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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21606/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Preso atto della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini per il reato di bancarotta documentale semplice, ritenuta colposa, e condannato la ricorrente alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della responsabilità dell'imputata - non è ammissibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento, non prendendo non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essere amministratrice testa di legno, oltre a configurarsi quale mera ipotesi alternativa, non prospettabile in questa Sede, non essendo stato individuato un amministratore di fatto, comunque non la esonera dalla responsabilità penale, in quanto Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01 ha affermato che «deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133)»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli rf estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Preso atto della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini per il reato di bancarotta documentale semplice, ritenuta colposa, e condannato la ricorrente alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della responsabilità dell'imputata - non è ammissibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento, non prendendo non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essere amministratrice testa di legno, oltre a configurarsi quale mera ipotesi alternativa, non prospettabile in questa Sede, non essendo stato individuato un amministratore di fatto, comunque non la esonera dalla responsabilità penale, in quanto Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01 ha affermato che «deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133)»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli rf estensor
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