CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 31212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01./1977 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e per non avere concesso l'assoluzione ai sensi dell'art 131-bis cod.pen. nonostante la palese tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e aspecificità, in quanto ripropone gli stessi motivi già ampiamente valutati dalla sentenza impugnata e respinti con motivazione logica, completa e non contraddittoria, dovendosi pertanto applicare il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione»(Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; vedi anche Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945); ritenuto il ricorso manifestamente infondato, e perciò inammissibile, con riferimento all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata motivato il diniego di tale proscioglimento per la precedente commissione di reati della stessa indole, valutata applicando correttamente il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione)» (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere es