CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi rispettivamente proposti dalle parti civili 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 4671/20 in data 21/12/2021 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15), essendo stata respinta, perché tardivamente proposta, la richiesta di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni della difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado con tutte le conseguenze di legge e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali del grado da liquidarsi in euro 3.424,00 oltre accessori di legge; lette le conclusioni della difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado con tutte le conseguenze di legge e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali del grado da liquidarsi in euro 3.424,00 oltre accessori di legge. OSSERVA 1. Con sentenza in data 21/12/2021, la Corte di appello di Bologna assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 474 cod. pen. (capo A) e 648 cod. pen. (capo B) perché il fatto non costituisce reato, ribaltando il verdetto di condanna pronunciato in primo grado con sentenza del Tribunale di Bologna in data 08/01/2020. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive date del 03/02/2022 e del 02/02/2022, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti anche grafici, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione, per travisamento della prova con riferimento alle presunte fatture d'acquisto ed al loro contenuto nonché al valore scriminante della regolarità formale dell'operazione commerciale. All'imputato, operatore professionale del settore, furono trovate e quindi sequestrate dapprima ben 36.089 etichette adesive per unghie riportanti numerosi marchi celebri contraffatti presso il suo stand al complesso fieristico [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, risalendo gli operatori di polizia al magazzino del Bolelli, altri prodotti analoghi nell'ordine di quasi un milione e mezzo di esemplari (per l'esattezza, 1.442.510 etichette adesive per unghie). La Corte territoriale, disattendendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non ha tenuto conto del fatto che, se si è in presenza - come nella fattispecie - di marchi celebri, se il soggetto è un "operatore professionale del settore", se non si conduce alcun accertamento per verificare la lecita provenienza dei prodotti (che è il minimo di diligenza richiesta in questi casi, essendo sin troppo evidente che prodotti contraddistinti da oltre dieci marchi celeberrimi non possano provenire dallo stesso soggetto), l'elemento soggettivo del reato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, debba ritenersi pienamente provato. Peraltro, la giurisprudenza ha sempre escluso la rilevanza della regolarità fiscale di un'operazione per ritenere automaticamente insussistente l'elemento psicologico dei reati legati alla contraffazione di marchio ed alla conseguente ricettazione. Secondo motivo: vizio di motivazione per travisamento delle prove in ordine al contenuto di tutte le deposizioni testimoniali (Puzzonia, Pompei, Procuranti) nonché in ordine alla mancata riconoscibilità della natura contraffattoria della merce da parte dell'operatore professionale e dell'accertamento dell'elemento psicologico dei reati contestati. La Corte territoriale, capovolgendo arbitrariamente l'onere della prova, afferma che nessun rilievo avrebbe il fatto che la merce, contraddistinta da marchi celebri contraffatti, provenisse tutta dalla Cina, così come il fatto che la medesima non provenisse da un distributore autorizzato: senonchè, basilari principi che governano la produzione e l'accertamento delle prove imporrebbero all'imputato di dimostrare la veridicità di queste circostanze, o quantomeno di fornire un principio di prova delle stesse. I testi esaminati, inoltre, hanno riscontrato l'assenza di un idoneo confezionamento, dei cartellini, delle garanzie ecc., elementi che corredano prodotti contraddistinti da marchi celebri. Se, quindi, il fantomatico fornitore cinese avesse avuto una regolare licenza, avrebbe dovuto comunque agevolmente rendersi conto che qualcosa non tornava alla luce di questi elementi chiarissimi. 3. I ricorsi, con riferimento al primo decisivo motivo, non risultano inammissibili. Nella sentenza impugnata si afferma che l'imputato, avendo acquistato la merce con regolare fattura, sarebbe automaticamente in buona fede, quest'ultima avvalorata anche dal prezzo di acquisto della merce, considerato come congruo. Senonchè, la giurisprudenza ha sempre escluso la rilevanza della regolarità fiscale di un'operazione, per ritenere automaticamente insussistente l'elemento psicologico dei reati legati alla contraffazione di marchio ed alla conseguente ricettazione (cfr., Sez. 2, n. 15080 del 12/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, n. 39915 del 15/07/2021, Zhan, non mass.). Inoltre, si è - in modo non manifestamente infondato - denunciato come i giudici di secondo grado non abbiano tenuto nel debito conto il fatto che l'imputato non aveva neppure fornito le fatture che coprivano nella loro interezza tutto il materiale acquistato, avendo questi esibito una sola fattura (peraltro non acquisita agli atti del processo) non relativa a tutto il materiale rinvenuto, così comprovando che almeno una parte dei prodotti era stata acquistata clandestinamente.I ricorrenti hanno adeguatamente introdotto il tema generale della difformità delle sentenze di merito, nello specifico in senso favorevole all'imputato, e della portata dell'obbligo del giudice di appello di fornire una motivazione puntuale e adeguata. 4. Poiché le impugnazioni sono state proposte ai soli effetti civili e la prima comune doglianza scrutinata - come detto - non risulta inammissibile, sorge a questo punto, in termini assolutamente preliminari, la questione se vada pronunciato l'annullamento ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. o se di debba fare applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Come è noto, tale ultima disposizione ha modificato l'art. 573 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. La norma così recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Occorre sottolineare che, rispetto a tale previsione, né il d.lgs. n. 150 né la I. n. 199 hanno introdotto alcuna norma transitoria. A fronte di ciò, si pone dunque il problema dell'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso. In particolare, ci si deve interrogare se, per stabilire se l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. sia applicabile al giudizio in svolgimento, si debba avere riguardo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, a quello della presentazione dell'impugnazione, o a quello della celebrazione giudizio di impugnazione. Sul punto si è formato, in breve tempo, un contrasto giurisprudenziale. Invero, con ordinanza n. 2854 in data 11/01/2023, ric. FCA, la quarta sezione penale della Suprema Corte, ritenuta l'immediata applicabilità al giudizio in corso della disciplina novellata, ha rimesso gli atti, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, al primo Presidente della Corte di cassazione, affinché valutasse l'assegnazione del procedimento alle Sezioni civili della medesima Corte; con sentenza n. 3990 in data 20/01/2023, ric. Razzaboni, la quinta sezione, al contrario, ha escluso che la "nuova" disciplina possa applicarsi ai giudizi di impugnazione relativi a sentenze depositate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa; di conseguenza, ha deciso il ricorso, annullando il provvedimento impugnato limitatamente agli effetti civili, con rinvio alla corte d'appello civile competente. A ridosso, dalle informazioni provvisorie divulgate, sono intervenute ulteriori pronunce a sostegno dell'una o dell'altra posizione. In entrambe le pronunce, la Suprema Corte ha riconosciuto che la soluzione della questione controversa dipende dalla corretta applicazione del principio tempus regit actum - ricavabile dall'art. 11 delle preleggi - alla stregua del quale ciascun atto processuale, in assenza di una disciplina intertemporale speciale o transitoria, è regolato dalla legge in vigore al momento del suo compimento. 4.1. Peraltro, la sentenza n. 3990/23 ha osservato come la previsione, sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, incida in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione, al fine di ridurre le numerose incertezze applicative che si accompagnano alla nuova disciplina. In tale prospettiva, è stato richiamato l'insegnamento della sentenza delle Sezioni unite Lista (n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537-01), vero e proprio leading case in materia di diritto intertemporale e impugnazioni, in cui si è prestata adesione all'indirizzo interpretativo che individua l'actum da prendere in considerazione, in caso di successione di leggi del tempo in tema di rimedi impugnatori, nella sentenza da impugnare: ciò in ragione del fatto che «il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza», dovendosi fare riferimento a tale provvedimento (e al tempus del suo perfezionamento) per valutare «la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla». Al riguardo, la sentenza n. 3990/23 ha affermato che solo apparentemente la novella non inciderebbe sui modi di esercizio dell'impugnazione. Infatti, nonostante le modifiche normative riguardino, formalmente, un passaggio procedimentale successivo all'atto di impugnazione, esse avrebbero rilevanti effetti sulla trattazione del conseguente giudizio. Infatti, il giudice civile dovrebbe applicare le regole del codice di procedura civile, il che implicherebbe alcune criticità soprattutto in relazione al ricorso per cassazione. Il riferimento è, in particolare, alla disciplina dettata dagli artt. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso) e 360-bis cod. proc. civ. (casi di inammissibilità). E così, si è riconosciuto che se la disciplina novellata fosse immediatamente operativa, il ricorrente si troverebbe ad affrontare un giudizio regolato, secondo la Corte, da norme processuali in parte diverse rispetto a quelle applicabili nel giudizio dinanzi al giudice inizialmente adito. In realtà, la parte civile, che fa affidamento su un giudizio dinanzi al giudice penale, avrebbe interesse a sapere se la controversia risarcitoria verrà invece trattata dal giudice civile, anche nell'ottica di adattare il ricorso alle eventuali norme differenti che potrebbero trovare applicazione. Tali considerazioni hanno così indotto a ritenere che l'atto cui si dovrebbe fare riferimento sia la pronuncia della sentenza da impugnare, cristallizzandosi in quel momento le regole applicabili al giudizio di impugnazione. 4.2. Osserva, di contro, l'ordinanza n. 2854/23, come la corretta applicazione del principio tempus regit actum presuppone l'esatta individuazione dell'actum che, da un lato, non può essere considerato l'intero processo, pena la stessa vanificazione del principio e, dall'altro, non può che risentire della variegata tipologia di atti processuali che possono venire in rilievo, cosicchè non potrà che essere modulata in relazione alle diverse situazioni sulle quali va a incidere e che devono essere regolate. In tal senso, in applicazione del richiamato principio, non può che essere riaffermato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui «la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione» (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01), e non da quella in vigore nel momento dell'instaurazione del giudizio (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201-01). In proposito, si è precisato, come si ponga in termini decisivi la distinzione tra atti già perfezionatisi, che al momento dell'entrata in vigore della riforma abbiano già prodotto i propri effetti, e rapporti processuali che si protraggano nel tempo e si articolino in una pluralità di atti, ancora in itinere al momento della novella. Nel primo caso, l'atto rimane indifferente all'introduzione della nuova disciplina (secondo il criterio del c.d. "fatto esaurito"), mentre nel secondo la disciplina applicabile è, in linea di principio, quella novellata (alla stregua principio tempus regit actum). Da qui la conclusione secondo cui il giudizio di impugnazione deve senz'altro ricondursi alla seconda categoria richiamata: l'atto che si inserisce in tale peculiare rapporto processuale deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento del suo compimento. 5. E' indubitabile come il fulcro del contrasto concerna proprio la corretta applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi processuali nel tempo. In tal senso, va ricordato che, come sostenuto da autorevole dottrina, il principio tempus regit actum può essere inteso secondo due distinte accezioni, l'una, definita di carattere "logico" o "tecnico-pratico", strettamente aderente alla regola dell'efficacia immediata di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari; l'altra, incline a un'interpretazione costituzionalmente orientata, che non trascuri le esigenze garantiste sottese alla materia trattata.[OSCURATO:PERSONA], nella citata pronuncia Lista, ha mostrato di aderire alla seconda linea interpretativa prospettata, sottolineando che la soluzione letterale condurrebbe ad esiti irragionevoli, come dimostrato dall'emblematico esempio di una riforma che escluda il diritto ad impugnare un provvedimento: di due impugnazioni presentate in momenti diversi da soggetti in identica posizione processuale, solo quella presentata prima dell'entrata in vigore della novella sarebbe ammissibile, con un'evidente disparità di trattamento. Un simile esito risulta precluso alla stregua dei principi affermati dal giudice delle leggi (Corte cost., 6 dicembre 2001, n. 381), secondo cui il fenomeno della successione di norme del tempo non può pregiudicare l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte interessata. 6. In realtà, a parere del Collegio, nessuno dei due contrapposti orientamenti nega che la questione intertemporale relativa all'introduzione della nuova disposizione debba essere regolata dal principio tempus regit actum. Il contrasto sorge, invece, in merito all'individuazione dell'actum cui fare riferimento e, di conseguenza, ai criteri da adottare a tale scopo. Va ricordato come un analogo contrasto giurisprudenziale si era verificato in merito all'immediata applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla I. n. 103 del 2017: mentre un indirizzo interpretativo si era uniformato al dictum delle Sezioni Unite Lista, un secondo indirizzo aveva ritenuto invece immediatamente applicabile la disciplina novellata ai giudizi in corso. Tuttavia, la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto che, nei casi in cui la legge sopravvenuta non incide sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, questa sia immediatamente operativa e idonea a regolare i giudizi in corso. Essenziale è, dunque, l'attenta analisi della disciplina di nuova introduzione, al fine per l'appunto di individuare l'atto, o l'insieme di atti, sui quale essa incide, e verificare quale fosse la norma in vigore al momento del compimento dei medesimi. Tutto ciò considerato, assume carattere dirimente il fatto che, non solo la nuova previsione non incide sul diritto della parte ad impugnare, ma, a ben vedere, neppure sulle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, che rimangono invariate. Ciò che cambia è la sede in cui viene trattata la controversia risarcitoria. Una coerente applicazione del principio di cui all'art. 11 delle preleggi non può, pertanto, che condurre ad avvalorare le conclusioni cui è pervenuta la Quarta Sezione della S.C. nell'ordinanza sopra citata. Invero, gli atti processuali su cui incide la riforma paiono connotati da autonomia rispetto alla pronuncia della sentenza e alla presentazione dell'impugnazione: actus rilevante sarebbe, dunque, il vaglio di ammissibilità svolto dal giudice penale, con rinvio per la prosecuzione al giudice civile. Di conseguenza, dopo il 30 dicembre 2022, essi dovrebbero essere regolati dal nuovo art. 573, comma 1-bis. Questa conclusione non intende "sottostimare" le istanze di uguaglianza- ragionevolezza e di affidamento valorizzate già dalle Sezioni unite Lista, ma vuole comunque riaffermare che detta soluzione non pare comportare alcun reale pregiudizio per la parte civile che non perde, né vede minacciato il suo diritto all'accertamento del danno e all'eventuale riconoscimento della pretesa risarcitoria, restando tale posizione sostanzialmente invariata, a prescindere dall'assegnazione della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito in sede civile. In tal senso, non pare superfluo ricordare il fatto che la pretesa civilistica non muta il suo oggetto, e viene decisa utilizzando le prove raccolte nel giudizio penale, in aggiunta a quelle eventualmente prodotte dinanzi al giudice civile; né si può ritenere, per sostenere l'opposta soluzione, che l'applicazione di regole processuali diverse rispetto a quelle di cui ha tenuto conto la difesa nel redigere l'impugnazione, possano costituire un evidente pregiudizio per quest'ultima, in presenza di una regola di giudizio che rimane immutata. Del resto, già si è riconosciuto come il giudice penale, allorquando è chiamato a decidere sulle questioni civili, deve attenersi allo standard della "probabilità prevalente", e non a quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01) e che, in caso di rinvio al giudice civile individuato a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, atteso che l'accertamento richiesto al giudice del rinvio ha ad oggetto elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato, non potendo la Corte di cassazione neppure enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio dovrebbe uniformarsi (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, in motivazione). Come condivisibilmente sostenuto nell'ordinanza n. 2854/23, "con il trasferimento dell'appello o del ricorso al giudice civile, l'oggetto dell'accertamento non cambia, ma si restringe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è implicita in quella risarcitoria da illecito penale (il secondo implicando il primo). Non vi sarebbe, pertanto, alcuna modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile, avendo il legislatore previsto la "prosecuzione" davanti alla sezione civile competente di questa Corte (o, per il caso di appello, davanti al giudice o alla sezione civile competente)". Né, infine, si può ritenere che l'applicazione ai giudizi in corso della nuova normativa potrebbe condurre a un allungamento dei tempi del procedimento, poiché il giudizio, che secondo il ragionevole affidamento dell'impugnante avrebbe dovuto concludersi con una decisione definitiva del giudice penale sul ricorso, si arresterebbe nel momento successivo al vaglio di ammissibilità per essere proseguito dinanzi ad un altro giudice, il tutto in violazione del principio di ragionevole durata del processo. In realtà, tale "preoccupazione" non ha ragione d'essere in quanto anche la pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili che comporti il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello "sconta" il medesimo rischio. 7. In conclusione, ritiene il Collegio che l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. sia di immediata applicazione ai giudizi pendenti; il giudice al quale proporre l'impugnazione resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili e la sua competenza resta circoscritta alla sola verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, dal cui positivo vaglio deriva la prosecuzione del processo davanti al giudice civile. 8. Gli atti vanno, pertanto, rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione, all'esito della pubblica udienza, affinchè valuti l'assegnazione del procedimento alle sezioni civili