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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 04361/2024

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19672/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

TORINO n. 1236/2019 depositata il 20/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto Uditi i difensori delle parti presenti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CTR Piemonte ha ritenuto illegittimo, per violazione dell’art. 20 TUR come risultante dalle modifiche apportate, ad effetto retroattivo, dalle leggi previsionali 2018 e 2019, l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro notificato alle società controricorrenti in relazione alla scrittura privata autenticata registrata il 1^ agosto 2016 (autoliquidata in misura fissa) con la quale [OSCURATO:PERSONA] spa aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] spa la partecipazione totalitaria da essa detenuta in [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] spa e D e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo di ricorso, l’ Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Tur, posto che quanto affermato dalla CTR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva, là dove vorrebbe escludere dalla riqualificazione gli elementi esterni e gli atti collegati con l’atto presentato alla registrazione; ciò in ragione del fatto che quella di registro è imposta non sull'atto, bensì sulla ricchezza che con l'atto viene trasferita ed espressa.

Solo così ragionando, del resto, si darebbe piena attuazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma tuttora sotteso alla disposizione in esame.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge anche con riferimento all'articolo 1 comma 87 della legge 205 del 2017 nonché all'articolo 1 comma 1084 della legge 145 del 2018.

Ciò perché ad essere esclusi dall'attività di riqualificazione dell'atto non sarebbero tutti indistintamente gli elementi extratestuali ma soltanto quelli, se non recepiti per rinvio nell'atto stesso, «che siano completamente extravaganti cioè non 'infracontestuali' rispetto alla volontà ed agli effetti immediatamente desumibili dall'interpretazione dell'atto formulata ai sensi degli articoli 1362 seguenti cod.civ.».

Questa interpretazione risponderebbe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma secondo il parametro della causa concreta dell'atto, nella specie riconducibile, attraverso la cessione di partecipazione totalitaria, alla realizzazione degli effetti propri di un vero e proprio trasferimento di ramo aziendale, assoggettabile ad imposizione proporzionale del 3%.

Con istanza 1.2.2024 le società [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione opposto, come da allegato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Novara; autoannullamento derivante dal recepimento del nuovo indirizzo interpretativo dell’art. 20 d.P.R. 131/86di cui alle modifiche normative apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, nonché della sentenza Corte Costituzionale n. 158/20 e successive pronunce di legittimità.

L’ Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per l’intervenuto autoannullamento, a spese compensate (nota 10.2.2024).

In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto, per essere venuto meno il suo oggetto (l’avviso annullato in autotutela) con conseguente cessazione della materia del contendere; compensate le spese come da istanza congiunta delle parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19672/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. TORINO n. 1236/2019 depositata il 20/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto Uditi i difensori delle parti presenti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CTR Piemonte ha ritenuto illegittimo, per violazione dell’art. 20 TUR come risultante dalle modifiche apportate, ad effetto retroattivo, dalle leggi previsionali 2018 e 2019, l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro notificato alle società controricorrenti in relazione alla scrittura privata autenticata registrata il 1^ agosto 2016 (autoliquidata in misura fissa) con la quale [OSCURATO:PERSONA] spa aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] spa la partecipazione totalitaria da essa detenuta in [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] spa e D e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso, l’ Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Tur, posto che quanto affermato dalla CTR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva, là dove vorrebbe escludere dalla riqualificazione gli elementi esterni e gli atti collegati con l’atto presentato alla registrazione; ciò in ragione del fatto che quella di registro è imposta non sull'atto, bensì sulla ricchezza che con l'atto viene trasferita ed espressa. Solo così ragionando, del resto, si darebbe piena attuazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma tuttora sotteso alla disposizione in esame. Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge anche con riferimento all'articolo 1 comma 87 della legge 205 del 2017 nonché all'articolo 1 comma 1084 della legge 145 del 2018. Ciò perché ad essere esclusi dall'attività di riqualificazione dell'atto non sarebbero tutti indistintamente gli elementi extratestuali ma soltanto quelli, se non recepiti per rinvio nell'atto stesso, «che siano completamente extravaganti cioè non 'infracontestuali' rispetto alla volontà ed agli effetti immediatamente desumibili dall'interpretazione dell'atto formulata ai sensi degli articoli 1362 seguenti cod.civ.». Questa interpretazione risponderebbe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma secondo il parametro della causa concreta dell'atto, nella specie riconducibile, attraverso la cessione di partecipazione totalitaria, alla realizzazione degli effetti propri di un vero e proprio trasferimento di ramo aziendale, assoggettabile ad imposizione proporzionale del 3%. Con istanza 1.2.2024 le società [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione opposto, come da allegato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Novara; autoannullamento derivante dal recepimento del nuovo indirizzo interpretativo dell’art. 20 d.P.R. 131/86di cui alle modifiche normative apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, nonché della sentenza Corte Costituzionale n. 158/20 e successive pronunce di legittimità. L’ Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per l’intervenuto autoannullamento, a spese compensate (nota 10.2.2024). In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto, per essere venuto meno il suo oggetto (l’avviso annullato in autotutela) con conseguente cessazione della materia del contendere; compensate le spese come da istanza congiunta delle parti. P.Q.M. Dichiara estinto il processo; Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione
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