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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17431/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27410-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,p.i. 02472720404, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 738/35/2016della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 20.04.2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla ricorrente fu notificato un avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’ufficio recuperò a tassazione costi ritenuti Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 27410/2016 Consigliere rel.

Federici indeducibili per provvigioni, non essendo supportati da idonea documentazione.

Avverso l’atto impositivo la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che con sentenza n. 2010/06/2012 ne rigettò le ragioni.

L’appello con cui la società instava nelle sue censure fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 738/35/2016.

Nel confermare le statuizioni di primo grado, il giudice regionale ha escluso la deducibilità di costi relativi a provvigioni non ancora certe, né determinate nella loro debenza, neppure obiettivamente riferibili all’anno d’imposta 2005, privi di riscontri e di documentazione sufficientemente chiara e specifica.

La società ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la ricorrente, rappresentando che nelle more del giudizio ne è stato dichiarato il fallimento, ha dichiarato di rinunciare al giudizio.

Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che La società, che con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha chiesto di rinunciare alla causa dopo la fissazione dell’adunanza camerale.

La rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27410-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,p.i. 02472720404, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 738/35/2016della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 20.04.2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla ricorrente fu notificato un avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’ufficio recuperò a tassazione costi ritenuti Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 27410/2016 Consigliere rel. Federici indeducibili per provvigioni, non essendo supportati da idonea documentazione. Avverso l’atto impositivo la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che con sentenza n. 2010/06/2012 ne rigettò le ragioni. L’appello con cui la società instava nelle sue censure fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 738/35/2016. Nel confermare le statuizioni di primo grado, il giudice regionale ha escluso la deducibilità di costi relativi a provvigioni non ancora certe, né determinate nella loro debenza, neppure obiettivamente riferibili all’anno d’imposta 2005, privi di riscontri e di documentazione sufficientemente chiara e specifica. La società ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la ricorrente, rappresentando che nelle more del giudizio ne è stato dichiarato il fallimento, ha dichiarato di rinunciare al giudizio. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La società, che con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha chiesto di rinunciare alla causa dopo la fissazione dell’adunanza camerale. La rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese vanno compensate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Compen
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