Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 123/1974
ECLI:IT:COST:1974:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 17 giugno 1972 nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha
proposto questione di legittimità costituzionale delle norme di cui
agli artt. 334, 304 ter, terzo comma, e 304 ter, quarto comma, del
codice di procedura penale in tema di perquisizione domiciliare. Tali
norme sarebbero in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 14
della Costituzione, perché non prevedono che alle operazioni di
perquisizione debba assistere il difensore dell'imputato: questi, in
sostanza, dovrebbe essere preavvisato del compimento dell'atto
istruttorio, nei casi in cui non ostino ragioni di urgenza o di
segretezza; altrimenti, dovrebbe essere avvisato della perquisizione
domiciliare successivamente all'accesso sul luogo, ma prima dell'inizio
delle operazioni, previa sospensione, eventualmente, delle operazioni
stesse.
Nei casi di assoluta urgenza, poi, la perquisizione, secondo il
giudice a quo, potrebbe essere compiuta senza preavviso o avviso al
difensore, purché ai sensi dell'art. 304 ter, quarto comma, siano
indicate nel verbale, con adeguata motivazione, le ragioni della deroga
alle norme ordinarie.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata come per
legge. Poiché nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative.
:
1. - Il pretore di Torino propone alla Corte cinque questioni di
legittimità costituzionale concernenti norme in materia di
perquisizione domiciliare, poiché ritiene che esse violino gli artt.
24, secondo comma, e 14 della Costituzione.
Più precisamente la denunzia investe i seguenti articoli del
codice di procedura penale:
a) l'art. 334, nella parte in cui non prevede che debba esser dato
all'imputato un avvertimento circa il diritto che gli compete di farsi
assistere da un difensore;
b) lo stesso art. 334, nella parte in cui limita il diritto
dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul
posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma sia prontamente
reperibile in un congruo lasso di tempo;
c) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che,
dopo l'accesso dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni,
quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente
possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine,
anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare;
d) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che
occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di
urgenza o di segretezza;
e) l'art. 304 ter, quarto comma, nella parte in cui non comprende
la perquisizione domiciliare nel novero degli atti per i quali occorre
motivare in verbale, a pena di nullità, la ragione di assoluta urgenza
per la quale viene omesso l'avviso al difensore.
Sebbene l'ordinanza di rinvio deduca anche la violazione dell'art.
14 della Costituzione, le questioni, nei termini in cui sono state
proposte, riguardano esclusivamente la violazione del diritto di difesa
e non incidono in alcun modo sulla tutela costituzionale del domicilio.
Esse, comunque, risultano tutte non fondate.
2. - L'art. 334 c.p.p. prescrive che all'imputato, o a colui che
abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione
domiciliare, sia consegnata, prima dell'inizio delle operazioni, copia
del decreto con il quale è stato disposto l'atto istruttorio e che gli
venga rivolto invito orale di assistervi o di farsi rappresentare da
persona che sia sul posto. E evidente che tale persona, qualora vi si
trovi, può essere anche il difensore dell'imputato: ogni precisazione
al riguardo appare del tutto fuori luogo, giacché non è neppure
concepibile che un incarico, che può essere conferito a qualsiasi
cittadino, come quello dell'assistenza o della rappresentanza alle
operazioni di perquisizione, non possa essere commesso al difensore
dell'imputato.
È, pertanto, destituita di ogni fondamento la prima delle
questioni proposta dal giudice a quo: l'art. 334, infatti, non tanto
esclude che possa essere dato all'imputato l'avvertimento che egli ha
diritto di farsi assistere dal difensore, quanto piuttosto limita la
categoria dei soggetti, da cui l'interessato può farsi assistere o
rappresentare, alle persone che siano "sul posto".
3. - La legittimità di tale limitazione è contestata dal pretore
di Torino, con le questioni indicate alle lettere b), c) e d), che
possono essere esaminate congiuntamente perché muovono tutte dalla
medesima premessa.
Esse in sostanza postulano che non tutte le perquisizioni
domiciliari abbiano le stesse caratteristiche di urgenza o di
riservatezza e che per tutte sia comunque possibile, dopo l'accesso
dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni di perquisizione,
attendere il tempo necessario per effettuare le ricerche o le notifiche
volte ad assicurare, con la presenza e l'assistenza di un difensore, la
tutela del diritto di difesa.
In ordine a tali considerazioni, deve rilevarsi che la
perquisizione è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato,
perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento
sorpresa.
Né essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorità che vi
procede ha raggiunto il luogo in cui si sospetta che ci siano cose
pertinenti al reato o che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di
altra persona indiziata od evasa (art. 332): è appena il caso di
precisare che una pausa nello svolgimento delle operazioni di
perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più
agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento
degli oggetti da sequestrare.
Del resto, tali vicende sono state espressamente considerate, come
fattori di turbamento delle operazioni, dal legislatore che ha
giustamente disposto apposite cautele. Il terzo e il quarto comma
dell'art. 334 c.p.p. prescrivono infatti che il giudice, nel procedere
alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre che siano
perquisite le persone presenti o sopraggiunte; egli inoltre può
ordinare che esse non si allontanino prima del compimento delle
operazioni e, in difetto, che siano trattenute o ricondotte con la
forza sul posto.
La disciplina dei poteri del giudice nelle perquisizioni, della cui
legittimità qui non si discute, si risolverebbe, nel caso in cui si
consentisse l'interruzione delle operazioni in attesa del difensore
dell'imputato o indiziato di reato, in una rilevante limitazione della
libertà di movimento di tutte le altre persone nei confronti delle
quali il magistrato ritenesse di dover adottare i provvedimenti
contemplati nella norma in esame, i quali, proprio per la loro durata,
potrebbero risultare di assai dubbia legittimità.
4. - Per quanto riguarda l'ultima questione, indicata alla lettera
e), è da rilevare come non può meritare censura la norma che non
prevede l'obbligo della motivazione dell'urgenza e dell'esonero del
preavviso per un atto processuale, quale la perquisizione, che, per
quanto si è detto, è, per sua natura, sempre urgente ed esclude ogni
preventiva notizia relativa al suo compimento.
In conclusione, la garanzia del diritto di difesa nelle
perquisizioni domiciliari trova, nella vigente normativa, dei limiti
che scaturiscono dalla stessa natura e funzione dell'atto istruttorio:
comunque, nella relativa disciplina, il legislatore, nel conflitto fra
due esigenze costituzionalmente rilevanti, (nella specie: difesa
processuale del cittadino e tutela della collettività dal delitto) ha
un margine di discrezionalità che restringe il controllo di
costituzionalità alla sola razionalità della soluzione adottata.
E questa, nel caso, appare rispondente alle ragioni che dovevano
ispirare l'azione legislativa e alle finalità che essa si riprometteva
di perseguire.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 334, 304 ter, comma terzo, e 304 ter, comma quarto, del
codice di procedura penale, proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 14 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere