CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34372/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata -controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 283/2/2019, depositata e pubblicata in data 25.2.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tributi - Società di capitali – prelievi dei soci in acconto utili –maggiori ricavi –utili extracontabili. consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 23 aprile 2014 la Guardia di Finanza notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. processo verbale di constatazione relativo agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, rilevando l’avvenuta esecuzione di prelievi per cassa a titolo di “acconto utili” da parte dei soci Andrea ed [OSCURATO:PERSONA]: tali prelievi ammontavano, rispettivamente, ad euro 135.181,88, euro 197.170,22 ed euro 113.119,26. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza accertava che, nei tre esercizi oggetto di verifica, gli utili risultanti dal bilancio dalla società erano rispettivamente pari ad euro 40.137,00, euro 72.202,00 ed euro 51.754,67 e riteneva che da tale situazione conseguissero ricavi d’impresa non dichiarati pari ad euro 115.523,87 per l’anno 2009, euro 158.277,59 per l’anno d’imposta 2010 ed euro 90.353,72 per l’esercizio 2011, rimettendo all’Agenzia delle Entrate competente l’irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie. Sulla base del predetto processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava i seguenti avvisi di accertamento: - n. T7G030603516/2015 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno d’imposta 2010 accertando un maggior reddito d’impresa di euro 127.145,00, così pari a complessivi euro 257.914,00, rispetto a quanto oggetto di dichiarazione dei redditi per euro 130.769,00; - n. T7G03063524/2015 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno d’imposta 2011 accertando un maggior reddito d’impresa di euro 64.226,00, così pari a complessivi euro 194.728,00, rispetto a quanto oggetto di dichiarazione dei redditi, per euro 130.502,00. 1.1.Per entrambi gli anni d’imposta (2010 e 2011) l’Agenzia qualificava quale maggior reddito di impresa, rispetto alle risultanze del bilancio approvato e dunque delle dichiarazioni dei redditi della società, i crediti della società verso i propri soci conseguenti ai prelievi da questi ultimi effettuati in acconto su futuri utili; per tale ragione, rideterminava il reddito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, rettificando d’ufficio i dati di bilancio dell’impresa, in considerazione del ritenuto maggior risultato utile d’esercizio. Sulla scorta dei rilievi sollevati dall’Agenzia, alla [OSCURATO:PERSONA] veniva contestata la violazione dell’art. 1 D.P.R. n. 600/1973 e art. 3 D.P.R. 322/1998 per presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRAP, nonché dell’art. 22 D.P.R. n. 600/1973 per tenuta irregolare delle scritture contabili. 1.2.Nei confronti dei soci venivano invece emessi i seguenti avvisi di accertamento:- n. T7G010603526/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2010, attribuendo al socio un reddito complessivo pari ad euro 128.957,00 (corrispondente alla quota del 50% di quello d’impresa) e contestando la violazione dell’art. 1 DPR 600/1973 per presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRPEF- n. T7G010603533/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2011, attribuendo al socio un reddito complessivo pari ad euro 97.364,00 (corrispondente alla quota del 50% di quello d’impresa) e contestando la violazione dell’art. 1 DPR 600/1973 per presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRPEF; - n. T7G010603546/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2010, attribuendo al socio un maggior reddito pari ad euro 128.957,00 (corrispondente alla quota del 50% di quello d’impresa) e contestando la violazione dell’art. 1 DPR 600/1973 per presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRPEF - n. T7G010603548/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2011, attribuendo al socio un maggior reddito pari ad euro 97.364,00 (corrispondente alla quota del 50% di quello d’impresa) e contestando la violazione dell’art. 1 DPR 600/1973 per presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRPEF. 2.La C.T.P. di Torino, riuniti i ricorsi separatamente presentati dalla società e dai soci avverso i rispettivi atti impositivi, con sentenza n. 1821/1/2016 annullava tutti gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che “nessuna delle operazioni di prelievo effettuate dai soci doveva transitare nel conto economico perché tali prelievi non hanno generato per la società nessun maggiore ricavo o costo e, quindi, non hanno modificato il risultato di esercizio dal quale scaturisce materia imponibile per la società e automaticamente per i soci”. 2.1. Con le successive sentenze n. 404 e n. 405 del 22 marzo 2017, la C.T.P. accoglieva, per le medesime ragioni già sottese alla pronuncia n. 1821, anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento n. T7G010603526/2015 e n. T7G010603546/2015 per l’anno d’imposta 2010. 3.La C.T.R. del Piemonte, adita dall’Ufficio, riunite le impugnazioni avverso le tre sentenze, accoglieva integralmente i gravami, osservando che “i primi giudici, nell’aderire alle argomentazioni dei ricorrenti, (non) hanno tenuto conto delle seguenti considerazioni: - le spese derivanti dai prelievi dal conto corrente della società non erano riferibili al funzionamento della stessa e quindi non erano classificabili come costi inerenti; -le somme così individuate non sono state oggetto di alcuna tassazione; -le medesime erano superiori agli utili distribuiti nel periodo dalla società; - l’ininfluenza delle dichiarazioni a bilancio sulla reale portata del codice civile che, agli artt. 2432, 2433, 2433-bis e 2478 dispongono con precisione come debbano essere contabilizzati gli utili distribuiti, nulla essendo previsto sulla valenza potenziale degli utili medesimi (in particolare l’art. 2424, richiamato dai ricorrenti, nulla dice sui crediti verso soci). Osserva inoltre il collegio che l’artifizio utilizzato, peraltro ripetuto nel tempo, risulta finalizzato a procrastinare nel tempo un evidente depauperamento del patrimonio della società con l’utilizzo illegittimo di crediti senza un effetto ai fini erariali, pur in presenza di una precisa distribuzione degli utili”. 4. Avverso la precitata sentenza la società e i soci indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «efficacia esterna del giudicato derivante dalla sentenza n. 577/2018; violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..», i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, relativa ai periodi d’imposta 2010 e 2011, è contraria alla pronuncia n. 577/2018, depositata il 23 marzo 2018, passata in giudicato in data 23 ottobre 2018 e resa tra le medesime parti, con riferimento ad identica fattispecie, afferente il precedente periodo d’imposta (2009). In tale pronunzia, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva accolto le tesi dei ricorrenti, annullando gli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle entrate. 1.1. Ilmotivo è inammissibile. 1.2. Questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità è opponibile ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (Cass. 25863/2022, Cass. Sezioni Unite n. 13906/2006). 1.3. Il giudicato esterno è infatti sì rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. n. 14118/2001). 1.4. Nel caso di specie, la sentenza invocata è passata in giudicato il 23.10.2018 e dunque prima dell’udienza, svoltasi in data 16.1.2019, in cui è stata decisa la presente causa da parte della C.T.R.. 1.5. Peraltro, deve escludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo, relativo ad un singolo periodo d'imposta, sia idoneo, ex se, a «fare stato», in via generalizzata, per ulteriori periodi, precedenti o successivi, potendo avere un tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche, o ad altri eventuali elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo. L'efficacia di giudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altre solo nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposta (Cass. n. 11328/2022, Cass. n. 32268/2023), circostanza all’evidenza da escludersi nella fattispecie in esame. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c., art. 16 D.lgs. n. 446 del 1997, art. 5 DPR 917/1986 e art. 39 DPR 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», i ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte abbia errato a ritenere che costituissero un maggior reddito d’impresa (rispetto a quanto già risultante dai bilanci) i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dei suoi soci, peraltro già regolarmente allibrati nel bilancio della società. Assumono, al riguardo, che nell’ambito della disciplina civilistica del contenuto dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) l’attivo circolante comprende la voce di bilancio residuale “crediti verso altri” costituita da tutti quei crediti che non trovano collocazione specifica. Tra di esse si annovererebbe dunque il conto “Crediti verso soci”. Era pacifico che il prelievo dei soci non era stato registrato in bilancio come componente negativo di reddito ed il conseguente credito verso soci si era concretato solo in un passaggio di poste di stato patrimoniale, da “banca” a “crediti verso altri” e non era transitato dal conto economico. L’incremento della voce “crediti vs soci” negli esercizi 2010 e 2011, pari rispettivamente ad euro 127.145,00 e ad euro 64.226,00, descriveva le somme che i soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto nel corso dell’anno 2010 e 2011 come acconto utili, risultata poi, in sede di approvazione del bilancio, in eccesso rispetto all’utile loro effettivamente spettante, in un importo che essi erano pertanto tenuti a restituire alla società. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La C.T.R. del Piemonte ha ritenuto che gli accertatori avessero fornito piena prova della sussistenza di maggiori ricavi occulti, essendo incontroverso, com’è incontroverso in questa sede, che i prelievi dei soci, di rilevante importo, riguardassero spese personali e che gli utili ufficialmente distribuiti fossero nettamente inferiori alle somme prelevate dal conto corrente della società e registrati come uscite di cassa. 2.3. A norma dell’art. 2478 del codice civile, nel testo vigente ratione temporis, possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato e da apposita delibera assembleare. Ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, non è consentito ai soci di prelevare dalla cassa somme in “acconto utili”, a maggior ragione se relative a spese personali, provocando il depauperamento del patrimonio della società ed ingenerando costi non inerenti all’attività della società, come tali non riconoscibili, ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R.. 2.4. Inoltre, l’art. 2424 c.c., relativamente allo stato patrimoniale, alla voce C) “attivo circolante”, non contempla ogni sorta di credito verso i soci e dunque non consente il prelievo di utili “solo potenziali”. La voce A) si riferisce infatti solo ai “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e non a crediti per prelievi di utili potenziali. 2.5. Appare pertanto conforme a diritto la decisione della C.T.R. che ha ritenuto sussistere un illegittimo artifizio contabile, consolidato nel tempo, finalizzato a sottrarre a tassazione le somme prelevate, non dichiarate dalla società tra i componenti positivi e neppure dai soci, i quali dichiaravano solo gli utili (inferiori all’entità dei prelievi) ufficialmente distribuiti. 3. Il ricorso va conclusivamente rigettato. 4. Spese secondo soccombenza. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i