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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40045/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto circa 70 gr. di manjuana in foglie.

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale.

Il suo difensore ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, fondata su circostanze non controverse (in particolare, quantità della sostanza, disponibilità di denaro incompatibile con la situazione finanziaria familiare e comportamento nell'immediatezza del fatto) e priva di manifeste illogicità, così da sottrarsi a censura in sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto circa 70 gr. di manjuana in foglie. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale. Il suo difensore ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, fondata su circostanze non controverse (in particolare, quantità della sostanza, disponibilità di denaro incompatibile con la situazione finanziaria familiare e comportamento nell'immediatezza del fatto) e priva di manifeste illogicità, così da sottrarsi a censura in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre
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