CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2024
Cassazione n. 44602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letta la richiesta del 4 settembre 2024 con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi alla base della qualificazione della condotta in termini niente affatto lievi in ragioni delle organizzate e pianificate modalità in concreto utilizzate per introdurre in carcere una quantità non certo irrisoria di sostanza stupefacente di varia natura (crack, cocaina e hashish); il secondo motivo presenta analoghi limiti, avendo la Corte territoriale rappresentato ampiamente le ragioni che non consentivano, anche per il profilo personologico del ricorrente caratterizzato da un lungo escursus criminale, a non concedere le attenuanti generiche, in quella sede genericamente invocate (pag. 7); dette ragioni sono state valorizzate anche in ordine alla richiesta rideterminazione della pena di cui al terzo motivo di ricorso; rilevato che in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la omessa riqualificazione nella ipotesi lieve, deve farsi integrale rinvio alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alle ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere le modalità della condotta, complessivamente analizzata, quale allarmante; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così