CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 21835/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe n. 19/2026 SIGE ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Noia del 20/1/2025, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa il 9/6/2026, irrevocabile il 15/3/2019, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di riciclaggio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte d'appello di Napoli il 22/9/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14/1/2015, irrevocabile il 11/7/2023, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.500 per il reato di riciclaggio commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al 22/4/2008; Che, a base del rigetto, il Giudice dell'esecuzione, con puntuale ed esaustiva motivazione, ha osservato che i comportamenti delittuosi di cui alle suindicate sentenze "non appaiono essere in alcun rapporto tra loro, sia per il lasso temporale intercorso tra di essi che per la diversa tipologia di condotte poste in essere", 1apparendo la condotta di riciclaggio dell'autovettura accertata con la sentenza sub 1) isolata e non inserita nel contesto delittuoso ricostruito con la sentenza sub 2), riguardante la nazionalizzazione e reimmatricolazione di autovetture di provenienza illecita finalizzata alla vendita delle stesse (pag. 2 sent. imp.) ed ha concluso nel senso che la parziale omogeneità di indole tra i reati in disamina non è di pe sé sufficiente per applicare l'invocata disciplina del reato continuato, trattandosi di un indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti; Che il ricorso - con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione - è stato proposto per motivi non consentiti in questa sede, perché aspecifici e meramente contestativi e, in ogni caso, manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, che anzi ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e alle ragioni per le quali esso non sia desumibile dagli episodi in questione (cfr. pag. 3 ord. imp.) ed ha rettamente escluso l'esistenza di elementi da cui inferire che i fatti in questione siano il frutto di un'unica e originaria programmazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mas.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896); Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M