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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 18588/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13534/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 136/2021 depositata il 16/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato un immobile dal costruttore [OSCURATO:PERSONA], e, dopo un paio d'anni, si sono accorti che l'immobile presentava vizi che ne diminuivano il valore, e di cui hanno fatto denuncia al venditore.

Hanno poi agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni o, in subordine, la risoluzione del contratto. 2.- Nel frattempo hanno agito con azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia di due atti di ampliamento del fondo patrimoniale compiuti dal Bernardini, ritenendo tali atti pregiudizievoli del loro credito nei confronti di costui. 3.- Sia il Tribunale di Perugia in primo grado che poi la Corte di appello di Perugia, in secondo, hanno accolto l'azione revocatoria sul presupposto che a renderla fondata è sufficiente anche che il credito sia solo controverso, come era nella fattispecie; sul presupposto, altresì, che, in questo caso, il credito era sorto precedentemente l'atto di disposizione, e che, infine, non era necessario un effettivo depauperamento del patrimonio del debitore, ben potendo la revocatoria essere disposta nei confronti di un atto idoneo a rendere più difficoltosa l'esecuzione. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso questa sentenza con due motivi illustrati da memoria, cui hanno replicato i creditori con controricorso e memoria.

Nelle more del giudizio di Cassazione, tuttavia, si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il giudizio sulla sussistenza del credito, ossia il giudizio, a cui si è fatto cenno prima, avente ad oggetto l'esistenza dei vizi della cosa compravenduta ed il relativo diritto al risarcimento dei danni in capo agli acquirenti.

La Corte d'appello di Perugia, con sentenza definitiva, ha escluso che il bene fosse affetto da vizi e dunque ha escluso il credito vantato dai due acquirenti, che, in questo giudizio, fanno valere la revocatoria.

La causa è stata dunque rinviata in udienza pubblica in vista della quale il PG ha depositato requisitoria chiedendo l’estinzione del giudizio e le parti hanno presentato entrambe ulteriori memorie.

Ragioni della decisione 1.-Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 2901 codice civile nonché degli articoli 115, 116 del codice di procedura civile.

La tesi è la seguente.

Il ricorrente contesta l'esistenza del credito in capo ai due controricorrenti, e dunque contesta la stessa ammissibilità dell’azione revocatoria, la quale presuppone, per l’appunto, che vi sia un credito da tutelare.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria è anteriore al sorgere del credito, il quale non può dirsi sia sorto con la semplice raccomandata di contestazione dei vizi.

Con la conseguenza che tale anteriorità si riflette sulla consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, posto che egli non poteva sapere, al momento in cui ha compiuto l'atto dispositivo, che da quella semplice denuncia dei vizi poteva risultare un credito e che tale credito veniva leso dall'atto di disposizione. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901 e 2903 del codice civile.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la consistenza del suo patrimonio, il quale, anche senza considerare l'ampliamento del fondo patrimoniale, è ampiamente capiente rispetto al vantato credito dei controricorrenti.

Senza contare che l'ampliamento del fondo patrimoniale è stato fatto per i bisogni della famiglia e dunque in quanto tale è atto non soggetto a revocatoria.

Questi due motivi sono fondati alla luce dei fatti sopravvenuti.

Come si è avuto modo di ricordare, nelle more del giudizio di Cassazione, la Corte di Appello di Perugia, adita in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, ha definitivamente, con sentenza passata in giudicato n. 231 del 2023, rigettato la domanda dei due acquirenti, volta all’ accertamento dei vizi della cosa, ed al conseguente risarcimento del danno e dunque ha negato l'esistenza del credito di questi ultimi nei confronti dell’attuale ricorrente.

Questo giudicato esterno è stato eccepito nel giudizio di Cassazione da parte del ricorrente non appena tale giudicato si è formato.

Ma la relativa allegazione, ed il deposito della sentenza contenente il giudicato, devono ritenersi ammissibili in ragione del principio di diritto secondo cui: nel giudizio dicassazione, ilgiudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia digiudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 1534/ 2018; Cass.11754/ 2018; Cass. 16859/ 2021).

Ne consegue che va preso atto dell'inesistenza del credito fatto valere dai ricorrenti, come accertato dal giudicato esterno, e dunque ne consegue altresì che l’azione revocatoria è priva del suo presupposto essenziale, che ne giustifica la funzione.

Il ricorso va dunque accolto, per quanto di ragione.

Tuttavia, poiché l’accertamento negativo del credito è intervenuto solo dopo le due decisioni di merito, favorevole ai controricorrenti, può disporsi compensazione delle spese.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13534/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 136/2021 depositata il 16/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato un immobile dal costruttore [OSCURATO:PERSONA], e, dopo un paio d'anni, si sono accorti che l'immobile presentava vizi che ne diminuivano il valore, e di cui hanno fatto denuncia al venditore. Hanno poi agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni o, in subordine, la risoluzione del contratto. 2.- Nel frattempo hanno agito con azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia di due atti di ampliamento del fondo patrimoniale compiuti dal Bernardini, ritenendo tali atti pregiudizievoli del loro credito nei confronti di costui. 3.- Sia il Tribunale di Perugia in primo grado che poi la Corte di appello di Perugia, in secondo, hanno accolto l'azione revocatoria sul presupposto che a renderla fondata è sufficiente anche che il credito sia solo controverso, come era nella fattispecie; sul presupposto, altresì, che, in questo caso, il credito era sorto precedentemente l'atto di disposizione, e che, infine, non era necessario un effettivo depauperamento del patrimonio del debitore, ben potendo la revocatoria essere disposta nei confronti di un atto idoneo a rendere più difficoltosa l'esecuzione. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso questa sentenza con due motivi illustrati da memoria, cui hanno replicato i creditori con controricorso e memoria. Nelle more del giudizio di Cassazione, tuttavia, si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il giudizio sulla sussistenza del credito, ossia il giudizio, a cui si è fatto cenno prima, avente ad oggetto l'esistenza dei vizi della cosa compravenduta ed il relativo diritto al risarcimento dei danni in capo agli acquirenti. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza definitiva, ha escluso che il bene fosse affetto da vizi e dunque ha escluso il credito vantato dai due acquirenti, che, in questo giudizio, fanno valere la revocatoria. La causa è stata dunque rinviata in udienza pubblica in vista della quale il PG ha depositato requisitoria chiedendo l’estinzione del giudizio e le parti hanno presentato entrambe ulteriori memorie. Ragioni della decisione 1.-Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 2901 codice civile nonché degli articoli 115, 116 del codice di procedura civile. La tesi è la seguente. Il ricorrente contesta l'esistenza del credito in capo ai due controricorrenti, e dunque contesta la stessa ammissibilità dell’azione revocatoria, la quale presuppone, per l’appunto, che vi sia un credito da tutelare. Inoltre, secondo il ricorrente, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria è anteriore al sorgere del credito, il quale non può dirsi sia sorto con la semplice raccomandata di contestazione dei vizi. Con la conseguenza che tale anteriorità si riflette sulla consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, posto che egli non poteva sapere, al momento in cui ha compiuto l'atto dispositivo, che da quella semplice denuncia dei vizi poteva risultare un credito e che tale credito veniva leso dall'atto di disposizione. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901 e 2903 del codice civile. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la consistenza del suo patrimonio, il quale, anche senza considerare l'ampliamento del fondo patrimoniale, è ampiamente capiente rispetto al vantato credito dei controricorrenti. Senza contare che l'ampliamento del fondo patrimoniale è stato fatto per i bisogni della famiglia e dunque in quanto tale è atto non soggetto a revocatoria. Questi due motivi sono fondati alla luce dei fatti sopravvenuti. Come si è avuto modo di ricordare, nelle more del giudizio di Cassazione, la Corte di Appello di Perugia, adita in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, ha definitivamente, con sentenza passata in giudicato n. 231 del 2023, rigettato la domanda dei due acquirenti, volta all’ accertamento dei vizi della cosa, ed al conseguente risarcimento del danno e dunque ha negato l'esistenza del credito di questi ultimi nei confronti dell’attuale ricorrente. Questo giudicato esterno è stato eccepito nel giudizio di Cassazione da parte del ricorrente non appena tale giudicato si è formato. Ma la relativa allegazione, ed il deposito della sentenza contenente il giudicato, devono ritenersi ammissibili in ragione del principio di diritto secondo cui: nel giudizio dicassazione, ilgiudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia digiudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 1534/ 2018; Cass.11754/ 2018; Cass. 16859/ 2021). Ne consegue che va preso atto dell'inesistenza del credito fatto valere dai ricorrenti, come accertato dal giudicato esterno, e dunque ne consegue altresì che l’azione revocatoria è priva del suo presupposto essenziale, che ne giustifica la funzione. Il ricorso va dunque accolto, per quanto di ragione. Tuttavia, poiché l’accertamento negativo del credito è intervenuto solo dopo le due decisioni di merito, favorevole ai controricorrenti, può disporsi compensazione delle spese. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugn
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