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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19138/2026

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dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rulli, elettivamente domiciliata in Roma, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], constudio in via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, la quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila n. 932/2024, Ddaetap pousbbi-licazione 11/06/2026tata il 9/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], autorizzata e accreditata perl'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contratto con l'Aziendasanitaria locale di Lanciano-Vasto-Chieti, per l'espletamento delleprestazioni sanitarie.Con riferimento all'anno 2007, in virtù del contratto sottoscrittoil 30/3/2005, la società erogava le prestazioni dovute, chiedendo allaAsl il pagamento delle stesse, per il periodo dal 1° gennaio 2007 sinoal 31 dicembre 2007, per l'importo complessivo di euro 30.044,33.2.

Con ricorso per decreto ingiuntivo presentato il 5/5/2020 lasocietà chiedeva il pagamento di tali somme, con seguente provve-dimento monitorio del 9/5/2020, per la somma sopra indicata.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione deducendo, in particolare, perquel che ancora qui rileva, il proprio difetto di legittimazione passiva,reputando la titolarità passiva della FIRA.4.

Il Tribunale, con sentenza del 27/7/2021, n. 565, accoglieval'opposizione, dichiarando il difetto titolarità passiva della Asl, men-tre il soggetto indicato come tenuto al pagamento era la FIRA.5.

Proponeva appello la Casa di Cura deducendo, con i primi duemotivi, la sussistenza della legittimazione passiva della Asl, in basealla corretta interpretazione della normativa statale, costituita dalloart. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324 del 1993, nonché diquella regionale, individuata nella legge regionale Abruzzo n. 146 del2 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20261996, a sua volta modificata dalla legge regionale Abruzzo n. 15 del2004.

Alla FIRA sarebbe stata attribuita una funzione di tesoreria,mentre alla Asl sarebbe stata riconosciuta la gestione finanziaria deirapporti con le strutture accreditate tanto da risultare la parte delcontratto.Con il terzo motivo d'appello si lamentava il difetto di motiva-zione della sentenza e con il quarto motivo di gravame ci si dolevadell'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.6.

La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 932/2024, de-positata il 9/7/2024, rigettava l'appello.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale, alla lucedell'art. 122 della legge regionale Abruzzo n. 15/2004, che avevamodificato l'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996, affer-mava che la legittimazione passiva spettava alla FIRA, che dovevaprovvedere alla «gestione finanziaria dei pagamenti».Tale soluzione risultava confermata anche dal tenore dell'art. 10del contratto stipulato tra le parti, ove si prevedeva l'invio alla Asldelle fatture ai soli fini contabili, e l'invio alla FIRA «come soggettochiaramente preposto al pagamento».7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCasa di Cura privata [OSCURATO:PERSONA] del dottor [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. asocio unico, depositando anche memoria scritta.8.

Ha resistito con controricorso l'azienda sanitaria locale n. 2 diLanciano-Vasto-Chieti.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce «suldifetto di legittimazione passiva della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti:violazione e falsa applicazione del contratto sottoscritto il 30 marzo2005; violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 146/3 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20261996 e della legge regionale Abruzzo n. 15/2004; violazione e falsaapplicazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 1372 c.c., dell'art. 8-quin-quies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; violazione efalsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324/1993 e degli artt. 12 e 15 delle preleggi, violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5c.p.c. (impugnazione punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3.1 dellasentenza n. 932/2024 della Corte d'appello di L'Aquila; pagine 4-15doc. 1 fascicoletto)».In sostanza, ad avviso della ricorrente, con la legge regionaleAbruzzo n. 15/2004, applicabile per l'anno 2007, il soggetto giuridicoresponsabile dell'obbligazione di pagamento era la Asl.Il testo normativo dell'art. 38 della legge regionale Abruzzo n.146/1996, come riformato nel 2004, indicava che era «la Asl a prov-vedere al pagamento, essendo il soggetto titolare delle somme delfondo sanitario destinato a dare copertura alle prestazioni svolte inconvenzioni, e non la [OSCURATO:SOCIETA].».Del resto, la FIRA, che non era parte del contratto sul quale sifondava la richiesta di pagamento né ente deputato al pagamento,era il soggetto al quale era stato affidato unicamente il servizio ditesoreria, e, più in particolare, la liquidazione delle fatture emessedalla struttura su autorizzazione dell'ente stesso, in ragione di un'ap-posita convenzione in ordine alla quale era tenuta a rispondere allestesse Asl.Per la ricorrente, poi, le sentenze della Suprema Corte di cassa-zione richiamate dalla pronuncia della Corte territoriale, e segnata-mente quelle n. 18448/2007 e n. 13333/2015, pur soffermandosisull'efficacia temporale della previsione di cui all'art. 1, comma 10,del decreto-legge n. 324/1993, non si erano però soffermate «sucome la norma avrebbe dovuto essere interpretata alla luce della4 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026riforma legislativa del 1999 e delle precipue disposizioni che ciascunaRegione stabilisce per ripartire le competenze tra gli Enti sanitari».Le medesime considerazioni valevano per l'ulteriore pronunciadella Corte di cassazione n. 34155/2022.Chiariva la ricorrente che «l'individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] comeil soggetto preposto alla materiale liquidazione delle fatture e allagestione delle risorse a ciò destinate non fa di detta Società l'obbli-gato passivo degli oneri di pagamento derivanti dal ridetto contratto,stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992».Peraltro, le fatture venivano messe in pagamento, «per contodella Asl, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di organismo di moni-toraggio e gestione finanziaria».2.

Il motivo è infondato.3.

La questione riguarda la legittimazione passiva al pagamentodelle prestazioni sanitarie, di origine contrattuale, per l'anno 2007.4.

Va premesso un breve quadro normativo.4.1.

Deve muoversi dalla disposizione nazionale di cui all'art. 1,comma 10, del decreto-legge n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993, a mente del quale «[n]ei rapporti con le farmacie, con imedici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzio-nate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deveconsiderare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decretol'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sa-nitaria locale territorialmente competente».L'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 24/12/1996 hadato attuazione alla disposizione nazionale, prevedendo che «leAziende USL affidano il servizio di tesoreria secondo le modalità dicui all'art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una o5 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026più delle aziende di credito in possesso dell'autorizzazione all'eserci-zio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a ga-rantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzio-nato d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia)».Al comma 2 dell'art. 38 citato si prevedeva che «[l]a disciplinadel Servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione, con-forme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente».In tale periodo temporale di applicazione della norma regionale,dunque, la legittimazione passiva spettava alle Asl, in quanto la nor-mativa non faceva alcun riferimento alla FIRA.4.2.

Per l'anno di riferimento (anno 2007), però, la legge regio-nale Abruzzo n. 15/2004, all'art. 122, ha modificato l'art. 38 dellalegge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, prevedendo espressa-mente che l'ente incaricato ai pagamenti delle prestazioni sanitariefosse la FIRA.L'art. 38 citato, nella nuova stesura, prevede che «[l]e Aziendeprovvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, allaquale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per contodelle Aziende regionali».Al comma 2 dell'art. 38 si stabilisce che «[i]l servizio di tesoreriaunica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere deiDirettori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione,a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quin-quennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significa-tiva presenza sul territorio regionale e siano dotate di strutture tec-nico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servi-zio nel rispetto della vigente legislazione bancaria».6 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Al comma 3 dell'art. 38, come modificato nel 2004, si prevedevache, «[n]el caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a piùbanche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incaricoalla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche con-venzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione diTesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impe-gni derivanti dalla convenzione».Al comma 4 si dispone che «è individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'or-ganismo di gestione e monitoraggio finanziario.

Tale organismo è re-sponsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitarioregionale assegnate per competenza le singole Asl.

In particolareassolve alle seguenti funzioni:1) gestione finanziaria dei pagamenti;2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti me-diante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzodi capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitariain materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla di-rettiva UE 2000/35CE recepita dal d.lgs. n. 231/2002».Risulta evidente, dunque, che la FIRA viene indicata come enteche deve provvedere ai pagamenti delle prestazioni sanitarie.5.

Nel 2007, con l'art. 16 della legge Regione Abruzzo n. 34/2007, il monitoraggio finanziario passa all'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria regio-nale.6.

L'art. 9 della legge Regione Abruzzo n. 17 del 26/9/2009 prov-vede conseguentemente all'abrogazione dei commi 3, 4 e 4-terdell'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996 e successivemodifiche.Pertanto, la FIRA a partire dal 2009 non è più l'ente incaricato diprovvedere alla liquidazione dei pagamenti delle prestazioni sanitarierese dagli enti accreditati.7 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20267.

La ricorrente, però, ritiene che, anche a seguito dell'interventodella legge Regione Abruzzo n. 15/2004, la legittimazione passivaspetti comunque alla Asl, e non alla FIRA, che si occuperebbe esclu-sivamente della gestione finanziaria delle risorse.8.

Tale assunto, tuttavia, si scontra con la consolidata giurispru-denza di legittimità di questa Corte.Ed infatti, già con ordinanza n. 34155 del 2022 di questa Corte,proprio muovendo dall'art. 10 del contratto stipulato tra la societàaccreditata e la [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che le fat-ture dovevano essere messe in pagamento, per conto della Asl, pro-prio dalla FIRA «nella sua qualità di organismo di monitoraggio egestione finanziaria».Ciò con riferimento a prestazioni termali fornite nell'anno 2007,quindi prima della modifica legislativa del 2009.Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione normativa, risultala data di stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazionitra le parti, e non certo il momento in cui viene presentata la do-manda giudiziale, come prospettano i ricorrenti.9.

Nella stessa direzione si colloca l'ordinanza di questa Corte n.6300 del 2023, ove, sia pure con riferimento al periodo precedenteal 2004, si richiama tutta la normativa della Regione Abruzzo (art.122 della legge regionale Abruzzo n. 15/2004, che ha modificatol'art. 38 della legge regionale n. 146/1996, ulteriormente modificatodall'art. 16 della legge regionale n. 34/2007, dall'art. 9 della leggeregionale n. 17/2009 e dall'art. 21 della regionale n. 1/2011).Si chiarisce, tra l'altro, che la legge n. 122 del 2004 non potevatrovare applicazione al periodo precedente, cui si riferivano i corri-spettivi delle prestazioni.8 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ciò conferma che, ai fini dell'applicazione della disciplina regio-nale, rileva esclusivamente il momento della stipulazione del con-tratto, da cui sorgono le rispettive obbligazioni delle parti.10.

Ulteriore conferma si rinviene nell'ordinanza n. 25803 del2023 (v. anche Cass., n. 34539 del 11/12/2023) di questa Corte,relativa a un contratto stipulato nell'anno 2005, che, anche in questocaso, ha ritenuto che sia stata demandata alla FIRA la responsabilitàdella gestione finanziaria dei pagamenti e il monitoraggio finanziariodella spesa.Deve farsi riferimento al momento di stipulazione del contratto,avvenuto nel 2005, il cui art. 10 rimanda all'invio delle fatture incopia anche alla FIRA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio e di liquidazione.11.

La ricorrente, peraltro, propone una diversa interpretazionedel contratto, da sovrapporre a quella, del tutto plausibile, effettuatadalla Corte di merito, senza peraltro indicare i canoni di esegesi nor-mativa che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale e quelli che,invece, in luogo dei primi, dovevano essere utilizzati.12.

L'interpretazione della Corte d'appello, peraltro, è in linea conla recente pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per la quale lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che eroganoprestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanita-rie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, spettaa queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del de-creto-legge n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di unadisposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito con-trattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichinoun diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contesta-zione (Cass., Sez.

Un., 27/12/2025, n. 34301).9 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nella specie, proprio questo si è verificato, in quanto l'art. 38della legge regionale Abruzzo n. 146/1996, come modificato dallalegge regionale Abruzzo n. 15/2004, indica espressamente la FIRAcome soggetto che deve provvedere alla liquidazione dei compensispettanti alle strutture accreditate che hanno stipulato i contratti conle Asl.Vi è dunque una espressa deroga da parte della norma regionaleal principio dell'efficacia del contratto esclusivamente per le particontraenti ex art. 1372 c.c.Nella specie, il contratto, pur stipulato tra l'ente accreditate laAsl, comporta che, ai fini del pagamento, la società debba rivolgersiesclusivamente alla FIRA, quale ente incaricato dalla Regione.13.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 3590/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rulli, elettivamente domiciliata in Roma, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], constudio in via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, la quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila n. 932/2024, Ddaetap pousbbi-licazione 11/06/2026tata il 9/7/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], autorizzata e accreditata perl'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contratto con l'Aziendasanitaria locale di Lanciano-Vasto-Chieti, per l'espletamento delleprestazioni sanitarie.Con riferimento all'anno 2007, in virtù del contratto sottoscrittoil 30/3/2005, la società erogava le prestazioni dovute, chiedendo allaAsl il pagamento delle stesse, per il periodo dal 1° gennaio 2007 sinoal 31 dicembre 2007, per l'importo complessivo di euro 30.044,33.2. Con ricorso per decreto ingiuntivo presentato il 5/5/2020 lasocietà chiedeva il pagamento di tali somme, con seguente provve-dimento monitorio del 9/5/2020, per la somma sopra indicata.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione deducendo, in particolare, perquel che ancora qui rileva, il proprio difetto di legittimazione passiva,reputando la titolarità passiva della FIRA.4. Il Tribunale, con sentenza del 27/7/2021, n. 565, accoglieval'opposizione, dichiarando il difetto titolarità passiva della Asl, men-tre il soggetto indicato come tenuto al pagamento era la FIRA.5. Proponeva appello la Casa di Cura deducendo, con i primi duemotivi, la sussistenza della legittimazione passiva della Asl, in basealla corretta interpretazione della normativa statale, costituita dalloart. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324 del 1993, nonché diquella regionale, individuata nella legge regionale Abruzzo n. 146 del2 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20261996, a sua volta modificata dalla legge regionale Abruzzo n. 15 del2004. Alla FIRA sarebbe stata attribuita una funzione di tesoreria,mentre alla Asl sarebbe stata riconosciuta la gestione finanziaria deirapporti con le strutture accreditate tanto da risultare la parte delcontratto.Con il terzo motivo d'appello si lamentava il difetto di motiva-zione della sentenza e con il quarto motivo di gravame ci si dolevadell'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.6. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 932/2024, de-positata il 9/7/2024, rigettava l'appello.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale, alla lucedell'art. 122 della legge regionale Abruzzo n. 15/2004, che avevamodificato l'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996, affer-mava che la legittimazione passiva spettava alla FIRA, che dovevaprovvedere alla «gestione finanziaria dei pagamenti».Tale soluzione risultava confermata anche dal tenore dell'art. 10del contratto stipulato tra le parti, ove si prevedeva l'invio alla Asldelle fatture ai soli fini contabili, e l'invio alla FIRA «come soggettochiaramente preposto al pagamento».7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCasa di Cura privata [OSCURATO:PERSONA] del dottor [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. asocio unico, depositando anche memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso l'azienda sanitaria locale n. 2 diLanciano-Vasto-Chieti.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce «suldifetto di legittimazione passiva della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti:violazione e falsa applicazione del contratto sottoscritto il 30 marzo2005; violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 146/3 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20261996 e della legge regionale Abruzzo n. 15/2004; violazione e falsaapplicazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 1372 c.c., dell'art. 8-quin-quies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; violazione efalsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 324/1993 e degli artt. 12 e 15 delle preleggi, violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5c.p.c. (impugnazione punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3.1 dellasentenza n. 932/2024 della Corte d'appello di L'Aquila; pagine 4-15doc. 1 fascicoletto)».In sostanza, ad avviso della ricorrente, con la legge regionaleAbruzzo n. 15/2004, applicabile per l'anno 2007, il soggetto giuridicoresponsabile dell'obbligazione di pagamento era la Asl.Il testo normativo dell'art. 38 della legge regionale Abruzzo n.146/1996, come riformato nel 2004, indicava che era «la Asl a prov-vedere al pagamento, essendo il soggetto titolare delle somme delfondo sanitario destinato a dare copertura alle prestazioni svolte inconvenzioni, e non la [OSCURATO:SOCIETA].».Del resto, la FIRA, che non era parte del contratto sul quale sifondava la richiesta di pagamento né ente deputato al pagamento,era il soggetto al quale era stato affidato unicamente il servizio ditesoreria, e, più in particolare, la liquidazione delle fatture emessedalla struttura su autorizzazione dell'ente stesso, in ragione di un'ap-posita convenzione in ordine alla quale era tenuta a rispondere allestesse Asl.Per la ricorrente, poi, le sentenze della Suprema Corte di cassa-zione richiamate dalla pronuncia della Corte territoriale, e segnata-mente quelle n. 18448/2007 e n. 13333/2015, pur soffermandosisull'efficacia temporale della previsione di cui all'art. 1, comma 10,del decreto-legge n. 324/1993, non si erano però soffermate «sucome la norma avrebbe dovuto essere interpretata alla luce della4 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026riforma legislativa del 1999 e delle precipue disposizioni che ciascunaRegione stabilisce per ripartire le competenze tra gli Enti sanitari».Le medesime considerazioni valevano per l'ulteriore pronunciadella Corte di cassazione n. 34155/2022.Chiariva la ricorrente che «l'individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] comeil soggetto preposto alla materiale liquidazione delle fatture e allagestione delle risorse a ciò destinate non fa di detta Società l'obbli-gato passivo degli oneri di pagamento derivanti dal ridetto contratto,stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992».Peraltro, le fatture venivano messe in pagamento, «per contodella Asl, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di organismo di moni-toraggio e gestione finanziaria».2. Il motivo è infondato.3. La questione riguarda la legittimazione passiva al pagamentodelle prestazioni sanitarie, di origine contrattuale, per l'anno 2007.4. Va premesso un breve quadro normativo.4.1. Deve muoversi dalla disposizione nazionale di cui all'art. 1,comma 10, del decreto-legge n. 324/1993, convertito in legge n.423/1993, a mente del quale «[n]ei rapporti con le farmacie, con imedici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzio-nate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deveconsiderare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decretol'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sa-nitaria locale territorialmente competente».L'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146 del 24/12/1996 hadato attuazione alla disposizione nazionale, prevedendo che «leAziende USL affidano il servizio di tesoreria secondo le modalità dicui all'art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una o5 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026più delle aziende di credito in possesso dell'autorizzazione all'eserci-zio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a ga-rantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzio-nato d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia)».Al comma 2 dell'art. 38 citato si prevedeva che «[l]a disciplinadel Servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione, con-forme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente».In tale periodo temporale di applicazione della norma regionale,dunque, la legittimazione passiva spettava alle Asl, in quanto la nor-mativa non faceva alcun riferimento alla FIRA.4.2. Per l'anno di riferimento (anno 2007), però, la legge regio-nale Abruzzo n. 15/2004, all'art. 122, ha modificato l'art. 38 dellalegge regionale Abruzzo n. 146 del 1996, prevedendo espressa-mente che l'ente incaricato ai pagamenti delle prestazioni sanitariefosse la FIRA.L'art. 38 citato, nella nuova stesura, prevede che «[l]e Aziendeprovvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, allaquale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per contodelle Aziende regionali».Al comma 2 dell'art. 38 si stabilisce che «[i]l servizio di tesoreriaunica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere deiDirettori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione,a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quin-quennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significa-tiva presenza sul territorio regionale e siano dotate di strutture tec-nico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servi-zio nel rispetto della vigente legislazione bancaria».6 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Al comma 3 dell'art. 38, come modificato nel 2004, si prevedevache, «[n]el caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a piùbanche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incaricoalla [OSCURATO:SOCIETA]. affinché coordini l'attività delle singole banche con-venzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione diTesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impe-gni derivanti dalla convenzione».Al comma 4 si dispone che «è individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. l'or-ganismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è re-sponsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitarioregionale assegnate per competenza le singole Asl. In particolareassolve alle seguenti funzioni:1) gestione finanziaria dei pagamenti;2) monitoraggio finanziario della spesa; 3) smobilizzo crediti me-diante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzodi capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitariain materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla di-rettiva UE 2000/35CE recepita dal d.lgs. n. 231/2002».Risulta evidente, dunque, che la FIRA viene indicata come enteche deve provvedere ai pagamenti delle prestazioni sanitarie.5. Nel 2007, con l'art. 16 della legge Regione Abruzzo n. 34/2007, il monitoraggio finanziario passa all'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria regio-nale.6. L'art. 9 della legge Regione Abruzzo n. 17 del 26/9/2009 prov-vede conseguentemente all'abrogazione dei commi 3, 4 e 4-terdell'art. 38 della legge Regione Abruzzo n. 146/1996 e successivemodifiche.Pertanto, la FIRA a partire dal 2009 non è più l'ente incaricato diprovvedere alla liquidazione dei pagamenti delle prestazioni sanitarierese dagli enti accreditati.7 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/20267. La ricorrente, però, ritiene che, anche a seguito dell'interventodella legge Regione Abruzzo n. 15/2004, la legittimazione passivaspetti comunque alla Asl, e non alla FIRA, che si occuperebbe esclu-sivamente della gestione finanziaria delle risorse.8. Tale assunto, tuttavia, si scontra con la consolidata giurispru-denza di legittimità di questa Corte.Ed infatti, già con ordinanza n. 34155 del 2022 di questa Corte,proprio muovendo dall'art. 10 del contratto stipulato tra la societàaccreditata e la [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che le fat-ture dovevano essere messe in pagamento, per conto della Asl, pro-prio dalla FIRA «nella sua qualità di organismo di monitoraggio egestione finanziaria».Ciò con riferimento a prestazioni termali fornite nell'anno 2007,quindi prima della modifica legislativa del 2009.Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione normativa, risultala data di stipulazione del contratto, da cui sorgono le obbligazionitra le parti, e non certo il momento in cui viene presentata la do-manda giudiziale, come prospettano i ricorrenti.9. Nella stessa direzione si colloca l'ordinanza di questa Corte n.6300 del 2023, ove, sia pure con riferimento al periodo precedenteal 2004, si richiama tutta la normativa della Regione Abruzzo (art.122 della legge regionale Abruzzo n. 15/2004, che ha modificatol'art. 38 della legge regionale n. 146/1996, ulteriormente modificatodall'art. 16 della legge regionale n. 34/2007, dall'art. 9 della leggeregionale n. 17/2009 e dall'art. 21 della regionale n. 1/2011).Si chiarisce, tra l'altro, che la legge n. 122 del 2004 non potevatrovare applicazione al periodo precedente, cui si riferivano i corri-spettivi delle prestazioni.8 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ciò conferma che, ai fini dell'applicazione della disciplina regio-nale, rileva esclusivamente il momento della stipulazione del con-tratto, da cui sorgono le rispettive obbligazioni delle parti.10. Ulteriore conferma si rinviene nell'ordinanza n. 25803 del2023 (v. anche Cass., n. 34539 del 11/12/2023) di questa Corte,relativa a un contratto stipulato nell'anno 2005, che, anche in questocaso, ha ritenuto che sia stata demandata alla FIRA la responsabilitàdella gestione finanziaria dei pagamenti e il monitoraggio finanziariodella spesa.Deve farsi riferimento al momento di stipulazione del contratto,avvenuto nel 2005, il cui art. 10 rimanda all'invio delle fatture incopia anche alla FIRA, ai fini dello svolgimento delle funzioni di mo-nitoraggio e di liquidazione.11. La ricorrente, peraltro, propone una diversa interpretazionedel contratto, da sovrapporre a quella, del tutto plausibile, effettuatadalla Corte di merito, senza peraltro indicare i canoni di esegesi nor-mativa che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale e quelli che,invece, in luogo dei primi, dovevano essere utilizzati.12. L'interpretazione della Corte d'appello, peraltro, è in linea conla recente pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per la quale lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che eroganoprestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanita-rie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, spettaa queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del de-creto-legge n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di unadisposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito con-trattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichinoun diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contesta-zione (Cass., Sez. Un., 27/12/2025, n. 34301).9 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3590/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 19138/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nella specie, proprio questo si è verificato, in quanto l'art. 38della legge regionale Abruzzo n. 146/1996, come modificato dallalegge regionale Abruzzo n. 15/2004, indica espressamente la FIRAcome soggetto che deve provvedere alla liquidazione dei compensispettanti alle strutture accreditate che hanno stipulato i contratti conle Asl.Vi è dunque una espressa deroga da parte della norma regionaleal principio dell'efficacia del contratto esclusivamente per le particontraenti ex art. 1372 c.c.Nella specie, il contratto, pur stipulato tra l'ente accreditate laAsl, comporta che, ai fini del pagamento, la società debba rivolgersiesclusivamente alla FIRA, quale ente incaricato dalla Regione.13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 3590/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 19138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris