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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 46658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Nei confronti del ricorrente veniva emesso un mandato di arresto europeo dall'autorità giudiziaria tedesca, in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti.

La Corte di appello di Catanzaro, con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la consegna.

Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso in cassazione con atto datato 7 novembre 2022.

Il ricorso è inammissibile, sia perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., sia perché depositato oltre il termine perentorio.

Occorre ribadire, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 55, legge 23 giugno 2017, n. 103. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali) (Sez.6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello, Rv. 271333).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Nei confronti del ricorrente veniva emesso un mandato di arresto europeo dall'autorità giudiziaria tedesca, in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di appello di Catanzaro, con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la consegna. Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso in cassazione con atto datato 7 novembre 2022. Il ricorso è inammissibile, sia perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., sia perché depositato oltre il termine perentorio. Occorre ribadire, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 55, legge 23 giugno 2017, n. 103. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali) (Sez.6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello, Rv. 271333). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46658/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris