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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22463/2024

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o tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Industriale, n. 56, is.

K, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. –p.i.v.a. 002254440874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesain virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 350del 6.6.2022 della Corte d’Appello di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato i l 2 8 . 7 .20 15 la “ S.P.A.S. ” s. r . l . citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina.

Premetteva che ad istanza del Comune convenuto le era stata notificata ordinanza datata 29.6.2015, con cui le era stato ingiunt o il pagamento della complessiva somma di euro 153.853,00 a titolo di canone “Cosap” e di connesse sanzioni,per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche limitatamente agli anni 2010e 2011 (cfr. ricorso, pag. 2) .

Premettevache l’ordinanza impugnata si correlava alla deliberazione n. 17/C del Consiglio comunale di Messina del 31.3.2001, avente ad oggetto, a sua volta, il regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo comunale e per l’applicazione del relativo canone (cfr. ricorso, pag. 2).

Premettevache con sentenza n. 1963/2013 il T.A.R.

Catania e con sentenza n. 541/2014 il C.G.A. della Regione siciliana avevano dichiarato l’illegittimità del parametro, applicato dal Comune di Messina con l’ingiunzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di determinazione del canone concessorio basato sul criterio del “metro lineare”anziché sul criterio del “metro quadrato” (cfr. ricorso, pag. 2) .

Indi esponevache a seguito e per effetto delle citate pronunce l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva reputarsi inefficace e tamquam non esseted al contempo, in ordine alle irrogate sanzioni, che in buona fede aveva fatto luogo all’occupazione del suolo comunale.

Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 dell’ordinanza-ingiunzione. 2.Resisteva il C o mune di Messina.3.Con sentenza n. 248/2021 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibili, siccome tardivamente proposte, ledomande di cui all’atto di opposizione. 4.La “S.P.A.S.” s.r.l. proponeva appello .

Resisteva il Comune di Messina. 5.Con sentenza n. 350/2022la Corte d’Appello di Messina accoglieva i n parte il gravame, dichiarava l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento del 29.6.2015 nella parte relativa alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di “indennità di canone”, con susseguente necessità di far luogo alla modifica pur degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa, e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava la Corte di Messina che la sentenza n. 1963/2013 del T.A.R.Catania, confermata dalla sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione siciliana e passata in giudicato, aveva annullato il regolamento comunale “Cosap”, segnatamente l’art. 4, 4° co., approvato con deliberazione del 29.12.2011, n. 97/C , del Consiglio comunale di Messina e reso esecutivo a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che, viceversa , l’ordinanza - ingiunzione impugnata nella specie si fondava sul regolamento comunale “Cosap” anteriormente vigente, ossiasu quello approvato con deliberazione n. 17/C del 31.3.2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Evidenziava dunque che le sentenze n. 1963/2013 e n. 541/2014 non esplicavano nella specie efficacia di giudicato.

Evidenziava nondimeno, la corte, che dal l e risultanze dell’allegato “B” dell’impugnata ordinanza si desumeva che il parametro utilizzato ai fini del computo della somma ingiunta era quello del “metro lineare”, parametro – previsto dall’art. 4, 4° co., del regolamento comunale del 31.3.2001 e poi trasfuso senza alcuna modifica nel regolamento comunale del 29.12.2011 -che la pronunc ia n. 1963/2013 del T.A.R.

Catania aveva , in quanto illogico, espressamente dichiarato in sé oggettivamente illegittimo (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava quindi che il parametro del “metro - lineare” doveva, “ora per allora, reputarsi eliminato definitivamente, ai fini del calcolo del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche” (così sentenza d’appello, pag. 8). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l Comune di Messina ; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione.

La “S.P.A.S.” s.r.l. ha depositato controricors o ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.Il Comune di Messina ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 4 e 11 de ll e preleggi, dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, All.

E. Deduce che la Corte di Messina, allorché ha opinato per la espunzione del criterio del “metro-lineare”, ha statuito in spregio al principio di irretroattività della legge, principio da riferire pureai regolamenti (cfr. ricorso, pag. 7) .

Deduce in pari tempo che il provvedimento amministrativo è irretroattivo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 (cfr. ricorso, pag. 7).

Deduce dunqueche la corte d’appello non avrebbe potuto , con motivazione per giunta contraddittoria, reputare, retroattivamente, privo di efficacia il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001, siccome le sentenze n. 1963/2013 del T.A.R.

Catania e n. 541/2014 del C.G.A. della Regione siciliana avevano avuto ad oggetto il regolamento comunale “Cosap”approvato con deliberazione del 29.12.2011 (cfr. ricorso, pag. 9 ) .

Deduce che del resto il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 29.12.2011 ha espressamente abrogato il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001, facendo , tuttavia,espressamente salva la riscossione coattiva delle somme non versate antecedentemente alla sua entrata in vigore, sicché il regolamento del 2011 non avrebbe potuto riverberare retroattivamente i suoi effetti sulle procedure di riscossione in precedenzaavviate (cfr. ricorso, pag. 10 ) . 9.Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza exart. 132, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Deduce che la Corte di Messina, benché abbia dato atto che lasentenza n. 1963/2013 del T.A.R.

Catania e l a sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione sicilianaavevano avuto ad oggetto il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 29.12.2011, ha con motivazione insufficiente e contraddittoria disapplicato l’art. 4, 4° co., del regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001 e sul quale si basa l’ordinanza - ingiunzione per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 11). 10.Il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere.

11. Gli anzidetti mezzi di impugnazione non si confrontano e quindi non censurano in termini specifici e puntuali la “ratio in parte qua decidendi” dell’impugnato dictum (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, i n tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

La Corte di Messina, invero, in sede di acco g l imen to de l terzo motivo d’appello, non ha fatto luogo al la disapplicazione e all’annullamento in via retroattiva, ex post,del regolamento “Cosap” approvato con la deliberazione n. 17/C del Consiglio comunale di Messina del 31.3.2001.

La Corte di Messina, piuttosto, haopinato per l’efficacia “riflessa”del giudicato amministrativo correlantesi alle sentenzen. 1963/2013 del T.A.R.

Catania e n. 541/2014 il C.G.A. della Regione siciliana, allorquando ha assunto che la declaratoria di illegittimità, di cui alle anzidette statuizioni amministrative,del parametro – in sé oggettivamente illogico - del “ metro lineare ” trascendeva il rigoroso ambito del regolamento “Cosap” approvato con deliberazione n. 97/C del Consiglio comunale di Messina del 29.12.2011.

D’altronde,è indubitabile che la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una “riflessa”, poiché produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel qualesia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa(cfr. Cass. sez. lav. 31.1.201 4, n. 2 137; Cass. sez. lav. 14.12.2015, n. 25161; Cass. 14.7.1988, n. 4605; Cass. 17.5.1977, n. 2008).

E, ben vero,la Corte siciliana ha avuto cura di puntualizzare che il criterio di calcolo del “metro lineare” previsto all’art. 4, 4° co., del regolamento del 31.3.2001 era stato “trasfuso senza alcuna modifica nel successivo regolamento del 31 marzo 2011” (così sentenza d’appello, pag. 8). 12.Va ovviamente soggiunto che, viepiù negli espostitermini, la motivazione che sorregge l’impugnata statuizione, è esaustiva e per nulla contraddittoria.

E tanto, beninteso, a prescindere dai rilievi che seguono.

Ossia dal rilievo per cui tra le “anomalie” motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte l’ “insufficienza” della motivazione non è più annoverabile.

Ossia dal rilievo per cui, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.- al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 delmedesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 13.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. errore di diritto, l’erroneità e l’ingiustizia manifesta, la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Messina non ha tenuto conto che con sentenza n. 209 del 12.3.2021 il C.G.A. della Regione siciliana ha respinto il ricorso proposto da altra impresa pubblicitaria nei confronti del Comune di Messina ed ha reputato conformial dettato normativo, ovvero all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, gli artt. 4, 4° co.,e 19 del regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001 e quindilegittimo il criterio del “metro lineare” (cfr. ricorso, pag. 12). 14.Il terzo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere.

15. Non può non darsi atto, previamente , che la sentenza n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione siciliana è cronologicamentesuccessiva ai fatti per cui è controversia.

In ogni caso,si rappresenta quanto segue.

16. In primo luogo , del g iudicato correlato alla pronuncia n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione siciliana il ricorrente prospetta e invoca in questa sede l’efficacia “riflessa” (ilComune ricorrente ha addotto che parte del giudizio definito con la pronunciaanzidetta è stata altra ditta pubblicitaria, ossia la “StartAffissioni” s.r.l.).

E tuttavia il giudicato “esterno” non può essere invocato per la prima volta in cassazione– in questa sede, appunto, per la sua efficacia “riflessa” – se si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in cassazione, di questioni nuove; viceversa, se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, recte, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello, alla relativa deduzione può farsi luogo nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370.

Altresì, cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754; Cass. sez. un.16.6.2006, n. 13916).

Ebbene, nella specie il Comune di Messina n ulla ha addotto con il ricorso ai fini della rituale deduzione in questa sede dell’efficacia “riflessa”del giudicato correlato alla pronuncia n. 209/2021 del C.G.A. della Regione siciliana.E ciò viepiù che l’impugnata sentenza della Corte di Messinaè stata pubblicata il 6.6.2022e la sentenza n. 209 del C.G.A. della Regione siciliana è antecedente, giacché è stata pubblicata il 12.3.2021(cfr. ricorso, pag. 12). 17.In secondo luogo, l’interpretazione del giudicato “ esterno ” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limitiin cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di tale mezzo di impugnazione ; co sicché il ricorso deve riportareil testo della sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevolealla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass.19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627).

Su tale scorta sirimarca che ilricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei suoiassunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenzan. 209/2021 del C.G.A. della Regione siciliana e si è limitato a trascrivere uno stralcio della motivazione (cfr. ricorso, pagg. 12 –13). 18.Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; l’erronea compensazione delle spese di lite.

Deduce che il buon fondamento delle addotte ragioni avrebbe dovuto indurre la Corte di Messina a condannare controparte alle spese di lite e non già a compensarle (cfr. ricorso, pag. 13). 19.Il quarto motiv o di ricorso va analogamente respinto.

Evidentemente l’esito infausto dei precedenti mezzi di impugnazione giustifica di per sé la reiezione del quarto mezzo.20.In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Comune di Messina, va condannato a rimborsare alla controricorrente, “S.P.A.S.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Messina, a rimborsare al la controricorrente, “S.P.A.S.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Industriale, n. 56, is. K, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. –p.i.v.a. 002254440874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesain virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 350del 6.6.2022 della Corte d’Appello di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato i l 2 8 . 7 .20 15 la “ S.P.A.S. ” s. r . l . citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina. Premetteva che ad istanza del Comune convenuto le era stata notificata ordinanza datata 29.6.2015, con cui le era stato ingiunt o il pagamento della complessiva somma di euro 153.853,00 a titolo di canone “Cosap” e di connesse sanzioni,per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche limitatamente agli anni 2010e 2011 (cfr. ricorso, pag. 2) . Premettevache l’ordinanza impugnata si correlava alla deliberazione n. 17/C del Consiglio comunale di Messina del 31.3.2001, avente ad oggetto, a sua volta, il regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo comunale e per l’applicazione del relativo canone (cfr. ricorso, pag. 2). Premettevache con sentenza n. 1963/2013 il T.A.R. Catania e con sentenza n. 541/2014 il C.G.A. della Regione siciliana avevano dichiarato l’illegittimità del parametro, applicato dal Comune di Messina con l’ingiunzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di determinazione del canone concessorio basato sul criterio del “metro lineare”anziché sul criterio del “metro quadrato” (cfr. ricorso, pag. 2) . Indi esponevache a seguito e per effetto delle citate pronunce l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva reputarsi inefficace e tamquam non esseted al contempo, in ordine alle irrogate sanzioni, che in buona fede aveva fatto luogo all’occupazione del suolo comunale. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 dell’ordinanza-ingiunzione. 2.Resisteva il C o mune di Messina.3.Con sentenza n. 248/2021 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibili, siccome tardivamente proposte, ledomande di cui all’atto di opposizione. 4.La “S.P.A.S.” s.r.l. proponeva appello . Resisteva il Comune di Messina. 5.Con sentenza n. 350/2022la Corte d’Appello di Messina accoglieva i n parte il gravame, dichiarava l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento del 29.6.2015 nella parte relativa alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di “indennità di canone”, con susseguente necessità di far luogo alla modifica pur degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa, e compensava integralmente le spese del doppio grado. Evidenziava la Corte di Messina che la sentenza n. 1963/2013 del T.A.R.Catania, confermata dalla sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione siciliana e passata in giudicato, aveva annullato il regolamento comunale “Cosap”, segnatamente l’art. 4, 4° co., approvato con deliberazione del 29.12.2011, n. 97/C , del Consiglio comunale di Messina e reso esecutivo a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che, viceversa , l’ordinanza - ingiunzione impugnata nella specie si fondava sul regolamento comunale “Cosap” anteriormente vigente, ossiasu quello approvato con deliberazione n. 17/C del 31.3.2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava dunque che le sentenze n. 1963/2013 e n. 541/2014 non esplicavano nella specie efficacia di giudicato. Evidenziava nondimeno, la corte, che dal l e risultanze dell’allegato “B” dell’impugnata ordinanza si desumeva che il parametro utilizzato ai fini del computo della somma ingiunta era quello del “metro lineare”, parametro – previsto dall’art. 4, 4° co., del regolamento comunale del 31.3.2001 e poi trasfuso senza alcuna modifica nel regolamento comunale del 29.12.2011 -che la pronunc ia n. 1963/2013 del T.A.R. Catania aveva , in quanto illogico, espressamente dichiarato in sé oggettivamente illegittimo (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava quindi che il parametro del “metro - lineare” doveva, “ora per allora, reputarsi eliminato definitivamente, ai fini del calcolo del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche” (così sentenza d’appello, pag. 8). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l Comune di Messina ; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione. La “S.P.A.S.” s.r.l. ha depositato controricors o ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.Il Comune di Messina ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 4 e 11 de ll e preleggi, dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E. Deduce che la Corte di Messina, allorché ha opinato per la espunzione del criterio del “metro-lineare”, ha statuito in spregio al principio di irretroattività della legge, principio da riferire pureai regolamenti (cfr. ricorso, pag. 7) . Deduce in pari tempo che il provvedimento amministrativo è irretroattivo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce dunqueche la corte d’appello non avrebbe potuto , con motivazione per giunta contraddittoria, reputare, retroattivamente, privo di efficacia il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001, siccome le sentenze n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e n. 541/2014 del C.G.A. della Regione siciliana avevano avuto ad oggetto il regolamento comunale “Cosap”approvato con deliberazione del 29.12.2011 (cfr. ricorso, pag. 9 ) . Deduce che del resto il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 29.12.2011 ha espressamente abrogato il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001, facendo , tuttavia,espressamente salva la riscossione coattiva delle somme non versate antecedentemente alla sua entrata in vigore, sicché il regolamento del 2011 non avrebbe potuto riverberare retroattivamente i suoi effetti sulle procedure di riscossione in precedenzaavviate (cfr. ricorso, pag. 10 ) . 9.Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza exart. 132, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte di Messina, benché abbia dato atto che lasentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e l a sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione sicilianaavevano avuto ad oggetto il regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 29.12.2011, ha con motivazione insufficiente e contraddittoria disapplicato l’art. 4, 4° co., del regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001 e sul quale si basa l’ordinanza - ingiunzione per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 11). 10.Il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere. 11. Gli anzidetti mezzi di impugnazione non si confrontano e quindi non censurano in termini specifici e puntuali la “ratio in parte qua decidendi” dell’impugnato dictum (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, i n tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). La Corte di Messina, invero, in sede di acco g l imen to de l terzo motivo d’appello, non ha fatto luogo al la disapplicazione e all’annullamento in via retroattiva, ex post,del regolamento “Cosap” approvato con la deliberazione n. 17/C del Consiglio comunale di Messina del 31.3.2001. La Corte di Messina, piuttosto, haopinato per l’efficacia “riflessa”del giudicato amministrativo correlantesi alle sentenzen. 1963/2013 del T.A.R. Catania e n. 541/2014 il C.G.A. della Regione siciliana, allorquando ha assunto che la declaratoria di illegittimità, di cui alle anzidette statuizioni amministrative,del parametro – in sé oggettivamente illogico - del “ metro lineare ” trascendeva il rigoroso ambito del regolamento “Cosap” approvato con deliberazione n. 97/C del Consiglio comunale di Messina del 29.12.2011. D’altronde,è indubitabile che la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una “riflessa”, poiché produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel qualesia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa(cfr. Cass. sez. lav. 31.1.201 4, n. 2 137; Cass. sez. lav. 14.12.2015, n. 25161; Cass. 14.7.1988, n. 4605; Cass. 17.5.1977, n. 2008). E, ben vero,la Corte siciliana ha avuto cura di puntualizzare che il criterio di calcolo del “metro lineare” previsto all’art. 4, 4° co., del regolamento del 31.3.2001 era stato “trasfuso senza alcuna modifica nel successivo regolamento del 31 marzo 2011” (così sentenza d’appello, pag. 8). 12.Va ovviamente soggiunto che, viepiù negli espostitermini, la motivazione che sorregge l’impugnata statuizione, è esaustiva e per nulla contraddittoria. E tanto, beninteso, a prescindere dai rilievi che seguono. Ossia dal rilievo per cui tra le “anomalie” motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte l’ “insufficienza” della motivazione non è più annoverabile. Ossia dal rilievo per cui, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.- al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 delmedesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 13.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. errore di diritto, l’erroneità e l’ingiustizia manifesta, la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Messina non ha tenuto conto che con sentenza n. 209 del 12.3.2021 il C.G.A. della Regione siciliana ha respinto il ricorso proposto da altra impresa pubblicitaria nei confronti del Comune di Messina ed ha reputato conformial dettato normativo, ovvero all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, gli artt. 4, 4° co.,e 19 del regolamento comunale “Cosap” approvato con deliberazione del 31.3.2001 e quindilegittimo il criterio del “metro lineare” (cfr. ricorso, pag. 12). 14.Il terzo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere. 15. Non può non darsi atto, previamente , che la sentenza n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione siciliana è cronologicamentesuccessiva ai fatti per cui è controversia. In ogni caso,si rappresenta quanto segue. 16. In primo luogo , del g iudicato correlato alla pronuncia n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione siciliana il ricorrente prospetta e invoca in questa sede l’efficacia “riflessa” (ilComune ricorrente ha addotto che parte del giudizio definito con la pronunciaanzidetta è stata altra ditta pubblicitaria, ossia la “StartAffissioni” s.r.l.). E tuttavia il giudicato “esterno” non può essere invocato per la prima volta in cassazione– in questa sede, appunto, per la sua efficacia “riflessa” – se si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in cassazione, di questioni nuove; viceversa, se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, recte, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello, alla relativa deduzione può farsi luogo nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370. Altresì, cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754; Cass. sez. un.16.6.2006, n. 13916). Ebbene, nella specie il Comune di Messina n ulla ha addotto con il ricorso ai fini della rituale deduzione in questa sede dell’efficacia “riflessa”del giudicato correlato alla pronuncia n. 209/2021 del C.G.A. della Regione siciliana.E ciò viepiù che l’impugnata sentenza della Corte di Messinaè stata pubblicata il 6.6.2022e la sentenza n. 209 del C.G.A. della Regione siciliana è antecedente, giacché è stata pubblicata il 12.3.2021(cfr. ricorso, pag. 12). 17.In secondo luogo, l’interpretazione del giudicato “ esterno ” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limitiin cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di tale mezzo di impugnazione ; co sicché il ricorso deve riportareil testo della sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevolealla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass.19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). Su tale scorta sirimarca che ilricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei suoiassunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenzan. 209/2021 del C.G.A. della Regione siciliana e si è limitato a trascrivere uno stralcio della motivazione (cfr. ricorso, pagg. 12 –13). 18.Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; l’erronea compensazione delle spese di lite. Deduce che il buon fondamento delle addotte ragioni avrebbe dovuto indurre la Corte di Messina a condannare controparte alle spese di lite e non già a compensarle (cfr. ricorso, pag. 13). 19.Il quarto motiv o di ricorso va analogamente respinto. Evidentemente l’esito infausto dei precedenti mezzi di impugnazione giustifica di per sé la reiezione del quarto mezzo.20.In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Comune di Messina, va condannato a rimborsare alla controricorrente, “S.P.A.S.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Messina, a rimborsare al la controricorrente, “S.P.A.S.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio
Sentenza Cassazione n. 22463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris