contratto. 5.La corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 16/2016, depositata il 25 gennaio 2016 (non notificata) accoglieva l’impugnazione proposta, modificando integralmente la decisione impugnata. 5.1. Il giudice d’appello ha ritenuto nel merito che [OSCURATO:PERSONA], su cui gravava il relativo onere, non aveva provato l’asserito stravolgimento dell’oggetto del contratto da parte della committente ABD [OSCURATO:PERSONA]: l’accorpamento delle diverse fasi di completamento del lavoro, voluto dalla committenza, non aveva rilevanza dirimente, dal momento che i termini fissati erano stati comunque di gran lunga sorpassati, anche considerando la migliore ipotesi per l’appaltatrice di slittamento del primo termine rispetto a quello previsto per la seconda fase. 5.2. Ancora, la corte territoriale ha argomentato che il contratto non impediva ad ADB [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere nei lavori un tecnico di sua fiducia, coinvolgimento che non risulta aver determinato alcun ritardo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 nell’esecuzione dell’opera e peraltro in alcun modo contestato Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 dall’appaltatrice. 5.3.Il ragionamento della corte d’appello prosegue osservando che l’accettazione senza riserve della prestazione ritardata da parte del creditore, poteva significare solo rinuncia alla risoluzione del contratto, non anche, in mancanza di ulteriori elementi, rinuncia alla penale stipulata per il caso di ritardo. 5.4.I conseguenti pagamenti delle prime due tranches e quello parziale della fattura a saldo rappresentavano, altresì, adempimento dello specifico obbligo contrattuale gravante sul committente, a fronte del lavoro comunque fornito da [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto, quanto a contenuto tecnico, rispondente alle richieste del contratto di progettazione. 5.5. La corte territoriale ha rigettato altresì sia la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di riduzione a zero della penale, per mancanza di danno, essendo quella dovuta indipendentemente dalla prova del danno, sia la domanda di riduzione equitativa della penale, in quanto ritenuta congrua e frutto di serie trattative tra le parti. 5.6. Infine, la corte d’appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto con notifica in data 25 luglio 2016 ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a tre motivi, cui resiste ABD [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 16 settembre 2016. 7.Avverso la sentenza d’appello n.16/2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha anche proposto, dinnanzi alla corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, domanda di revocazione ex art. 395, comma 4, cod. proc. civ.. 8.L’istante lamentava infatti che la predetta decisione fosse viziata da errore di fatto, in quanto la corte territoriale aveva considerato non eseguita la prova delegata per assunzione del teste ing. [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà, nonostante nel fascicolo non fosse presente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 il relativo verbale, per disguido imputabile all’ufficio, la prova era Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 stata assunta e la circostanza poteva evincersi dalla lettura degli atti di parte. 9.Si è costituita in giudizio ADB [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità dell’azione proposta e comunque la sua infondatezza, sostenendo che l’errore sollevato non sarebbe un errore di fatto nel senso di cui all’art. 395, comma 4, cod. proc. civ. e che in ogni caso mancherebbe il requisito della decisività dell’errore. 10.Con sentenza n. 57/2018, pubblicata il 5 maggio 2018, la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. 10.1.Pur avendo riconosciuto che la corte d’appello è incorsa, ancorché parzialmente, in errore avendo ritenuto non espletate le prove testimoniali, essendo in realtà stato escusso il teste ing. [OSCURATO:PERSONA], riteneva tale testimonianza non decisiva, fondandosi la decisione su plurimi diversi argomenti. 10.2. Inoltre, la prova avrebbe in ogni caso comportato la necessità di valutazioni di merito, non ammissibili in sede di giudizio di revocazione. 11.In data 6 dicembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso per la cassazione della predetta sentenza articolato su due motivi, cui resiste la ABD [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato in data 10 gennaio 2019. 12.In prossimità dell’udienza parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 13.Va preliminarmente dato atto che i due ricorsi n. 18656/2016 r.g. e n. 36012/2018 r.g. sono stati riuniti. 13.1.Il collegio ha dato seguito al principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 10933/1977; Cass.1814/2004; id. 21938/2006; id. 25376/2006; id. 10534/2015) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti rispettivamente contro la decisione della corte d’appello e F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. 13.2.Ed infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza di revocazione. 14. Ciò posto, il ricorso avverso la sentenza n.57/2018 della corte d’appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano che ha pronunciato sulla domanda di revocazione è infondato. 15. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che il giudice avrebbe considerato la testimonianza escussa non decisiva, quando invece l’assunzione della prova avrebbe potuto determinare il raggiungimento della prova che gli altri mezzi offerti dall’odierna non erano riusciti a raggiungere, ben potendo determinare un esito diverso del giudizio, dal momento che la sentenza revocanda si fondava su un’unica motivazione (proprio il mancato raggiungimento della prova), ancorché supportata da plurimi argomenti. 15.1.La censura è infondata 15.2.L’errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata con certezza di segno opposto (cfr. Cass. 20878/2021; id. 2565/2019; 258761/2017; id. 24334/2014) . F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 15.3.Nel caso di specie, non ricorre detta decisività giacchNumero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022é la sentenza impugnata, che ha deciso sul ricorso per revocazione, ha puntualmente indicato gli ulteriori differenti argomenti su cui si è fondata la decisione (l’accorpamento delle fasi non incide sui tempi del contratto giustificando l’esclusione della penale come sostenuto dall’opposta e l’allegato stravolgimento dell’oggetto dell’incarico) e, dunque, non è possibile affermare che la valutazione della prova per testi avrebbe mutato l’esito del giudizio con grado di certezza, non essendo essa la ragione essenziale sulla quale è stata pronunciata la sentenza oggetto di revocazione. 16.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.395, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente lamenta che il giudice abbia escluso l’esperibilità, in sede di giudizio di revocazione, di valutazioni di merito, laddove il giudizio revocatorio prevede espressamente che, una volta esaurita la fase rescindente, debba essere dato avvio ad una fase rescissoria, che contempla il riesame di merito della questione, al netto dell’errore accertato. 17.La censura appare assorbita nel rigetto del primo mezzo (cfr. Cass.13534/2018; id. 28663/2013). 18.Passando all’esame dei tre motivi in cui si articola il ricorso avverso la sentenza n.16/2016 della corte d’appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano, con il primo motivo (violazione dell’art.112 cod. proc. civ.) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su un’eccezione di parte formalmente sollevata. 19.Con il secondo motivo (violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.) si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che il giudice abbia erroneamente omesso di ritenere non provato il radicale sconvolgimento dell’oggetto del contratto d’opera, nonostante la ricorrente abbia allegato detta circostanza e controparte non l’abbia contestata. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 20.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: in particolare, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di considerare il fatto processuale dell’omessa contestazione, da parte di ABD [OSCURATO:PERSONA], dello stravolgimento dell’oggetto contrattuale allegato dalla ricorrente. 21.Il ricorso avverso la sentenza n. 16/2016 appare destinato al rigetto. 22.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, appaiono infondati. 22.1.Il giudice d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sugli elementi di fatto (vv. pag. 13, 15, 16 sentenza impugnata), allegati dall’odierna ricorrente e non contestati dalla resistente, i quali avrebbero determinato l’asserito sconvolgimento dell’oggetto del contratto d’opera. 22.2.Al contrario, valutandoli sia individualmente che congiuntamente, ha rilevato che né l’accorpamento delle diverse fasi di lavoro, inizialmente pattuite, né il coinvolgimento di un tecnico designato dalla committente avessero integrato l’asserita variazione del contratto. 22.3.Tantomeno il comportamento della ABD [OSCURATO:PERSONA], la quale ha accettato l’opera senza contestazioni e ha provveduto al relativo pagamento, poteva essere qualificato come rinuncia alla penale, ma solo, in mancanza di ulteriori elementi, come rinuncia alla risoluzione del contratto. 23. In conclusione, vanno quindi respinti entrambi i ricorsi e, in applicazione della soccombenza, parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 24.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C A S A D O N T E A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 5 d 2 7 8 5 2 7 5 a 0 b 8 9 c 2 e 7 1 8 f e 2 5 a 6 7 d a 8 Numero registro generale 18656/2016 Numero sezionale 7/2022 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 17156/2022Data pubblicazione 26/05/2022 contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto, per entrambi i ricorsi riuniti. P.Q.M. La Corte , riunito il ricorso n. rg.36012/2018 al ricorso n.r.g. 18656&16, rigetta sia il ricorso avverso la sentenza n. 57/2018 della corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. dist. di Bolzano, sia il ricorso avverso la sentenza n.16/2016 della medesima corte d’appello; dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e complessivamente liquidate in euro 4100,00 per compensi ed euro 400,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto, per entrambi i ricorsi riuniti. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, l’11 gennaio 2022. La cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9