CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3793-2026 - Udienza del 29/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di comparazione tra opposte circostanze — è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che l'assenza di una specifica motivazione sull'equivalenza piuttosto che sulla prevalenza non può essere censurata laddove il ricorrente aveva espressamente richiesto con l'atto di appello l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo con giudizio di equivalenza (v. in particolare, la parte conclusiva del gravame). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M