CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data 5 febbraio 2019, irrevocabile il 23 settembre 2020, la quale - confermando la decisione del Tribunale collegiale di Agrigento - condannava Alaimo per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, 585 cod. pen., irrogandogli la pena di 6 anni e 1 mese di reclusione. Con tale istanza la difesa aveva dedotto l'esistenza di un contrasto tra due giudicati irrevocabili, quello di cui alla sentenza del Tribunale monocratico di Agrigento che aveva giudicato fatti da cui era stato stralciato il reato di lesioni aggravate, e quello di cui alla sentenza della Corte d'appello di Agrigento sopra richiamata avente ad oggetto appunto tale reato. Ad avviso della difesa, tali giudicati avevano espresso valutazioni inconciliabili in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla ricostruzione dei fatti. Aveva pertanto richiesto disporsi un esperimento giudiziale sui luoghi al fine di ricostruire la reale dinamica degli accadimenti e riscontrare quanto obiettivamente riferito dai testi e dalla persona offesa. Veniva, inoltre, richiesta una perizia medico-legale sulla stessa persona offesa per accertare la sussistenza dell'aggravante contestata dello sfregio permanente, posto che essa era stata ritenuta sulla sola base delle dichiarazioni testimoniali rese dal medico curante della vittima. 2. La Corte d'appello ha dichiarato l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza in quanto basata, non sull'acquisizione di elementi nuovi, ma su una diversa valutazione di quelli già acquisiti ed esaminati nel giudizio principale. La Corte ha altresì ritenuto che le prove richieste, anche ove fossero state ammesse, sarebbero state ictu °cui/ inidonee a incidere sul precedente giudicato. Ha inoltre valutato insussistente un contrasto tra giudicati, dal momento che la persona offesa era stata ritenuta inattendibile dal secondo decidente, sicché non vi sarebbe contrasto con quanto affermato dal Tribunale in composizione monocratica. Quanto all'esistenza dello sfregio permanente, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la questione fosse già stata ampiamente affrontata con l'esame testimoniale del medico di famiglia della persona offesa. Ha comunque escluso l'ammissibilità della revisione al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante. 3. Avverso tale decisione la difesa dell'Alaimo ha proposto ricorso deducendo la violazione degli artt. 606, lett. a), b) ed e) e 192 cod. proc. pen. in quanto la i. Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa era stata giudicata inattendibile dal secondo giudice, sicché non aveva valutato nel merito l'eccepita inconciliabilità dei due giudicati. Inoltre, non aveva esaminato la richiesta di esperimento giudiziale dei luoghi. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'istanza di revisione proposta è fondata, sotto un primo profilo, sulla asserita oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano la sentenza della Corte d'appello di Palermo e quella del Tribunale in composizione monocratica con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla ricostruzione dei fatti operata. 2.1. Occorre preliminarmente osservare che, secondo la giurisprudenza costituzionale e l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contrasto tra giudicati che legittima l'istanza di revisione non attiene alla diversa valutazione di una determinata vicenda processuale da parte di due diversi giudici, bensì alla ricostruzione inconciliabile di un determinato accadimento essenziale per l'affermazione di responsabilità di una persona. A ritenere diversamente, infatti, si trasformerebbe un mezzo di impugnazione straordinario, qual è la revisione, in un mezzo di controllo della correttezza di giudizi ormai irrevocabili (Corte cost., sentenza n. 129 del 2008). Questa Corte ha pertanto affermato che il contrasto tra giudicati che rileva ai fini della revocabilità della sentenza è costituito esclusivamente dalla oggettiva incompatibilità tra fatti, intesi nella loro dimensione naturalistica, su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228 - 01; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 (deo. 21/02/2017), Mortola, Rv. 269757 - 01; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731 - 01). In sostanza, il contrasto tra giudicati cui si riferisce l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è da ravvisarsi nell'errore di fatto e non nella valutazione del fatto, costituendo questa l'essenza stessa della giurisdizione (Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, cit.). 2.2: Venendo al caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, l'istanza avanzata da Alaimo, lungi dal prospettare un effettivo contrasto tra giudicati, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove già esaminate nel giudizio principale e specificamente di quelle relative alla attendibilità della persona offesa e alla conseguente ricostruzione della dinamica dei fatti. Inoltre, come questa Corte ha già affermato, il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione (Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, Esposito, Rv. 280516 - 01). Quanto poi alla richiesta di esperimento giudiziale volto a «ricostruire la reale dinamica degli accadimenti al fine di riscontrare obiettivamente quanto riferito dai testi e dalla persona offesa», il ricorrente prospetta un mezzo di prova, il quale presenta all'evidenza carattere meramente esplorativo, laddove invece, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., gli elementi in base ai quali può essere chiesta la revisione, devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen. 3. Sotto altro profilo, l'istanza di revisione è fondata sulla prospettazione di una "nuova prova" costituita dalla perizia volta ad accertare la sussistenza della circostanza aggravante dello sfregio permanente. 3.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Rv. 270137; Sez. 7, n. 346 del 23/09/2021, dep. 2021, n.m.). Pertanto, a fronte delle prove su cui il giudice di merito ha ritenuto dimostrata l'esistenza dello sfregio permanente - costituite dalla testimonianza resa dal medico di famiglia della persona offesa - non ricorrevano i presupposti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono necessari per valutare come ammissibile la richiesta di revisione. Si è infatti affermato che «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico- scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche». Ma in tal caso, l'istante deve argomentare in ordine alla novità del metodo e in ordine alla capacità di quest'ultimo di consentire di apprendere dati nuovi (Sez. 6, Sentenza n. 13930 del 14/02/2017, Rv. 269460 - 01), onere che nella specie il ricorrente non ha soddisfatto. Nella specie la perizia richiesta dal ricorrente non risponde a tali requisiti, dal momento che essa è fondata\Csulta prospettazione di nuove metodologie di indagine, bensì sulla richiesta di valutazione della sussistenza dello sfregio permanente secondo modalità differenti da quelle seguite dal giudice di merito. 3.2. In ogni caso, come correttamente affermato dalla Corte d'appello, deve escludersi l'ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 1, Sentenza n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Se. 6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778). L'art. 631 cod. proc. pen., infatti, subordina l'ammissibilità dell'istanza al caso in cui gli elementi in base ai quali si chiede la revisione siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Tali limiti sono stati valutati da questa Corte come frutto di un ragionevole momento di sintesi e bilanciamento fra le contrapposte, ma pariordinate, esigenze del favor innocentiae e di quelle riconducibili ai valori di certezza e stabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 6, n. 1751 del 14/09/2017, dep. 16/01/2018, Rv. 271966 - 01; Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080 - 02). In definitiva, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente non propone alcun elemento di novità a fondamento della propria istanza, ma si limita a contestare la valutazione della prova effettuata dai giudici di merito chiedendone una inammissibile rivalutazione. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila euro. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas