CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 36158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26293/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 231/2018 depositata il09/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], deceduto ab intestato, proposta da [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Vilma e [OSCURATO:PERSONA], eredi del fratello defunto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], erede del fratello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di divisione, formò due lotti di egual valore ed assegnò agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] il lotto 1, tenendo conto dell’interesse manifestato dalle parti sin dall’atto di citazione. La Corte d’appello ritenne che la richiesta di attribuzione mediante sorteggio era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il deposito della CTU mentre nel corso delle operazioni peritali non aveva mostrato alcuna preferenza. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Antonio, Vilma e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione di una circostanza decisiva del giudizio consistita nell’opposizione all’assegnazione agli attori del lotto numero uno, manifestata nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, nella memorie conclusionali e nel corso delle operazioni di CTU. In ragione dell’opposizione esplicitamente manifestata, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere con il sorteggio dei lotti, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni peritali, come previsto dall’art.729 c.c. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perchè, a fronte dell’opposizione manifestata nel corso del giudizio, la Corte avrebbe disposto l’assegnazione del lotto 1 agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], senza dare conto delle ragioni di opportunità di carattere oggettivo e soggettivo che avrebbero consentito la deroga al criterio del sorteggio, trattandosi di lotti di egual valore. La Corte, nonostante entrambe le parti avessero manifestato l’interesse per il lotto 1, si sarebbe attenuta al solo principio della domanda, preventivamente formulata nell’atto di citazione dagli attori. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n.4 c.p.c. in relazione al valore delle quote. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. In caso di divisione in natura per l'ipotesi di quote identiche, l’art.729 c.c. prevede che l’assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte, criterio che è inteso a garantire i singoli condividenti da ogni possibile favoritismo. La giurisprudenza ha mitigato il rigore della previsione normativa nei casi in cui il frazionamento del bene risultati antieconomico, avuto riguardo alla situazione oggettiva anche di altri beni dei condividenti, per infine pervenire alprincipio secondo cui (cfr. Cass. 4426/2017) il criterio dell'estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità. L’onere motivazionale deve ritenersi particolarmente pregnante perché deroga al favor del legislatore per il sorteggio (Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11857; Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4426; Cassazione civile sez. II, 28/04/2005, n.8833). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha disposto l’assegnazione del lotto 1 agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della preferenza dai medesimi espressa nell’atto di citazione, senza considerare che vi era stata opposizione del ricorrente e senza indicare le ragioni per le quali ha derogato al criterio del sorteggio. A nulla rileva che l’interesse al lotto 1 da parte del ricorrente fosse stato manifestato solo dopo il deposito della CTU , in quanto nel giudizio di scioglimento della comunione non trovano applicazione le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale; al contrario, i condividenti possono mutare le loro richieste in seguito al deposito del progetto didivisione. Ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una meramodalità di attuazione della divisione ( ex multis Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15926). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione. Va dichiarato assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio