Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16727/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33845/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), con specifico riferimento al dolo, oltre che con riguardo alla recidiva e all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteRic [OSCURATO:PERSONA] il ia Giorgi rg tr-- DEPOSITATA A1 • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33845/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), con specifico riferimento al dolo, oltre che con riguardo alla recidiva e all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteRic [OSCURATO:PERSONA] il ia Giorgi rg tr-- DEPOSITATA A1 • 2
Sentenza Cassazione n. 16727/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris