Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 30192/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25026 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoMaurizio Folli; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositata l’11 luglio 2022 del Giudice di pace di Pistoia.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.

2. ― Il ricorso si fonda su tre motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo oppone l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, dato dalla presentazione della domanda relativa al decreto flussi del 2021; denuncia, altresì, la mancata applicazione e violazione del d.l. n. 73/2022.

Deduce l’istante di aver presentato regolare domanda di permesso di soggiorno relativamenteai flussi dell’anno 2021 e che nell e more del giudizio eraentrato in vigore il cit. d.l. n. 7 3 /2022 ; è spiegato che, in forza di tale decreto, egli, alla data della decisione, assunta l’11 luglio 2022, aveva la concreta prospettiva di ottenere un regolare contratto di lavoro entro i l 22 luglio 2022 ; in base al d etto provvedimento normativo sarebbe stata sanata anche la propria situazione di irregolarità, visto che «il decreto prevede, altresì, che il datore di lavoro possa assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022».

Il motivo è inammissibile.

La questione posta non è affrontata d al G iudice di pace, né il ricorrente deduce di averla prospettata in quella sede.

In passato, questa Corte ha bensì riconosciuto che il giudice chiamato a pronunciarsisulle conseguenze dipendenti dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare sul provvedimento espulsivo: ma ciò ove consti che lo straniero abbia allegatospecificamente, nel giudizio di merito, la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura in questione (Cass. 20 giugno 2018, n. 16272 ).

Nella fattispecie ciò non può essere oltretutto accaduto, visto che il decreto di espulsione data 13 aprile 2022(cfr. l’ordinanza impugnata), mentre il d.l. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno dello stesso anno.

Oltretutto, nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente non Sez.

I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 svolgeva alcuna attività(nonostante avesse chiesto di essere assunto presso il cognato).

2. ― Col secondo mezzo si denuncia l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, nonché la mancata applicazione e l’ errata interpretazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 CEDU.

Deduce il ricorrente che il Giudice di pace avrebbe mancato di prendere in considerazione il tema dei proprirapporti familiari, il quale era stato fatto valere con l’opposizione all’espulsione.

Il motivo èfondato.

L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di tenere conto, nell’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine.

Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957).

L’ordinanza impugnata, che fa oltretutto precisa menzion e della prospettazione, da parte dell’odierno ricorrente,dell’esercizio del diritto alricongiungimento familiare, non si occupa della questione dei legami familiari, dando esclusivorilievo al fatto dell a mancata disponibilità, in capo a Hoxha, di un valido titolo di soggiorno.

3. ― Col terzo motivo di ricorso l’ordinanza impugnata è censurata per difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, oltre che per l’errata applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998.

Ci si duole di un vizio motivazionale del provvedimento di espulsione Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 trascura inoltre di considerare che oggetto del ricorso per cassazione è l’ordinanzaresa dal giudice di pace a norma dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, e non il decreto prefettizio.

4. ― In accoglimento del s e condo motivo il ricorso deve essere dunque accolto, con rinvio della causa al Giudice di pace di Pistoia che, in persona di altro magistrato, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inamm issi bili i restanti; cassal’ordinanza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Pistoia, in persona di altro magist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25026 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoMaurizio Folli; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositata l’11 luglio 2022 del Giudice di pace di Pistoia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. 2. ― Il ricorso si fonda su tre motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, dato dalla presentazione della domanda relativa al decreto flussi del 2021; denuncia, altresì, la mancata applicazione e violazione del d.l. n. 73/2022. Deduce l’istante di aver presentato regolare domanda di permesso di soggiorno relativamenteai flussi dell’anno 2021 e che nell e more del giudizio eraentrato in vigore il cit. d.l. n. 7 3 /2022 ; è spiegato che, in forza di tale decreto, egli, alla data della decisione, assunta l’11 luglio 2022, aveva la concreta prospettiva di ottenere un regolare contratto di lavoro entro i l 22 luglio 2022 ; in base al d etto provvedimento normativo sarebbe stata sanata anche la propria situazione di irregolarità, visto che «il decreto prevede, altresì, che il datore di lavoro possa assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022». Il motivo è inammissibile. La questione posta non è affrontata d al G iudice di pace, né il ricorrente deduce di averla prospettata in quella sede. In passato, questa Corte ha bensì riconosciuto che il giudice chiamato a pronunciarsisulle conseguenze dipendenti dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare sul provvedimento espulsivo: ma ciò ove consti che lo straniero abbia allegatospecificamente, nel giudizio di merito, la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura in questione (Cass. 20 giugno 2018, n. 16272 ). Nella fattispecie ciò non può essere oltretutto accaduto, visto che il decreto di espulsione data 13 aprile 2022(cfr. l’ordinanza impugnata), mentre il d.l. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno dello stesso anno. Oltretutto, nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente non Sez. I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 svolgeva alcuna attività(nonostante avesse chiesto di essere assunto presso il cognato). 2. ― Col secondo mezzo si denuncia l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, nonché la mancata applicazione e l’ errata interpretazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 CEDU. Deduce il ricorrente che il Giudice di pace avrebbe mancato di prendere in considerazione il tema dei proprirapporti familiari, il quale era stato fatto valere con l’opposizione all’espulsione. Il motivo èfondato. L'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di tenere conto, nell’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine. Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957). L’ordinanza impugnata, che fa oltretutto precisa menzion e della prospettazione, da parte dell’odierno ricorrente,dell’esercizio del diritto alricongiungimento familiare, non si occupa della questione dei legami familiari, dando esclusivorilievo al fatto dell a mancata disponibilità, in capo a Hoxha, di un valido titolo di soggiorno. 3. ― Col terzo motivo di ricorso l’ordinanza impugnata è censurata per difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, oltre che per l’errata applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998. Ci si duole di un vizio motivazionale del provvedimento di espulsione Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 25026/2022 camera di consiglio15.9.2023 trascura inoltre di considerare che oggetto del ricorso per cassazione è l’ordinanzaresa dal giudice di pace a norma dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, e non il decreto prefettizio. 4. ― In accoglimento del s e condo motivo il ricorso deve essere dunque accolto, con rinvio della causa al Giudice di pace di Pistoia che, in persona di altro magistrato, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inamm issi bili i restanti; cassal’ordinanza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Pistoia, in persona di altro magist
Decreto Cassazione n. 30192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris