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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24057/2026

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assazioneEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Russo con la quale, ad ulteriore sostegno delle prospettazioni contenute in ricorso,con le conclusioni finali è stato chiesto: di dichiarare ammissibile il ricorsostraordinario proposto nell’interesse di Bifulco riconoscendo la natura di errori difatto percettivi delle sviste denunciate (luogo di transito delle chat e inesistentemancato confronto difensivo con i motivi di appello); di accertare che tali errorihanno carattere decisivo in quanto la loro correzione avrebbe imposto la verificadella necessita di rogatoria internazionale per le chat “estero su estero” e, indifetto, la dichiarazione di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle relativeprove; di procedere all’esame effettivo del motivo di appello erroneamenteritenuto insussistente, con possibile esito diverso del giudizio di legittimità; diannullare la sentenza impugnata adottando la decisione sostitutiva ritenuta digiustizia, con ogni conseguenza di legge.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;sentiti i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso riportandosi allo stesso e alleconclusioni contenute nella summenzionata memoria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 41689 del 27 novembre 2025 la Sesta sezione penale dellaCorte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse di PasqualeBifulco avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13febbraio 2025, di condanna per il reato di cui al capo A (art. 74 d.P.R. n. 309/1990,aggravato ex art. 416-bis cod. pen.).2.

Propongono ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. idifensori di fiducia e procuratori speciali del Bifulco, eccependo con un unicomotivo l’errore di fatto in relazione agli artt. 266, 267, 268, 271 e 191 cod. proc.pen., per tre profili differenti, ritenuti, ciascuno, di carattere decisivo.Premette la difesa del ricorrente che, ai fini dell’affermazione di responsabilità,erano state valorizzate dai giudici di merito in modo centrale le intercettazioni dicomunicazioni chat BlackBerry, ritenute legittimamente utilizzabili perché basatesulla tecnica dell’instradamento e sulla collaborazione del provider; con il ricorsoper cassazione del 26 giugno 2026 era stata censurata tale prospettazione,eccependosi che le comunicazioni attribuite al Bifulco erano in realtà estero suestero, tra soggetti non presenti in territorio italiano, e che i server diinstradamento dei dati erano localizzati in Canada, con la conseguenza che, allaluce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in assenza di rogatoriainternazionale, gli esiti dell’attività di captazione non potevano ritenersi legalmenteacquisiti.La Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso, aveva erroneamenteescluso che nel caso di specie si trattasse di comunicazione estero/estero,evidenziando che l’attività di captazione si era svolta integralmente in Italia,tramite instradamento; era emerso, invece, dagli atti del giudizio, celebratosi conle forme del rito ordinario - in particolare, dalla consulenza tecnica Ferrazzano -che il servizio di messaggistica in questione si fondava su un tunnel cifrato dicollegamento diretto dell’utente con il centro operativo canadese, fornendo igestori italiani esclusivamente una connettività IP, senza possibilità di accedere aicontenuti in chiaro dei dati.L’errore di fatto riguardava il luogo e le modalità delle intercettazioni, postoche – sempre alla stregua della suddetta consulenza – dall’analisi del fascicoloprocessuale non era dato riscontrare la presenza dei supporti informatici,contenenti i dati originari oggetto di captazione; inoltre, circa gli aspetti geografici,risultava che l’intera attività di intercettazione era avvenuta all’estero e non sulterritorio nazionale.In secondo luogo, circa il processo di formazione e l’integrità della provadigitale, la Corte di cassazione aveva presupposto l’esistenza di una catena dicustodia completa, atta a garantire la regolarità tecnica della prova, in assenza,tuttavia, di riscontri tecnici in atti.In ultimo, era stato omesso il confronto difensivo con i richiamigiurisprudenziali in tema di instradamento e delle regole di cooperazioneinternazionale tramite rogatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti inrelazione al rimedio straordinario esperito.Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al qualel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte dicassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza trala volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo inuna svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, ilcui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchérimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi,inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01).In particolare, il ricorso straordinario non può avere ad oggetto il travisamentodel fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezionedelle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento probatorio (Sez.3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).In tale cornice (e tale aspetto assume portata dirimente rispetto alledoglianze formulate dal ricorrente) deve pertanto reputarsi pacificamenteinammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione deglielementi probatori ovvero si contesti il profilo della utilizzabilità della prova,proprio perché l'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsala Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.Devono, inoltre, essere ritenuti estranei all'ambito di applicazione dell'istitutogli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in un travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007,Previti, Rv. 237161 – 01).2.

Fermo quanto precede, nella fattispecie, i tre aspetti dell’unico motivo diricorso, che possono essere trattati congiuntamente alla luce delle reciprocheinterazioni, riguardano proprio un asserito errore di valutazione e di giudizio circal’utilizzabilità di dati intercettivi: errore riconducibile, nella prospettazione delricorrente, all’interpretazione degli atti processuali da parte della cassazione edalla violazione di un principio di diritto affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale.La sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha, invece, valutato lagiurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente – riportata anche nelparagrafo “terzo profilo di fatto” del ricorso in esame – ritenendola non applicabileal caso di specie.Il secondo profilo svolto nel motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delleintercettazioni, è stato ritenuto infondato sulla base dell’accertamento in fattocontenuto nella c.d. doppia conforme, escludendosi la necessità della rogatoriainternazionale ai fini dell’acquisizione agli atti del contenuto delle conversazioniintercettate: sul presupposto fattuale che lo scambio della messaggistica medianteil sistema protetto blackberry, c.d. pin to pin, sia avvenuto in Italia – nel sensocioè che, indipendentemente dall’intelligibilità, i messaggi siano partiti o sianopervenuti su un terminale allocato in Italia o gestito da operatore italiano, a nullarilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fasesuccessiva al compimento della sequenza intercettiva) sia stato necessarioricorrere alla collaborazione del sistema operativo avente sede all’estero – laverifica di legittimità, riscontrando i motivi di ricorso, ha ritenuto la sentenza diappello immune da vizi logici e conforme ai princìpi di diritto in materia.Lo stesso dicasi per ogni altro aspetto attinente alla regolarità dell’acquisizionedella prova, per i profili denunciati in sede di merito e sottoposti all’esame dellaCorte di cassazione.3.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assazioneEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Russo con la quale, ad ulteriore sostegno delle prospettazioni contenute in ricorso,con le conclusioni finali è stato chiesto: di dichiarare ammissibile il ricorsostraordinario proposto nell’interesse di Bifulco riconoscendo la natura di errori difatto percettivi delle sviste denunciate (luogo di transito delle chat e inesistentemancato confronto difensivo con i motivi di appello); di accertare che tali errorihanno carattere decisivo in quanto la loro correzione avrebbe imposto la verificadella necessita di rogatoria internazionale per le chat “estero su estero” e, indifetto, la dichiarazione di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle relativeprove; di procedere all’esame effettivo del motivo di appello erroneamenteritenuto insussistente, con possibile esito diverso del giudizio di legittimità; diannullare la sentenza impugnata adottando la decisione sostitutiva ritenuta digiustizia, con ogni conseguenza di legge.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;sentiti i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso riportandosi allo stesso e alleconclusioni contenute nella summenzionata memoria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 41689 del 27 novembre 2025 la Sesta sezione penale dellaCorte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse di PasqualeBifulco avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13febbraio 2025, di condanna per il reato di cui al capo A (art. 74 d.P.R. n. 309/1990,aggravato ex art. 416-bis cod. pen.).2. Propongono ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. idifensori di fiducia e procuratori speciali del Bifulco, eccependo con un unicomotivo l’errore di fatto in relazione agli artt. 266, 267, 268, 271 e 191 cod. proc.pen., per tre profili differenti, ritenuti, ciascuno, di carattere decisivo.Premette la difesa del ricorrente che, ai fini dell’affermazione di responsabilità,erano state valorizzate dai giudici di merito in modo centrale le intercettazioni dicomunicazioni chat BlackBerry, ritenute legittimamente utilizzabili perché basatesulla tecnica dell’instradamento e sulla collaborazione del provider; con il ricorsoper cassazione del 26 giugno 2026 era stata censurata tale prospettazione,eccependosi che le comunicazioni attribuite al Bifulco erano in realtà estero suestero, tra soggetti non presenti in territorio italiano, e che i server diinstradamento dei dati erano localizzati in Canada, con la conseguenza che, allaluce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in assenza di rogatoriainternazionale, gli esiti dell’attività di captazione non potevano ritenersi legalmenteacquisiti.La Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso, aveva erroneamenteescluso che nel caso di specie si trattasse di comunicazione estero/estero,evidenziando che l’attività di captazione si era svolta integralmente in Italia,tramite instradamento; era emerso, invece, dagli atti del giudizio, celebratosi conle forme del rito ordinario - in particolare, dalla consulenza tecnica Ferrazzano -che il servizio di messaggistica in questione si fondava su un tunnel cifrato dicollegamento diretto dell’utente con il centro operativo canadese, fornendo igestori italiani esclusivamente una connettività IP, senza possibilità di accedere aicontenuti in chiaro dei dati.L’errore di fatto riguardava il luogo e le modalità delle intercettazioni, postoche – sempre alla stregua della suddetta consulenza – dall’analisi del fascicoloprocessuale non era dato riscontrare la presenza dei supporti informatici,contenenti i dati originari oggetto di captazione; inoltre, circa gli aspetti geografici,risultava che l’intera attività di intercettazione era avvenuta all’estero e non sulterritorio nazionale.In secondo luogo, circa il processo di formazione e l’integrità della provadigitale, la Corte di cassazione aveva presupposto l’esistenza di una catena dicustodia completa, atta a garantire la regolarità tecnica della prova, in assenza,tuttavia, di riscontri tecnici in atti.In ultimo, era stato omesso il confronto difensivo con i richiamigiurisprudenziali in tema di instradamento e delle regole di cooperazioneinternazionale tramite rogatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti inrelazione al rimedio straordinario esperito.Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al qualel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte dicassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza trala volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo inuna svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, ilcui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchérimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi,inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01).In particolare, il ricorso straordinario non può avere ad oggetto il travisamentodel fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezionedelle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento probatorio (Sez.3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).In tale cornice (e tale aspetto assume portata dirimente rispetto alledoglianze formulate dal ricorrente) deve pertanto reputarsi pacificamenteinammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione deglielementi probatori ovvero si contesti il profilo della utilizzabilità della prova,proprio perché l'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsala Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.Devono, inoltre, essere ritenuti estranei all'ambito di applicazione dell'istitutogli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in un travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007,Previti, Rv. 237161 – 01).2. Fermo quanto precede, nella fattispecie, i tre aspetti dell’unico motivo diricorso, che possono essere trattati congiuntamente alla luce delle reciprocheinterazioni, riguardano proprio un asserito errore di valutazione e di giudizio circal’utilizzabilità di dati intercettivi: errore riconducibile, nella prospettazione delricorrente, all’interpretazione degli atti processuali da parte della cassazione edalla violazione di un principio di diritto affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale.La sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha, invece, valutato lagiurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente – riportata anche nelparagrafo “terzo profilo di fatto” del ricorso in esame – ritenendola non applicabileal caso di specie.Il secondo profilo svolto nel motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delleintercettazioni, è stato ritenuto infondato sulla base dell’accertamento in fattocontenuto nella c.d. doppia conforme, escludendosi la necessità della rogatoriainternazionale ai fini dell’acquisizione agli atti del contenuto delle conversazioniintercettate: sul presupposto fattuale che lo scambio della messaggistica medianteil sistema protetto blackberry, c.d. pin to pin, sia avvenuto in Italia – nel sensocioè che, indipendentemente dall’intelligibilità, i messaggi siano partiti o sianopervenuti su un terminale allocato in Italia o gestito da operatore italiano, a nullarilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fasesuccessiva al compimento della sequenza intercettiva) sia stato necessarioricorrere alla collaborazione del sistema operativo avente sede all’estero – laverifica di legittimità, riscontrando i motivi di ricorso, ha ritenuto la sentenza diappello immune da vizi logici e conforme ai princìpi di diritto in materia.Lo stesso dicasi per ogni altro aspetto attinente alla regolarità dell’acquisizionedella prova, per i profili denunciati in sede di merito e sottoposti all’esame dellaCorte di cassazione.3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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