CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Messinavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30 marzo 2026 il Tribunale di Messina, adito ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza emessa neisuoi confronti in data 14 marzo 2026 dal Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Messina con la quale gli era stata applicata la misura cautelare dellacustodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R.n. 309 del 1990 (capo 1).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzoPEC, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unicomotivo che si sintetizza di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.2.1. Deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. in relazione all’art. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per motivazioneapparente, manifestamente illogica e contraddittoria in punto di valutazione delleesigenze cautelari e di adeguatezza della misura.Il Tribunale ha ritenuto che, in riferimento alla rilevante gravità dei fatti, e inragione della personalità del ricorrente, vi sarebbe la probabilità che l’[OSCURATO:PERSONA] possariorganizzare l’attività di spaccio presso il suo domicilio.L’indagato in sede di interrogatorio ammetteva gli addebiti mossi nei suoiconfronti e riferiva di essersi organizzato perché voleva trovare un posto perspacciare diverso dalla casa in cui vivono la moglie e i figli.Il diniego dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, inluogo di quella, da extrema ratio, della custodia in carcere, appare frutto di unamotivazione che non si sarebbe confrontata con le affermazioni del ricorrente,peraltro, riscontrata al fatto che, all’esito della perquisizione, presso l’abitazionedell’[OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuta sostanza stupefacente che, per la quantità e qualità,è stata ritenuta destinata al consumo meramente personale.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmessorequisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2. Il ricorso è stato presentato a mezzo PEC in data 10 aprile 2026 all’indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]».3. Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod.proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione,osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311cod. proc. pen.).L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la leggedisponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante depositocon le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato.L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi dimalfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del correttofunzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizitelematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficiogiudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati.Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato ecomunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico edepositati con modalità non telematiche.Peraltro, la redazione degli atti e documenti in forma analogica e con depositocon modalità non telematiche è possibile anche quando il malfunzionamento delsistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigentedell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestivaconoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell'art. 175-bis codice di rito).Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione delladisposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dalquindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento dicui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti inesso indicati.Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabilisce che, sino alquindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previstodal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e letipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunquedenominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuatiai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valorelegale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nelregistro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui aldecreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le predette modalitàdeve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ufficigiudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale peri sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici delMinistero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate lespecifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e leulteriori modalità di invio.Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamentorecante: «decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), comeda ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 (e poiancora, di recente, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, pubblicato inG.U. del 30 giugno 2026, in vigore da detta data, e, dunque, non rilevante nelcaso di specie, anche perché non interviene sulle disposizioni di interesse in questasede), stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziaripenali indicati dal comma 1, lettera d) ─ cioè il Tribunale ordinario ─ il deposito daparte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimoart. 3 del citato decreto ministeriale.4. Così ricostruita la complessa disciplina, anche transitoria, relativa aldeposito degli atti di impugnazione, in particolare, di quelli relativi alle misurecautelari, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplinaprevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagliartt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., in quanto, a fare data dal 1°aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazionecautelare mediante PEC se non in ipotesi di malfunzionamento del portale deiservizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato, e salval’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, prevista dal comma 1-bis dell’art. 582cod. proc. pen.Al riguardo, deve osservarsi che il ricorso per cassazione è stato presentatomediante PEC in data 10 aprile 2026.Dalla data del 1° aprile 2026, come detto, anche per gli atti di impugnazioneprevisti dal libro IV, titolo I, capo VI del codice di procedura penale non è piùprevista la possibilità del deposito mediante PEC, ma esclusivamente attraverso ilportale dei servizi telematici.Nel caso in esame, il ricorso è stato depositato a mezzo PEC e non risultafornito alcun riscontro circa eventuali malfunzionamenti del servizio PSTGIUSTIZIA da parte del ricorrente, tale da legittimare una modalità dipresentazione dell'atto di impugnazione non attraverso il portale dei servizitelematici, ma mediante PEC.Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degliartt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. proc.pen.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]