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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15216/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 885/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 03/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con ordinanza depositata il 21.5.2021, il Tribunale di Trani ha accolto l’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15024/2021 Numero sezionale 2886/2022 confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Numero di raccolta generale 15216/2022Data pubblicazione 12/05/2022 Giudice di Pace di Trani; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ha liquidato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio, nominato in sostituzione del difensore di fiducia in un procedimento penale, il compenso limitatamente alla sola fase decisionale; - il processo si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.12 n.3, lett. a) del DM55/2014, per omessa liquidazione della fase di studio; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «La fase di studio, che comprende l’esame e studio degli atti, è prodromica alla fase decisionale sicché è dovuto il compenso al sostituto del difensore d’ufficio, il quale abbia partecipato all’udienza in cui la causa è stata decisa, indipendentemente dalla complessità della difesa svolta, che rileva solo ai fini della determinazione del compenso.

È assorbito il secondo motivo»; Considerato che: - [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore; - L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Trani in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15024/2021 Numero sezionale 2886/2022 contributo unificato, se dovuto; Numero di raccolta generale 15216/2022Data pubblicazione 12/05/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 885/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 03/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con ordinanza depositata il 21.5.2021, il Tribunale di Trani ha accolto l’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15024/2021 Numero sezionale 2886/2022 confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Numero di raccolta generale 15216/2022Data pubblicazione 12/05/2022 Giudice di Pace di Trani; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ha liquidato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio, nominato in sostituzione del difensore di fiducia in un procedimento penale, il compenso limitatamente alla sola fase decisionale; - il processo si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.12 n.3, lett. a) del DM55/2014, per omessa liquidazione della fase di studio; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «La fase di studio, che comprende l’esame e studio degli atti, è prodromica alla fase decisionale sicché è dovuto il compenso al sostituto del difensore d’ufficio, il quale abbia partecipato all’udienza in cui la causa è stata decisa, indipendentemente dalla complessità della difesa svolta, che rileva solo ai fini della determinazione del compenso. È assorbito il secondo motivo»; Considerato che: - [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore; - L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Trani in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15024/2021 Numero sezionale 2886/2022 contributo unificato, se dovuto; Numero di raccolta generale 15216/2022Data pubblicazione 12/05/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6
Sentenza Cassazione n. 15216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris