CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 12151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27052/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 153/2020 , depositata il05/03/2020, R.G.N. 1133/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 858/2017), ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.1999 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. La Corte territoriale, assunta la prova testimoniale, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova di un rapporto di subordinazione della [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della società, rilevando che la stessa aveva in realtà collaborato quotidianamente col marito, [OSCURATO:PERSONA], nell’attività di agente di commercio della [OSCURATO:SOCIETA]. Il marito l’aveva introdotta al lavoro, istruita e diretta, mentre nessuna forma di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare era emersa da parte della società nei confronti della predetta. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 420, comma 5 e 6, e 421, comma 2, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non essersi la Corte di rinvio uniformata alla decisione della S.C. che aveva ammesso la prova testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c. riguardo ai principi costituzionali del favor prestatoris e della ricerca della verità materiale, per non avere i giudici di merito valutato, per tardività imputabile alla ricorrente, i documenti esistenti in atti, recanti annotazioni (“liquidazione Rosanna” oppure “Ros” o “Rosanna”) e cifre all’evidenza significative di come la società abbia sistematicamente corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] dei compensi. 6. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. per mancato rispetto del principio del contraddittorio. Si assume che la società non ha mai negato la permanenza, negli anni di cui si discute, della [OSCURATO:PERSONA] presso gli appartamenti destinati a show room, mentre il marito svolgeva l’attività prevalentemente all’esterno, tanto che in ragione dell’incremento dell’attività commerciale in Roma la società decise di inviare stabilmente presso lo show room [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], Consigliere di amministrazione della società, e il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], non potendo la [OSCURATO:PERSONA] provvedere da sola alle numerose attività, dall’intrattenimento dei clienti, al ricevimento della merce e sistemazione della stessa, alla pulizia degli oggetti, alla preparazione degli imballaggi, alla sorveglianza dei locali ove erano custoditi anche oggetti di elevato valore. Si censura la decisione del tribunale di mancata concessione del termine per l’integrazione della lista testimoniale, con violazione del principio del contraddittorio, si allega che la società aveva offerto alla [OSCURATO:PERSONA], dinanzi all’Ispettorato del Lavoro, la somma a fini transattivi di lire 50 milioni. 7. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. per avere il giudice di rinvio erroneamente valutato gli elementi di prova dimostrativi dell’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte della società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e per aver trascurato l’avvenuto riconoscimento, nella sentenza rescindente, dell’inserimento della medesima nell’organizzazione produttiva di parte datoriale, nonché il dato della continuità della prestazione resa per 19 anni e del versamento della retribuzione. 8. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 245, comma 2, c.p.c. per non avere la Corte di rinvio tenuto conto della iniziale rinuncia della società alle prove testimoniali, e violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per aver consentito l'assunzione delle stesse in sede di rinvio, benché non riproposte nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 9. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per mancato prudente apprezzamento delle prove e per omessa valutazione del contegno tenuto dalle parti nell'intero processo.10. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per errata regolamentazione delle spese di lite, poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] sia nel primo giudizio di appello, sia nel giudizio di Cassazione nonostante l'accoglimento del ricorso della stessa, e sia nel giudizio di rinvio oggi impugnato. 11. In ordine al primo e il quinto motivo di ricorso, occorre premettere che nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (V. Cass. n. 16660 del 2017; Cass. n. 2652 del 2018) 12. Si è ulteriormente specificato che, in caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali (Cass. n. 6552 del 2016). 13. Nel caso in esame, la S.C. ha cassato la sentenza d’appelloper errores in procedendo e in iudicandoed anche per vizio di motivazione. La Corte di rinvio, adeguandosi alla pronuncia della S.C., ha svolto l’istruttoria attraverso l’assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti ed ha respinto la domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per difetto delle necessarie allegazioni sull’esercizio da parte della società di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei suoi confronti e, comunque, per non essere emersi dal complessivo corredo probatorio gli indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e la attuale ricorrente, risultando al contrario come quest’ultima nel corso degli anni avesse agito quale collaboratrice del marito, agente della società. Non vi è quindi spazio per ritenere integrate le violazioni di legge processuale denunciate con i motivi in esame. 14. Non ricorre la violazione dell’art. 437 c.p.c., oggetto del secondo motivo, atteso che sentenza impugnata, facendo propri i rilievi del tribunale, ha sottolineato non solo la tardività della produzione dei documenti ora indicati nel secondo motivo di ricorso, ma anche l’ininfluenza dei medesimi, cioè l’assenza di decisività, in presenza peraltro delle segnalate lacune allegatorie nel ricorso introduttivo della lite sulla esistenza dei requisiti della subordinazione. 15. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso dovendosi ribadire che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, così come la mancata concessione di un termine per l’integrazione delle liste, costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. n. 11810 del 2016; Cass. n. 9551 del 2009). Occorre inoltre considerare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (v. Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 5654 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018); requisiti non ricorrenti nella fattispecie oggetto di causa, avendo peraltro la Corte di rinvio dato atto (pag. 8) che “all'esito dell'espletamento della prova testimoniale in questa fase, parte ricorrente non ha insistito per l'assunzione di altri testi oltre ai due cui era stata inizialmente ridotta dal Collegio la lista testimoniale e che la stessa ricorrente ha indicato nei due congiunti dalla medesima citati”. 16. Per il resto, le censure investono la selezione e la valutazione dei mezzi di prova, compito riservato al giudice di merito e insuscettibile di riesame in questa sede di legittimità, sia pure sotto il vigore del previgente art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, dovendosi ribadire che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v. per tutte Cass. n. 13485 del 2014). 17. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso con cui, attraverso la violazione dell’art. 2094 c.c. non si censura la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di denuncia in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma unicamente la valutazione delle risultanze processuali che costituisce, invece, accertamento di fatto inammissibile in questa sede di legittimità. 18. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. (oggetto del sesto motivo) presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale; difetti non rinvenibili nel caso in esame, con conseguente infondatezza anche del sesto motivo di ricorso. 19. Infine, sul settimo motivo di ricorso deve rilevarsi che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e che nessuna violazione dell’art. 91 c.p.c. è imputabile alla sentenza impugnata che ha provveduto alla regolazione delle spese tenendo presente l'esito complessivo della lite (v. Cass. n. 4778 del 2004; Cass. n. 6369 del 2013; Cass. 13356 del 2021). 20. Per leragioni esposte il ricorso deve essere respinto.21. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent