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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1973

Cassazione n. 04028/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1973 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Rilevato che lo stesso è aspecifico, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione logica e congrua, con la quale il ricorrente non si confronta, ritenuto ostative al riconoscimento della lieve tenuità le modalità della condotta dell'imputato (pag,4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/10/ 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1973 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è aspecifico, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione logica e congrua, con la quale il ricorrente non si confronta, ritenuto ostative al riconoscimento della lieve tenuità le modalità della condotta dell'imputato (pag,4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/ 0
Sentenza Cassazione n. 04028/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris