CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio a fronte della pronuncia di annullamento resa dalla sentenza n. 7709 del 2024 della Prima Sezione penale di questa Corte, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente, quale terza interessata nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico del padre, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il richiamato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione proponendo, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico, articolato, motivo di impugnazione con il quale deduce violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. e dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 24 del medesimo decreto per: a) inosservanza del principio di diritto sancito dalla decisione di annullamento che aveva demandato al giudice del rinvio l'esame degli elementi fattuali idonei a dimostrare la titolarità dei beni in capo al terzo interessato e la sua capacità economica all'epoca dell'acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente negli anni 2001 e 2008) e delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] (anno 2004); b) inosservanza del principio di diritto in punto di dimostrazione dell'interposizione fittizia del terzo interessato nella titolarità dei beni dei quali è stata disposta la confisca. 2.1. Sotto un primo aspetto, la ricorrente deduce che il provvedimento impugnato, disattendendo le indicazioni della decisione di annullamento, non avrebbe tenuto conto del principio, ritraibile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, per il quale il terzo non può essere gravato di un vero e proprio onere probatorio quanto alla legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, avendo un mero onere di allegazione sulla ricorrenza di fatti, situazioni ed eventi, che ragionevolmente e plausibilmente sono idonei ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto della richiesta di misura ablatoria patrimoniale. Segnatamente la CELENTANO lamenta che il decreto impugnato non ha applicato i richiamati principi nella verifica della propria capacità economica per l'acquisto dei due immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], nel 2001 e nel 2008, e le quote della società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I., nel 2004.2.2. La ricorrente evidenzia, a riguardo, che il provvedimento censurato ha tenuto conto solo dei redditi dichiarati dal 1997 al 2000 e nel 2006 e 2007, senza considerare la puntuale ricostruzione della complessiva capacità economica e reddituale del nucleo familiare costituito dalla stessa e dalla madre [OSCURATO:PERSONA], da lungo tempo separata dall'Accarino. 2.3. In particolare, deduce che la decisione della Corte d'Appello di Milano ha eluso le allegazioni difensive sulla lecita provenienza delle risorse impiegate per i suoi acquisiti. Di qui, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che, a pag. 9-10 del provvedimento impugnato, manca la valutazione delle deduzioni circa la capacità economica del nucleo familiare all'epoca dell'acquisto del 19 novembre 2001, rispetto al documentato "accumulo" da parte della madre [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente al 1997, della somma di euro 77.996,37 e del conseguimento da parte della stessa madre, tra il 1997 e il 2001, di un reddito netto complessivo di euro 50.971,20, nonché dei suoi redditi dichiarati, nell'anno 2000, per la somma di euro 10.329,00. Sicché, anche a prescindere dalle donazioni di altre somme, il nucleo familiare composto da madre e figlia, grazie al fatto che, come confermato nelle testimonianze dei medesimi, erano state mantenute, tra il 1992 e il 2000, da [OSCURATO:PERSONA], e, in seguito, da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ex compagno e fratello di [OSCURATO:PERSONA], aveva accumulato l'importo di euro 132.296,00, significativamente inferiore al prezzo di acquisto del primo bene immobile in [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 77.468,00. Sarebbe stato così disatteso il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite "Spinelli" quanto agli oneri a carico dei terzi interessati nella procedura di prevenzione. Con riferimento, inoltre, all'acquisto del secondo immobile, avvenuto il 18 novembre 2008, il decreto impugnato non avrebbe considerato che, trattandosi di un bene del prezzo di euro 10.000,00, lo stesso ben poteva essere stato pagato con le risorse del nucleo familiare che, per quel solo anno, aveva disponibilità pari ad euro 27.783,76 ed entrate finanziare per euro 47.585,00. 2.4. Rispetto all'acquisto delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] 75, [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ancora una volta obliterando la dettagliata ricostruzione del consulente tecnico della difesa circa le risorse del nucleo familiare negli anni 2003 e 2004, il provvedimento censurato non ha considerato che, a fronte di un esborso per l'acquisto delle quote sociali in data 6 ottobre 2004 della somma di euro 124.414,00, essa ricorrente e la madre avevano una disponibilità economica di euro 407.679,99. In particolare, anche a non voler vagliare le dichiarazioni rese dai testimoni, non era stato considerato che le due donne negli anni dal 2002 al 2004: avevano dichiarato un reddito complessivo di euro 46.637,92; avevano beneficiato della somma di euro 129.114,22 derivante dalla vendita di un appartamento appartenente alla famiglia della signora [OSCURATO:PERSONA] in Sarno che aveva comportato l'accredito di tale importo sul conto della stessa l'8 settembre 2004; nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto un mutuo presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 200.000,00. Tale mutuo, dopo essere stato rinegoziato, era stato rimborsato nell'anno 2017 grazie alle risorse documentate provenienti dal compagno della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta allora che, sebbene avesse documentato la propria capacità economica ai fini dell'acquisto delle quote della società, questa era stata oggetto di confisca perché i finanziamenti effettuati da essa ricorrente nella stessa a partire dall'anno 2005 sarebbero stati sproporzionati rispetto alle sue entrate ed eseguiti, per la somma di euro 423.527,00, attraverso la fiduciaria di diritto elvetico GETRIMEX, che sarebbe riconducibile ad altre società utilizzate dal padre per incrementare il traffico illecito di rifiuti. Di qui denuncia che la decisione impugnata, muovendo da tale assunto, avrebbe erroneamente applicato nella fattispecie concreta il criterio della c.cl. impresa mafiosa sottoponendo a confisca l'intero patrimonio aziendale e il capitale sociale, senza considerare l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, che non avrebbero dovuto essere incise dalla misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura afferente la confisca delle somme sul conto svizzero "Farabutto". 2. Ciò posto, il ricorso è fondato, innanzi tutto, con riferimento agli immobili siti nella cittadina di [OSCURATO:PERSONA], poiché la decisione impugnata non ha considerato le puntuali doglianze difensive a tal fine operate dalla CELENTANO, limitandosi a fare riferimento, svilendone la portata sul piano istruttorio, alle sole donazioni.Ancora una volta, come aveva fatto già il primo provvedimento cli annullamento di questa Corte, occorre allora ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza "Spinelli" in forza del quale, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01). Vi è dunque che, alla luce dell'indicato principio, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni il nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla madre non avrebbe potuto vivere, nel periodo tra il 1992 e il 2000, con le somme dalla stesse legittimamente dichiarate, risparmiando l'importo necessario per acquistare l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], considerando che, in ogni caso, la convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], pure a voler escludere che questi avesse provveduto interamente alle esigenze economiche delle due donne, postulava, in base all'id quod plerumque accidit, un contributo del medesimo almeno parziale al mantenimento del nucleo familiare. 3. Anche con riferimento all'acquisto delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] 75 il ricorso merita accoglimento poiché, pure sotto tale aspetto, a fronte dell'assolvimento da parte della CELENTANO dell'onere di allegazione a proprio carico circa la disponibilità delle somme a tal fine necessarie, la pronuncia impugnata non le ha superate con adeguata motivazione. Sotto un primo aspetto, è vero e va ribadito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 - 01). Sennonché la ricorrente ha documentato che, dopo aver ottenuto il mutuo ed averlo rinegoziato per l'impossibilità di corrispondere le rate come da piano di ammortamento, lo stesso è stato pressocché integralmente rimborsato nel 2017 dal suo compagno [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Sotto altro aspetto, la Corte territoriale ha ritenuto, assumendo che comunque gli incrementi patrimoniali della società [OSCURATO:PERSONA] 75, a partire dall'anno 2005, fossero stati effettuati dalla ricorrente grazie a risorse illecite provenienti dalla finanziaria di diritto elvetico Getrimex, riconducibile al proposto e anche all'assunta attività delittuosa dello stesso, che le relative quote dovessero essere oggetto di indistinta confisca unitamente all'impresa. Nel fare ciò, tuttavia, il decreto impugnato non ha tenuto conto del principio per il quale, in tema di misure di prevenzione, la confisca integrale di un complesso aziendale può essere disposta solo nel caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni e la formazione del capitale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad abiezione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270711 - 01; Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 - 03). In sostanza, una volta dimostrata da [OSCURATO:PERSONA], nei limiti dell'onere di allegazione gravante sulla stessa quale terzo interessata, la provenienza lecita degli importi per l'acquisto delle quote della società, la decisione impugnata non avrebbe potuto sottoporre ad ablazione le parti dell'impresa o quote di valore riferibili a tali apporti e avrebbe altresì dovuto chiarire, rispetto ai proventi generati dall'impresa, se fossero o meno tutti riferibili ad un'attività delittuosa del proposto. 4. Pertanto il decreto impugnato deve essere annullato limitatamente alla confisca dei beni immobili e delle quote societarie con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dei beni immobili e delle quote societarie con rinvio per n